Repubblica Italiana
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Gruppo    IV                          /62.2000.11

OGGETTO: Nomine collaudatori di opere pubbliche. Autenticazione firme. Quesito.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           Ispettorato Tecnico
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota in riferimento viene rappresentato quanto segue.
                 Gli incarichi di collaudatore di opere pubbliche conferiti da codesto Ispettorato sono regolati da apposito disciplinare il quale prevede, tra l'altro, che il professionista, entro 15 giorni dalla nomina, deve trasmettere all'amministrazione committente la nota di accettazione dell'incarico e, contestualmente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.r. 21/85 e l'assenza degli impedimenti di cui all'art. 9 della stessa legge.
                 In linea con quanto disposto dai citati articoli 8 e 9, il disciplinare prevede altresì che: "La firma apposta in calce alle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15".
                 Dichiara al riguardo codesto Ispettorato che le comunicazioni di accettazione e le dichiarazioni di possesso dei requisiti pervengono talvolta con firma non autenticata e con la dizione "esenti da autentica della firma ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 127/97, come modificato dall'art. 2, comma 11, della legge 191/98"; talvolta con firma non autenticata e senza la richiamata dizione; talvolta poi alle predette note è allegata la fotocopia di un documento di identità, talvolta no.
                 Infine si verifica che l'accettazione dell'incarico a volte sia espressa disgiuntamente dalla dichiarazione sui requisiti, a volte congiuntamente, e quindi con firma unica.
                 Ritiene codesto Ispettorato che il disposto del citato art. 3, comma 11, della L. 127/97 - secondo cui "la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica... non è soggetta ad autenticazione ove sia... presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore" - sia applicabile alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e non anche alle comunicazioni di accettazione dell'incarico di collaudo.
                 Conseguentemente le prime potrebbero essere rese con firma non autenticata, allegando la fotocopia di un documento di identità, le altre no.
                 Nel caso poi di comunicazioni di accettazione rese congiuntamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti, la firma dovrebbe comunque essere autenticata.
                 Ciò posto, codesto Ispettorato chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso "circa l'applicabilità delle citate norme nazionali sullo snellimento dell'attività amministrativa ai casi sopra elencati, attesa la vigenza degli artt. 8 e 9 della più volte citata L.r. 21/85".
   
                 2. In via preliminare giova ricordare che il quadro normativo in materia di documentazione amministrativa è dato dalle leggi 15/68; 127/97 e 191/98 e dal D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403 e risulta ispirato ai principi del non aggravamento del procedimento, dell'autocertificazione, dell'acquisizione d'ufficio di atti e documenti in possesso della P.A. e dell'accertamento d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni rese dal privato.
                 Il quadro normativo così delineato trova applicazione in Sicilia, trattandosi di normativa concernente una materia in cui il legislatore regionale non risulta dotato di particolari competenze legislative.
                 Trova applicazione anche per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, della L. r. 23/98, secondo cui: "Nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani trovano immediata applicazione gli artt. 2, 3... della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni"; e ciò sia in generale, nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, sia con riguardo agli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo.
                 Può pertanto ritenersi che le leggi sopra richiamate in linea di principio siano applicabili anche alla documentazione richiesta, nel caso di conferimento di incarichi di collaudo di opere pubbliche, dagli artt. 8 e 9 della L. r. 21/85.
                 Al riguardo, però, si impongono alcune considerazioni.
                 Va infatti rilevato che i citati articoli 8 e 9 della L.r. 21/85 richiedono l'autentica della firma solo con riferimento alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 e l'assenza degli impedimenti di cui all'art. 9.
                 In particolare l'art. 8, comma 5, così dispone: "...Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di legge".
                 Analogamente l'art. 9 così dispone: "L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa  dagli interessati contestualmente all'accettazione dell'incarico "(comma 6); e ancora: "Ai fini della veridicità delle dichiarazioni devono osservarsi le formalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15" (comma 7).
                 Dalla lettera delle norme riportate si evince con chiarezza che "la firma autenticata a norma di legge" e "le formalità di cui alla legge 15 gennaio 1968, n. 15" sono riferite alla dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e alla dichiarazione di assenza degli impedimenti di cui all'art. 9 e non anche all'accettazione dell'incarico, che va sì resa "contestualmente" alle predette dichiarazioni ma in relazione alla quale non è prescritta alcuna particolare formalità.
                 Del resto, anche il disciplinare di incarico, allegato alla nota che si riscontra, così prevede: "Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 21/85... la S.V. dovrà comunicare... l'accettazione dell'incarico e contestualmente dichiarare..."; e, più avanti: "La firma apposta in calce alle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 15/68. e ancora: "La nota di accettazione dell'incarico e le contestuali dichiarazioni devono essere trasmesse...".
                 Anche solo da questi brevi stralci risulta con chiarezza che anche il disciplinare di incarico mantiene distinte la comunicazione di accettazione dell'incarico, da un lato, e le connesse dichiarazioni, dall'altro, prescrivendo solo per queste ultime "La firma... autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della l. 15/68".
                 La chiara distinzione operata tra i due adempimenti in parola discende peraltro dalla diversa natura di essi: la comunicazione di accettazione esprime infatti il consenso del professionista alla proposta dell'amministrazione, avente per oggetto il conferimento dell'incarico di collaudo, laddove la dichiarazione attesta la ricorrenza delle condizioni cui è subordinata la valida costituzione del rapporto tra collaudatore e amministrazione committente.
                 Quanto poi alla previsione secondo cui la comunicazione di accettazione e la dichiarazione sui requisiti devono essere presentate "contestualmente" - ossia nello stesso tempo e non anche necessariamente in uno stesso atto - questa si impone per ovvi motivi, non potendosi ritenere validamente costituito il rapporto di collaudo se non in presenza delle condizioni attestate nella dichiarazione.
                 Acclarato, dunque, che l'autentica della firma è richiesta dagli artt. 8 e 9 della L.r. 21/85 solo con riferimento alle dichiarazioni di possesso dei requisiti, è soltanto in relazione a queste ultime che dovrà a questo punto valutarsi se, per effetto delle innovazioni introdotte dalle citate leggi 127/97 e 191/98 e dal D.P.R. 403/98 in materia di documentazione amministrativa, la stessa previsione possa considerarsi superata.
   
                 3. Conviene innanzi tutto richiamare, sia pur sommariamente, le norme che disciplinano le modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive.
                 Al riguardo giova premettere che la legge 4 gennaio 1968, n. 15 distingue tra le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
                 La dichiarazione sostitutiva di certificazioni, disciplinata dall'art. 2 della legge 15/68, comprova stati, fatti e qualità personali attestati in pubblici registri, rispetto ai quali è sempre possibile per la P.A. verificare la correttezza delle dichiarazioni rese dall'interessato.
                 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, disciplinata dal successivo art. 4, concerne invece stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e che, di regola, non trovano riscontro in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A. (cfr. TAR Umbria, 7 gennaio 1999, n. 2).
                 Chiarita la distinzione tra le due dichiarazioni sostitutive, va precisato che diverso è anche il regime giuridico della relativa sottoscrizione.
                 Infatti, ai sensi del citato art. 2 - nel testo modificato dall'art. 3 della legge 127/97, che ne ha abrogato il secondo comma - per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni è ormai sufficiente la semplice sottoscrizione.
                 Per contro, ai sensi del citato art. 4, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere sottoscritte dall'interessato "con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20", che, come è noto, disciplina l'autenticazione delle firme.
                 Recentemente tuttavia l'art. 3, comma 11, della legge 127/97, nel testo modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 191/98, ha disposto che: "La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica...non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore".
                 Tale norma è stata interpretata autenticamente dallo stesso art. 2, comma 11, della legge 191/98 nel senso che: "la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica... non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15".
                 Ai sensi di tale ultima norma può pertanto affermarsi che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ove sia contenuta in un'istanza, non deve essere autenticata secondo le modalità previste dai citati artt. 4 e 20 della legge 15 del 1968.
                 Va altresì richiamato l'art. 3 del D. P. R. 403/98 che, nel prevedere che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà "possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto", ha modificato il regime della sottoscrizione delle dichiarazioni in parola ma solo limitatamente ai casi in cui esse siano rese contestualmente a un'istanza, essendo in tali casi sufficiente la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto.
                 Dalle norme sin qui richiamate risulta pertanto che ove la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sia contenuta in un'istanza ovvero, pur essendo resa in un documento separato, sia presentata contestualmente ad un'istanza, la sottoscrizione non va autenticata.
                 In ultimo la Circolare del Ministero dell'Interno 2 febbraio 1999, n. 2 (in G.U.R.I. n. 36, parte I, del 13 febbraio 1999) ha ulteriormente ampliato la portata delle norme richiamate, affermando che: "L'abrogazione dell'autenticazione della sottoscrizione è stata estesa... anche a quelle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 non comprese in un'istanza ad una P.A., ma comunque richiamate nell'istanza medesima o ad essa collegate funzionalmente, anche se prodotte non contestualmente ma in un secondo momento... Ne consegue che quando la dichiarazione è contenuta nell'istanza ovvero è contestuale o collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento".
                 In termini analoghi a quelli appena riportati si è espresso infine l'Osservatorio permanente sulla legge 127/97, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica (cfr. Italia Oggi, 25 febbraio 2000, p. 32).
                 Alla luce di questi ulteriori svolgimenti può pertanto affermarsi che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'art. 4 della L. 15/68, può ormai essere presentata senza autenticazione di firma nel caso in cui risulti contenuta in un'istanza o in essa richiamata o ad essa allegata o almeno collegata funzionalmente.
                 In tali casi l'autenticazione della sottoscrizione è sostituita da due adempimenti alternativi: o la firma in presenza del dipendente addetto o l'allegazione della fotocopia di un documento di identità.
                 Per gli altri casi, argomentando a contrario, deve per conto ritenersi ancora vigente il regime previsto dal più volte citato art. 4, che impone invece la sottoscrizione autenticata secondo le modalità previste dall'art. 20 della stessa legge 15/68 (cfr. Giovanni Pesce, Autenticazione della sottoscrizione nelle dichiarazioni sostitutive..., in Urbanistica e appalti, n. 6/2000).
   
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                 Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame può senz'altro affermarsi che la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesta nel caso di conferimento di incarico di collaudo sia riconducibile alla categoria delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Con essa, infatti, il professionista comprova fatti, stati e qualità personali a lui noti che però, nel loro insieme, non trovano riscontro in pubblici registri. Ne consegue che il regime giuridico della relativa sottoscrizione è quello appena descritto.
                 Ora, poichè la dichiarazione de qua non risulta contenuta in un'istanza, né in essa richiamata, né ad essa allegata o funzionalmente collegata deve concludersi che non è ad essa applicabile il regime semplificato previsto dalle norme sopra richiamate.
                 A ciò consegue che la dichiarazione di possesso dei requisiti dovrà essere resa con sottoscrizione autenticata, nonostante le innovazioni introdotte dalle citate leggi 127/97 e 191/98 e dal D.P.R. 403/98.
                 Per contro la comunicazione di accettazione dell'incarico di collaudo potrà essere resa con la semplice sottoscrizione del professionista, non essendo per essa prevista dagli artt. 8 e 9 della L.r. 21/85 la formalità aggravata della autenticazione.
                 Va da sè che, nel caso in cui la comunicazione di accettazione dell'incarico e la dichiarazione sul possesso dei requisiti dovessero essere rese con un unico atto, questo andrà sottoscritto con le modalità previste dagli artt. 4 e 20 della L. 15/68.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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                 Si ricorda poi che in coformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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