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Gruppo    IV                          /61.2000.11

OGGETTO: XXXX - Cooperativa edilizia "YYYYY". Socio separato legalmente - Cessione dell'alloggio ad entrambi i coniugi - Quesito.

   
   
   
                                                           Regione Siciliana
                                                           Assessorato Cooperazione
                                                           Commercio Artigianato e
                                                           Pesca
                                                           Prima Direzione
                                                           PALERMO
   

   1.            Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se, nel caso di un alloggio realizzato da una cooperativa - alla quale sia stato concesso, ex l.r. 79/75, un contributo per abbattere gli interessi su un mutuo per la realizzazione del programma sociale - sia possibile fare intervenire all'atto di stipulazione di mutuo individuale non solo il socio assegnatario ma anche il coniuge separato legalmente al fine anche di fare accollare allo stesso il mutuo oggetto dell'atto.
                 In particolare codesto Assessorato espone che il nucleo familiare del sig. M.R., socio assegnatario dell'alloggio sociale in questione, in costanza di matrimonio, era in regime di comunione di beni con il coniuge e che a seguito di ricorso dei suddetti coniugi per la separazione consensuale, il Tribunale di JJJJ ha emesso il decreto di omologazione e, conseguentemente, il regime patrimoniale degli istanti M.R. e O.P. è mutato in quello di separazione di beni.
                 La "casa familiare" - cioè l'alloggio sociale - è stato assegnato al coniuge affidatario della prole, coniuge non assegnatario, il quale essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. 79/75 (come dichiarato dalla cooperativa edilizia) ha fatto richiesta di essere ammessa come socia alla stessa Cooperativa al fine di essere considerata come consocia nell'assegnazione dell'alloggio e potere, nel prosieguo, partecipare all'atto di frazionamento del mutuo di cui sopra.
                 Tutto ciò premesso si chiede se possa procedersi alla stipula del più volte menzionato atto consentendo la partecipazione diretta del coniuge separato del sig. M.R. nella considerazione della qualità di consocio che la stessa verrebbe ad assumere.
   
   2.            La soluzione del quesito sottoposto allo scrivente richiede preliminarmente un approfondimento che tenga conto di due differenti tipi di legislazione che, anche per il lungo lasso temporale che le separa, non sempre sono facilmente coordinabili: da un canto la materia dell'edilizia economica e popolare ed, in particolare, per le cooperative edilizie, il R.D. 28 aprile 1938 n.1165, d'altro canto la nuova concezione del nucleo familiare quale emerge dalla legge di riforma del diritto di famiglia del 1975.
                 Nell'iter procedimentale che porta il socio di cooperativa edilizia all'acquisizione della proprietà dell'alloggio, si possono ravvisare varie fasi fra di loro distinguibili anche per una differente connotazione giuridica: progressivamente si passa attraverso le qualità di aspirante socio, di socio definitivamente iscritto, di socio con prenotazione dell'alloggio, di socio assegnatario e di socio stipulante il mutuo individuale.
                 La giurisprudenza unanimemente individua in tali momenti due fasi: una di natura pubblicistica che termina con l'assegnazione dell'alloggio, l'altra di natura privatistica che arriva sino al completo trasferimento di proprietà.
                 In tale seconda fase vanno altresì compresi due differenti tipi di diritti soggettivi: quello relativo al godimento dell'alloggio che perdura fintantocchè il socio rivesta la qualità di assegnatario, l'altra concernente, invece, l'acquisto di un diritto reale su immobile qual'è appunto la situazione che si determina, ex art.229 R.D. 28.4.1938 n.1165, al momento del frazionamento del mutuo.
                 Da quanto precede consegue che la fattispecie relativa alla titolarità in capo al socio assegnatario del godimento dell'alloggio va tenuta distinta da quella del trasferimento in proprietà al fine di comprendere se sia possibile estendere un acquisto anche all'altro coniuge.
                 Infatti la qualità di socio e la posizione di assegnatario, se pur a vantaggio del nucleo familiare, sono attribuite intuitu personae al capofamiglia. Giova in proposito ricordare che la giurisprudenza non considera possibile che l'assegnazione ricada nella comunione legale (Cfr. Cass.I Sez. Civ. 1 febbraio 1996 n.875) in quanto ritiene che "la quota di partecipazione ad una società cooperativa concreti un diritto a carattere relativo e non assoluto e, come tale, vada escluso dalla comunione legale".
                 Di contro non può escludersi che tale diritto, a seguito della separazione legale, (tanto più se la casa coniugale è assegnata al coniuge affidatario della prole non assegnatario), possa essere ceduto, previo formale assenso, al coniuge cui l'alloggio è stato assegnato dal tribunale considerato altresì che il decreto di omologazione della separazione personale non può essere fatto valere erga omnes, ma solo fra le parti.
                 Anzi, certa dottrina (v. Cesare Pellegrini "La successione del contratto di locazione dell'assegnatario di E.R.P. in E.R.P. 1979/2) considerando che si potrebbe in taluni casi configurare l'abbandono dell'alloggio - quando l'assegnatario lascia l'abitazione familiare - con i conseguenti possibili provvedimenti ai sensi della normativa più volte citata, e considerando altresì che comunque l'Autorità Giudiziaria Ordinaria non possa con suo provvedimento "trasferire" il contratto concernente un alloggio IACP dal suo originario titolare al coniuge, argomenta che l'autorizzazione al trasferimento del godimento non possa essere negata al coniuge non assegnatario. Senza dire peraltro che il suddetto trasferimento del contratto di locazione sanerebbe sia la posizione del coniuge non assegnatario, ma cui tuttavia il tribunale ha assegnato la abitazione familiare, che quella del coniuge (ex assegnatario), allontanatosi dall'abitazione e quindi soggetto ai conseguenti provvedimenti sanzionatori.
                 Sembra pertanto allo scrivente che nella fattispecie codesta Amministrazione non possa accogliere l'istanza con la quale il Sodalizio in questione, a seguito della separazione legale del socio M., chiede il riconoscimento della qualità di socio assegnatario anche del coniuge separato, per potere, quest'ultimo intervenire alla stipula dell'atto di accollo di mutuo.
                 Invero, per effetto della separazione, che, come detto, ha come effetto principale la cessazione dell'obbligo di coabitazione e quindi presuppone il distacco di uno dei due coniugi dall'abitazione, per cui uno continua a godere dell'alloggio e l'altro no, il socio assegnatario non ha più titolo al mantenimento del godimento dell'alloggio, mentre tale diritto può essere conseguito dal coniuge.
                 Pertanto, anche al fine di non dichiarare decaduto l'attuale socio assegnatario, occorre che quest'ultimo faccia cessione del suo diritto al coniuge ai sensi dell'art.111 del R.D. n.1165 del 1938 (mutamenti nello stato di famiglia) e che acquisisca il nulla osta della cooperativa, a codesto Assessorato spetterà l'approvazione del contratto di cessione.
                 E' di tutta evidenza che la prospettata diversa collocazione della qualità di socio assegnatario, dal marito alla moglie, non consente al primo di poter intervenire nella stipula dell'atto di accollo di mutuo in costanza del regime di separazione di beni.
                 E' tuttavia appena il caso di osservare che è pur sempre possibile che i coniugi separati stipulino una promessa di vendita per metà dell'alloggio nel rispetto di quanto affermato dalla Cassazione (Sez.I - 19 settembre 1978 n.4194)" è per contro valido il contratto che, invece del trasferimento attuale del diritto sull'alloggio abbia per oggetto l'assunzione, da parte dell'assegnatario, dell'obbligo di svolgere le attività necessarie all'acquisto della proprietà di esso, nonchè l'obbligo di entrambi i contraenti di concludere il contratto di vendita dopo la verificazione dei presupposti, anche temporali, necessari alla estinzione del divieto d'alienazione, infatti questo contratto non può considerarsi nè in frode alla legge - poichè con esso non viene indirettamente realizzato lo scopo vietato dalla legge, ossia l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile - nè illecito, perchè non contrastante con alcuna norma imperativa". In detto preliminare potrà a sua volta il sig. M. obbligarsi a pagare le rate di mutuo ed a sostenere tutte le altre spese necessarie ad ottenere l'assegnazione in comproprietà (per la cui liceità cfr. Cass. Sez. II 6 ottobre 1976 n.3303).
   
                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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