Repubblica Italiana
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Gruppo IV                            /60.2000.11

OGGETTO: L.R. 21/98 - Art. 1 - Verifica conformità documentazione gara. Quesito.

   
   
   
                                      Assessorato Regionale beni
                                       culturali ed ambienta  e P.I.
                                       P A L E R M O

                     e, p.c.   Assessorato Regionale  lavori pubblici
                                       P A L E R M O

                                       Soprintendenza per i beni
                                       culturali ed ambientali
                                       Via Luigi Sturzo, 62
                                       C A T A N I A

                 1.- Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla corretta applicazione dell'art. 1 della l.r. n. 21/98 laddove prevede la verifica della conformità della documentazione presentata dai concorrenti.
                 Rappresenta al riguardo codesta Amministrazione che la Soprintendenza di Catania con l'allegata nota n. 378 del 15 marzo 2000 ha evidenziato che il Presidente di gara è chiamato a valutare un elevato numero  di requisiti forniti in autocertificazione, sui quali, laddove emerga, può essere rilevata la palese difformità, ma certamente non può evincersi l'eventuale falsità, con la conseguenza che lo stesso dovrebbe sospendere le operazioni di gara per verificare la conformità di tutte le dichiarazioni sostitutive con le certificazioni che dovrebbero essere richieste agli uffici competenti. Pertanto la succitata Soprintendenza è dell'avviso che il legislatore regionale, diversamente da quello statale (art. 3 l. 415/1998), abbia voluto "operare per il superamento delle verifiche a campione a favore di procedure sistematiche che garantiscano la massima sicurezza".
                 Sembra invece propendere per una diversa interpetazione - pur riferendola erroneamente alla stessa Soprintendenza - codesta Amministrazione, che, in proposito, ritiene, appunto, che, "in assenza di una specifica previsione da parte del legislatore regionale, possa supplire la disposizione contenuta nell'art. 3, comma quater, della l. 415/98 laddove prevede che venga effettuato, nel termine di dieci giorni, il controllo a campione di almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive fornite dai concorrenti e relative al possesso dei requisiti necessari per la qualificazione".
   
                 2.- Secondo la legge regionale n. 21 del 1998 (art. 1, co. 5) per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti sono tenuti a presentare una dichiarazione giurata ai sensi della l. n. 15 del 1968 (sul punto cfr. però la circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici n. 5 del 3 giugno 1999 in G.U.R.S. n. 28 dell'11 giugno 1999) contenente l'attestazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) - quest'ultima, com'è noto, è stato abrogata dall'art. 21, co. 4, della l.r. n. 20 del 1999 ai sensi del quale trova applicazione l'art. 18, lett. c, del D.L.vo 406/1991 - c), f), g) del precedente comma 4, nonchè una dichiarazione semplice contenente l'attestazione  di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere d), e), h) del precedente comma 4.
                 Nel caso di dichiarazioni mendaci relativamente alle condizioni di cui alle lettere b) - per la quale cfr. quanto detto poco sopra - e), f), g), h) si applicano le sanzioni di cui al precedente comma 1: esclusione dalla gara - incameramento della cauzione provvisoria - segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale costruttori (ormai, com'è noto, non più esistente per effetto dell'abrogazione di quest'ultimo operato dalla l. 109/1994) - esclusione dalle successive gare dell'ente committente per un anno a partire dalla data della gara nonchè quelle previste dall'art. 26 della legge 15 del 1968 e infine l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.
                 Oltre ai suindicati requisiti di ordine generale, i concorrenti sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento di appalti di lavori pubblici se in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ora stabiliti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici) ed in particolare in questa prima fase di applicazione di quest'ultimo dalle norme transitorie di cui al titolo IV (cfr. il punto c) della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 marzo 2000 n. 182/400/93).
                 Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della l.r. n. 21 del 1998 spetta all'autorità che presiede la gara la verifica della documentazione relativa al possesso dei prescritti summenzionati requisiti e sotto il profilo della conformità al bando di gara e sotto quello della veridicità (o "falsità" secondo la dizione del legislatore regionale).
                 Per quanto riguarda quest'ultimo profilo l'autorità che presiede la gara è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle autocertificazioni e sulle autodichiarazioni dei concorrenti ove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto (artt. 1, co. 2, e 11    del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 recante, com'è noto, il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, recepita con l'art. 2 della l.r. n. 23 del 1998).
                 E' di tutta evidenza che nel caso in cui l'autorità che presiede la gara disporrà l'effettuazione del controllo di che trattasi, dovrà sospendere la seduta di gara per il tempo necessario all'espletamento del controllo con evidente deroga al principio della continuità della gara (art. 40, co. 2, l.r. 21/85 e succ. modif. e integ.) e fissare la successiva seduta pubblica nella quale verranno aperte le buste contenenti le offerte delle ditte rimaste in gara.
                 Stante la suindicata disciplina disposta dal legislatore regionale sulla delicata materia della verifica della documentazione dei concorrenti alle pubbliche gare di appalto di lavori pubblici, non trova applicazione la normativa statale (art. 10, comma 1 quater, della l. 109/1994 e succ. modif. e integr.) che disciplina la verifica a campione (con sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore al 10%) del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa con la comminatoria delle sanzioni in detta norma previste.
                 La disciplina statale, a differenza di quella prevista dal legislatore regionale, si applica, come precisato dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 25 ottobre 1999, n. 1285/508/333, in via obbligatoria e non concerne anche i requisiti di ordine generale, come, invece, prescrive, la normativa regionale. Va altresì osservato che in quest'ultima i soggetti da verificare sono quelli le cui dichiarazioni sono "dubbie", mentre nella normativa statale sono quelli "sorteggiati".
                 Infine giova ricordare, come precisato dalla citata circolare ministeriale del 1° marzo 2000, che la procedura di verifica a campione non  può interessare quelle imprese che si presentano in gara esibendo l'attestazione di qualificazione in quanto per esse l'attestazione costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica-finanziaria (art. 1, co. 3, D.P.R. 34/2000); viceversa nei riguardi delle imprese non ancora avviate al nuovo sistema di qualificazione la stazione appaltante deve procedere agli adempimenti di verifica imposti dalla legge quadro sui lavori pubblici, trattandosi di fattispecie in cui viene in rilievo il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnico-organizzativa.
                 Sembra conclusivamente allo scrivente che gli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 21/85 debbano applicare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, della l.r. n. 10 del 1995, il sistema di controlli (e relative sanzioni) previsto dal combinato disposto degli artt. 1 della l.r. n. 21 del 1998 e 2 della l.r. n. 23 del 1998 (cfr. in termini il parere dello scrivente n. 64/99 del 30 marzo 1999 reso all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e pubblicato su Rass. Am. Sic. n. 2 del 1999 a pag. 502 e ss.) fino a quando il legislatore regionale non avrà adeguato la propria legislazione in materia di lavori pubblici ai principi fondamentali introdotti in materia dalla normativa statale, nell'ambito dei quali può farsi rientrare, ad avviso dello scrivente, il sistema del controllo a campione di cui al citato art. 10, comma 1 quater.
   
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                 Ritiene infine lo scrivente che copia del presente parere vada trasmessa anche all'Assessorato regionale dei lavori pubblici nella cui competenza rientra la materia de qua, oggetto (fra l'altro) della citata circolare assessoriale 3 giugno 1999, n. 5.
   
       
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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