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Gruppo II                            /57.00.11

OGGETTO: Applicazione dell'art.10, c.8 della l.r. 4/4/1995, n.29.

   
   
   
                                      Assessorato regionale
                                       degli enti locali
                                       P A L E R M O

                     e, p.c.   Assessorato regionale
                                       della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e                                            della pesca
                                       P A L E R M O

   
   1.            Con la nota a margine lo Scrivente viene chiamato ad esprimere il proprio punto di vista su una divergenza di opinioni tra codesto Assessorato e quello della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sorta sulla portata della norma suindicata - statuente l'integrazione del consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con rappresentanti delle province regionali -, la quale con la circolare 8 agosto 1996, n.6, viene considerata come norma peculiare di deroga alla competenza generale spettante in tema di nomine al presidente della Provincia, mentre, secondo l'Assessorato che legge per conoscenza (nota n.411 del 21 febbraio 2000, nella copia versata in atti l'11 aprile s.) avrebbe lasciato inalterata tale competenza.
   
   2.            L'art. 26 della l.r. 26 agosto 1992 n.7 ha trasferito dal consiglio comunale al sindaco la competenza in materia di nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune, in seno ad aziende, enti ed istituzioni.
                 L'art.34 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, ha poi attribuito al presidente della provincia le nomine di spettanza provinciale.
                 Successivamente č intervenuta la legge 20 agosto 1994, n.32 che all'art.4 circoscrive la competenza di consigli comunali e provinciali ad atti tassativamente previsti (dall'art.32 della l. 8 giugno 1990 n.142 recepito con art. 1, c.1, lett. e, della l.r. n.11 dicembre 1991 n.48 e successive integrazioni e modifiche).
                 Tale delimitazione di competenze ad opera del comma 2 del citato art.4 viene posta "fermo restando quanto disposto dal comma 1", che riserva tutte le nomine, designazioni e revoche di spettanza dell'ente locale all'organo monocratico, sindaco o presidente della provincia regionale.
                 Il terzo comma reca la clausola abrogativa espressa di "tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge".
                 Una di esse va indubbiamente individuata nell'art.46 della l.r. 6 marzo 1986, n.9 o meglio nella parte di tale norma che attribuiva al Consiglio provinciale la scelta dei rappresentanti della Provincia chiamati ad integrare la giunta camerale con la conseguenza che, con l'entrata in vigore della l.r. 32/94, tale parte risulta abrogata.
                 Si ritiene pertanto che la riforma di cui alla l.r. 4 aprile 1995, n.29 - che ha trasferito la presenza dei rappresentanti provinciali in seno all'organo politico della camera, il consiglio, lā dove richiama la rappresentanza provinciale esistente nel previgente ordinamento (art.46 l.r. 9/1986) abbia voluto lasciare inalterati il numero (2) e la funzione (coordinamento dell'attivitā camerale con gli interventi provinciali), dei rappresentanti ma non ripristinare la competenza consiliare in ordine alla loro nomina. Ripristino che, diversamente da quello (chiaramente) operato dall'art.9 l.r. n.7 del 1996, quanto alla nomina dei collegi dei revisori, non sarebbe giustificato dall'esigenza di evitare una posizione di conflitto del presidente della provincia.
   
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                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformitā alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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