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Gruppo IV                            /51.00.11

OGGETTO: Commissioni assegnazione alloggi popolari - L.R. 15/93 - Compensi ai segretari ex D.P. n. 28/98. Quesito.

   
   
                                     ASSESSORATO REGIONALE
                                     DEI LAVORI PUBBLICI
                                     P A L E R M O

                 1. Con la nota cui si risponde viene sottoposto allo scrivente il quesito sollevato dall'I.A.C.P. di XXXX (con nota n° 17427 del 6/12/99) concernente la possibilità di corrispondere ai Segretari delle Commissioni assegnazione alloggi popolari il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute - previsto dal D.P. 24/10/98, n. 28 - anche "per il periodo in cui detti compensi erano stati sospesi, giusto il disposto della L.R. n. 15 dell'11/5/93".
                 Codesto Assessorato rappresenta in proposito che i Segretari delle Commissioni assegnazione alloggi popolari della Provincia di XXXX "hanno chiesto, direttamente allo I.A.C.P. competente per territorio, la liquidazione dei compensi per le mansioni svolte dagli stessi nelle sedute delle predette Commissioni, nel periodo 28/05/93-31/10/98".
   
                 2. In ordine al quesito suesposto occorre considerare che l'art.1 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, dispone, al comma 4, che "nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale".
                 Il successivo comma 5 attribuisce al Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, il compito di disciplinare, "secondo razionali criteri di competenza e professionalità, le participazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione "a commissioni, comitati, consigli e collegi". Con il medesimo decreto il Presidente della Regione deve individuare "le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico".
                 Dal combinato disposto delle disposizioni citate si evince che il legislatore ha inteso sancire un divieto di ordine generale alla corresponsione di compensi aggiuntivi ai dipendenti regionali chiamati a far parte di organismi collegiali, a cui può derogare il Presidente della Regione con proprio decreto (emanato previa delibera di Giunta) volto a stabilire i criteri ed individuare i casi in cui la partecipazione del dipendente può essere retribuita.
                 L'operatività e l'efficacia della deroga citata è chiaramente subordinata all'emanazione del decreto presidenziale cui la norma (comma 5) fa rinvio: solo dall'entrata in vigore di quest'ultimo scattano i nuovi criteri di partecipazione e le nuove misure dei compensi.
                 Il Decreto Presidenziale in questione - D.P. 29 giugno 1998, n. 28 - avendo natura regolamentare (C.G.A., sez. consultiva, 18/7/95, n. 385/95), entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (art. 10 Preleggi, art. 13 Statuto Siciliano) e non può che disporre per l'avvenire.
                 Nè peraltro il regolamento medesimo contiene norme volte ad attribuire efficacia retroattiva alle sue disposizioni.
                 Dalle considerazioni esposte consegue che è dall'entrata in vigore del D.P. 29 giugno 1998, n. 28 (che ha individuato "le fattispecie per le quali va corrisposto un compenso, in aggiunta al normale trattamento economico, ai dipendenti dell' Amministrazione regionale e di altri enti  pubblici della Regione, per la partecipazione ad organismi collegiali...") che il dipendente regionale o di enti pubblici dipendenti dalla Regione, chiamato a far parte di organismi collegiali, acquisisce il diritto al compenso in esso previsto.
                 Pertanto sembra allo Scrivente che nella fattispecie in esame, ai segretari delle Commissioni assegnazione alloggi popolari non possono essere corrisposti i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute precedenti l'entrata in vigore del decreto presidenziale citato.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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