Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    XIV                        /37.00.11

OGGETTO: Enti economici regionali. Soppressione e liquidazione. Trasferimento alla Regione di beni mobili ed immobili.

   
   
   
   
   
                                                           PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                           Direzione del personale
                                                           e dei servizi generali
                                                           Gruppo III
                                                           PALERMO
   
   
1.            L'art.2, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1999, n.5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI", dispone che: "...sono trasferiti alla Regione Siciliana i beni mobili ed immobili di proprietà degli enti per i quali non si procede alla vendita".
                 In relazione a tale disposizione codesta Direzione regionale, con la lettera sopra indicata, riferisce che il commissario liquidatore dell'Ente minerario siciliano intende trasferire alla Regione siciliana i beni mobili appartenenti al medesimo ente "solo con il sistema della vendita a corpo".
                 Ciò premesso - considerato che, secondo l'orientamento di codesta Presidenza, l'intenzione del legislatore sarebbe stata invece quella di trasferire "ope legis" al patrimonio regionale i beni utilizzabili dalla    
   uffici regionali per finalità istituzionali - vien chiesto l'avviso dello scrivente circa "la titolarità" dei predetti beni, nonchè circa le "modalità di trasferimento".
   
   2.            L'orientamento di codesta Direzione regionale non sembra da condividere.
                 Ed invero, la formulazione letterale della disposizione riportata in epigrafe e, in particolare, l'esplicito riferimento ai beni "di proprietà" dell'Ente, "per i quali non si procede alla vendita", non porre in dubbio che l'individuazione dei beni mobili ed immobili trasferiti al patrimonio regionale non può ritenersi effettuata dal legislatore già all'entrata in vigore della l.r. n.5/1999, bensì è stata dallo stesso rinviata ad un momento successivo che coincide con quello della scelta del commissario liquidatore circa i beni da alienare ovvero con quello della mancata alienazione dei beni stessi.
                 Conseguentemente è da ritenere che, fino a quel momento, la titolarità dei beni in questione è e rimane in capo all'ente de quo nè sembrano sussistere ulteriori elementi di tipo letterale o logico-sistematico che possano far concludere per un trasferimento immediato al patrimonio regionale dei beni mobili e immobili di proprietà dell'EMS utilizzabili dagli uffici regionali per finalità istituzionali.
                 L'interpretazione qui accolta - che tiene conto, in via generale, delle specifiche finalità della procedura di liquidazione volta anzitutto a soddisfare le ragioni dei creditori interessati - risulta peraltro avvalorata anche da una lettura sistematica delle disposizioni contenute nella citata l.r. n.5/1999 e, in particolare, qualora si consideri che ai sensi del comma 6 dell'art.1 "per quanto non previsto dalla presente legge si applicano ... le leggi dello Stato in materia". Sotto tale profilo  risulta pregnante l'art.14, comma 1, della legge 4 dicembre 1956, n.1404, contenente disposizioni in materia di soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico; tale disposizione infatti - nel prevedere che "gli avanzi finali delle liquidazioni ... sono devoluti ... allo Stato" - confermerebbe comunque la necessità di procedere anzitutto alla vendita dei beni dell'Ente di che trattasi e di trasferire al patrimonio regionale solo gli avanzi finali della liquidazione.
                 Del resto non può altresì sottacersi che l'interesse pubblico qui coinvolto, e cioè quello di evitare la dispersione di beni utilizzabili per finalità inerenti all'attività istituzionale della Regione, appare salvaguardato dalla affermata disponibilità dell'EMS (cfr. nota dell'EMS 19.1.2000 n.27, allegata alla richiesta di parere), "a ridurre al minimo la quantità dei beni mobili che andrà a riservarsi".
                 Infine, circa le modalità di trasferimento dei beni va rilevato che queste concernono essenzialmente la scelta tra l'acquisto dei beni medesimi in sede di liquidazione dell'Ente o il trasferimento "ope legis" dei beni non venduti; pertanto, trattandosi di valutazioni che riguardano l'opportunità e la convenienza dell'una o dell'altra delle possibili opzioni testè accennate, ogni scelta al riguardo attiene al merito dell'attività amministrativa e, come tale, resta rimessa alla discrezionalità di codesta Amministrazione.
   * * * * *

4.            A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane