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Gruppo II                            /35.00.11

OGGETTO: Trattamento di missione.

   
   
   
                                        Assessorato regionale
                                         cooperazione, commercio,
                                         artigianato e pesca
                                         P A L E R M O

                         p.c.       Direzione regionale
                                         del personale e dei servizi
                                         generali
                                         S E D E

   
                 1.- Con la nota suindicata, in relazione a taluni rilievi mossi dalla Ragioneria centrale presso codesto Assessorato sulle parcelle relative alle missioni effettuate dal personale con richiamo a circolari diramate dal Ministero del Tesoro, si chiede se le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 10875 del 10 settembre 1996 (diramata dal dirigente coordinatore del gruppo VIII dell'Assessorato regionale bilancio e finanze), con particolare riferimento a quelle concernenti l'uso del taxi, le modalità per la presentazione della documentazione giustificativa delle spese di viaggio a mezzo aereo e di quelle relative al consumo di pasti, abbiano "carattere di obbligatoria applicazione nell'ambito della Amministrazione regionale".
   
                 2.- La circolare del Ministero del Tesoro n. 10875 del 10 settembre 1996 (emanata ad integrazione di una precedente del 9 settembre 1993) dopo aver proceduto alla ricostruzione della normativa relativa al trattamento di missione degli impiegati dell'Amministrazione statale, detta una serie di prescrizioni cui devono attenersi gli uffici della stessa Amministrazione statale in sede di liquidazione del trattamento di missione. Tali prescrizioni in larga misura esulano dall'interpretazione della normativa di riferimento, ma tendono ad integrarla per minuti aspetti dei quali quest'ultima non si occupa (vedi ad esempio la necessità di produrre le carte d'imbarco, segnalata con un "telegramma" del Ministero degli Affari esteri). Quindi sembra allo Scrivente che la circolare di che trattasi, se pur di ausilio all'operatore per chiarire aspetti della normativa di dubbia applicazione, non possa essere utilizzata nel senso di imporre ulteriori oneri - non discendenti direttamente dalla legge - a carico dei dipendenti, soprattutto in presenza di direttive impartite in subiecta materia dalla Presidenza della Regione. Deve infatti osservarsi come ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, prima, e dell'art. 6 D.P.Reg. n. 38/1997, poi, (tutt'ora in vigore) il trattamento di missione dei dipendenti regionali è regolato dalle corrispondenti norme del personale del comparto Ministeri.
                 Tale rinvio non ha impedito alla Presidenza della Regione di emanare molteplici circolari in materia, talora recependo circolari di organi statali (cfr. ad esempio la nota n. 11181 del 27 giugno 1994), ma più spesso dettando autonome istruzioni sugli aspetti non direttamente disciplinati da fonti normative, come nel caso della circolare 8 febbraio 1995, n. 17410, richiamata dalla successiva del 6 novembre 1997, n. 52601, che subordina il rimborso delle spese sostenute per l'uso -specificamente motivato- del taxi alla documentazione a mezzo fattura, ricevuta fiscale (al cui rilascio peraltro non sono più tenuti gli autisti di piazza in base  all'art. 1 del D.M. 21 dicembre 1992 e succ. modif.) o documento equipollente.
                 Si ritiene, quindi, che la circolare di che trattasi -non rientrante tra le fonti del diritto, alle quali è da ritenersi limitato il predetto rinvio- non possa avere carattere vincolante nei confronti dell'Amministrazione regionale, a meno che la stessa non venga fatta propria dalla Presidenza della Regione, a modifica o integrazione delle disposizioni già impartite.
                 Il presente parere viene esteso alla Direzione regionale del personale e SS.gg., avente competenza generale nella materia, manifestando sin d'ora la disponibilità a tornare sull'argomento, ove vengano proposti ulteriori spunti di riflessione.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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