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Gruppo XIV Prot._______________/31.2000.11


OGGETTO: Agricoltura.- Opere di miglioramento fondiario.- Titolo di conduzione.- Contratto di comodato.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 408 del 14 febbraio 2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento - facendo seguito ad una consulenza relativa all'oggetto resa da questo Ufficio con nota n. 16717/166.99.11 del 30 agosto 1999 - viene chiesto l'ulteriore avviso dello scrivente al fine di accertare se una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il comodante di un fondo rustico si impegni, in deroga all'art. 1809, comma 2, del codice civile, a non chiedere la restituzione del bene per un periodo corrispondente alla durata dell'impegno assunto dal comodatario a fronte di sovvenzioni pubbliche per interventi di miglioramento fondiario, possa assicurare quella garanzia temporale di disponibilità che giustifica l'intervento a carico dell'erario e che appare implicitamente richiesta dalle norme di riferimento.
La specifica questione trae origine da un suggerimento in tal senso avanzato dalla XXXX, con nota n. 9 del 5 gennaio 2000 (allegata alla richiesta di parere), al fine di superare la evidenziata inidoneità teorica del contratto di comodato a garantire quel perdurare nel tempo della disponibilità del fondo ritenuto viceversa indispensabile per l'accesso ai benefici di che trattasi.
Rileva il richiedente Assessorato che la ipotizzata dichiarazione, da rendere attraverso lo strumento dell'autocertificazione, presuppone un rapporto contrattuale sottostante, stipulato, ad probationem, in forma scritta, la cui mancanza rende impossibile il ricorso allo strumento predetto.

2.- Preliminarmente appare opportuno rappresentare che i contatti informali intercorsi tra lo scrivente e la XXXX, su istanza e sollecitazione di quest'ultima, in ordine alla problematica proposta, hanno avuto per oggetto l'astratta individuazione di possibili soluzioni giuridiche alle preclusioni insite nel contratto di comodato, quale titolo di conduzione di fondi rustici, al fine di accedere ad interventi di politica agraria che presuppongano un vincolo di destinazione dei beni in relazione ai quali siano concesse agevolazioni pubbliche.
In tale sede, a scopo collaborativo e nel superiore interesse pubblico connesso allo sviluppo del settore agricolo - fermo restando che ogni determinazione al riguardo dovrà essere assunta dall'Amministrazione alla quale risulta ascritta la materia, e che l'avviso dello scrivente Ufficio può essere espresso esclusivamente nelle forme di rito e su richiesta degli Organi dell'Amministrazione regionale centrale - si è avuto modo di evidenziare come attraverso l'utilizzo di specifici atti di impegno, ancorchè unilaterali, fosse da un punto di vista giuridico possibile il raggiungimento dell'obiettivo perseguito.

3.- Premesso tale dovuto chiarimento, e passando all'esame della problematica proposta, nel ribadire integralmente il parere già reso sulla questione, si osserva che l'interesse pubblico potrebbe risultare sufficientemente tutelato qualora il concedente si impegni, irrevocabilmente, a garantire al comodatario la disponibilità del fondo per un periodo di tempo determinato che si appalesi idoneo a giustificare l'intervento pubblico, ed a non esigere, per alcun motivo, la restituzione anticipata del bene; in alternativa potrebbe lo stesso comodante obbligarsi direttamente, in alternativa al comodatario e nell'ipotesi di restituzione del fondo, alla prosecuzione dell'attività per un tempo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione apposto ai beni oggetto dell'intervento.
In realtà dunque è l'impegno irrevocabile assunto in deroga alle previsioni recate dall'art. 1809, comma 2, del codice civile, a garantire all'Amministrazione che il bene venga finalizzato alla previsto scopo per tutto il periodo di vigenza del vincolo di destinazione.
Impegno che non appare, a termini di legge, possa essere contenuto in una dichiarazione sostitutiva di notorietà, che quale dichiarazione di semplice conoscenza, non si ritiene consentire l'espressione di propositi o l'assunzione di impegni (cfr. G.C. Lo Bianco, Autocertificazione e organizzazione amministrativa, Giuffrè, 1997).
Ciò ferma peraltro la possibilità di comprovare con dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà stati e qualità personali, tra i quali, considerato il significato con cui detti termini appaiono utilizzati nella normativa di riferimento (legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni) si ritengono rientrare anche le posizioni di comodante o comodatario, costituendo esse situazioni previste dall'ordinamento positivo e manifestanti condizioni del soggetto in relazione ad individuati beni.
Sembra allo scrivente dunque, anche alla luce dell'intendimento costantemente manifestato e perseguito nelle più svariate sedi normative di incentivazione di tale forma di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, che qualsiasi vicenda o fatto, situazione o condizione, posizione o prerogativa possa essere in tal modo attestata, anche a prescindere dalla esistenza di una forma scritta che inequivocabilmente, a fini probatori, ne accerti l'esistenza; purché, come evidenziato, non si innestino in tale sede manifestazioni di volontà e non di conoscenza.

Trattandosi comunque di normativa statale, destinata a trovare uniforme applicazione nell'intero territorio nazionale, valuterà codesta Amministrazione - al fine di procedere sulla scorta di un'univoca interpretazione, che assicuri una uniformità di comportamento - l'opportunità di richiedere il competente avviso degli organi centrali dello Stato.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.





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