Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    IV                          /29.2000.11

OGGETTO: A.S.T. - Dimissioni del Presidente. Funzionamento del Consiglio di amministrazione. Quesito.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Turismo, Comunicazioni
                                                           e Trasporti
                                                           P A L E R M O
   
                 1. Con la nota che si riscontra viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alle refluenze sul funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Siciliana Trasporti delle dimissioni del Presidente di quest'ultima per incompatibilità fra la carica predetta e lo status di docente universitario.
                 Riferisce codesta Amministrazione che "si è venuta a determinare di fatto una situazione di completa paralisi dell'attività del Consiglio di Amministrazione dell'Ente" in quanto secondo l'AST il quadro normativo di riferimento (LL.RR. 22/1950 e 211/1979) "nulla di esplicito contiene con riferimento alla funzione vicaria del vicepresidente, prevedendo e disciplinando soltanto i casi di assenza o impedimento del Presidente, vale a dire di situazioni assolutamente contingibili e temporanee alle quali non può di certo ascriversi la fattispecie che qui ricorre rappresentata da un evento, quello per l'appunto, delle dimissioni del Presidente".
                 Ritiene invece codesta Amministrazione che le dimissioni del Presidente "non fanno venir meno l'esistenza del C.d.A., che, sia pur acefalo, continua legittimamente a sopravvivere".
   
                 2. La normativa in atto vigente (art. 4 l.r. n. 212 del 1979) prevede che il Consiglio di amministrazione dell'A.S.T. è composto: a) dal presidente; b) dal vice presidente; c) da cinque esperti (primo comma).
                 I successivi commi terzo e quarto prevedono i requisiti che devono essere posseduti rispettivamente dal Presidente, dal vice presidente e dagli esperti.
                 L'art. 17 della medesima l.r. 212/79 prevede che per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione "è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti" e che "le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente".
                 Le suindicate disposizioni sulla composizione del C.d.A. dell'AST hanno istituzionalizzato la figura del Vice Presidente ed hanno altresì mutato l'organo competente alla designazione.
                 Invero mentre il privigente comma 4 dell'art. 12 della l.r. n. 22 del 1950 prevedeva che "nella prima seduta il Consiglio di amministrazione designa, tra i consiglieri, il Vice-Presidente, incaricato di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, ora il citato art. 4 della l.r. 212/79 demanda al Presidente della regione (con proprio decreto, previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti) la scelta del vice presidente dell'AST, senza che debbano necessariamente ricorrere particolari ipotesi predeterminate per la sostituzione.
                 Giova peraltro osservare che la giurisprudenza ha affermato che la supplenza del vice presidente di un organo collegiale opera in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, ivi compresi i casi di sue dimissioni o sua esclusione per ineleggibilità, in applicazione del principio della continuità funzionale dell'organo (C. S. V 13 agosto 1996 n. 920; TAR Abruzzo - Pescara - 2 aprile 1994, n. 192; C.S. V 10 ottobre 1984, n. 711).
                 Tra gli elementi che caratterizzano la supplenza del vice presidente, "che è propriamente un vicario" (Guido Landi, Supplenza e vicariato in Encicl. Giurid. Treccani), viene indicata la precostituzione normativa (che nella fattispecie è rappresentata dall'art. 4 della l.r. n. 212/79), anche se non manca chi invece ritiene legittima la sostituzione del titolare di un organo che sia impedito o assente pur quando non ci sia una norma che lo preveda.
                 Il supplente non ha bisogno di massima di una specifica investitura ogni qual volta si presenta la necessità della sostituzione (cfr. Corte dei conti, sez. cont. 26 giugno 1975, n. 615), che pertanto avviene automaticamente al verificarsi del fatto legittimante (Anna Maria Gualtieri La Supplenza nell'organizzazione amministrativa in Foro Am. 1990, II, 562 ss).
                 La supplenza, in quanto forma straordinaria ed eccezionale del funzionamento di un organo, è temporanea perchè destinata a cessare con il cessare della causa che l'ha determinata.
                 Giova infine ricordare che sull'estensione dei poteri del supplente la dottrina è concorde nel senso che il trasferimento dell'esercizio dei poteri del supplito al supplente è completo: il supplente assume la stessa posizione e gli stessi poteri che fanno capo al titolare ordinario e pertanto è legittimato a compiere tutti gli atti che rientrano nella competenza dell'organo senza limitazione alcuna salvo le eccezioni previste dalla legge. Altra questione è quella se i poteri del sostituto in caso di sede vacante oppure in caso di assenza o impedimento del titolare siano gli stessi o ci siano alcune differenze. Il diritto positivo nulla stabilisce in proposito, ma la dottrina ha avuto modo di rilevare che non può non riconoscersi che i poteri del supplente, in caso di impedimento o assenza del titolare, trovano limiti impliciti che non sussistono quando invece manca il titolare ordinario. Si parla al riguardo di supplenza piena e supplenza semipiena o attenuata a cui corrisponde una diversa intensità di poteri del supplente il quale, se in caso di mancanza del titolare non trova alcun limite particolare alla propria azione, nel caso in cui il titolare esista, ma sia impedito o assente, deve tener conto dell'indirizzo che questi vuole imprimere all'organo di cui è titolare.
                 Per le suesposte ragioni sembra conclusivamente allo scrivente di potere concordare con quanto ritenuto da codesta Amministrazione in ordine alla funzionalità del c.d.a. dell'AST anche in assenza del suo presidente, nonchè per quel che riguarda l'attuazione di quanto sancito dall'art. 23 della l.r. n. 10 del 1999.
   
   * * * * *


                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane