Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo VI                                /24.11.00

OGGETTO: Enti sottoposti a vigilanza e controllo - C.I.A.P.I. - Consiglio di Amministrazione - Corresponsione compensi. Quesito.

   
   
   
   
                                              Assessorato Regionale
                                              Lavoro, Previdenza Sociale,
                                              Formazione Professionale ed
                                              Emigrazione
                                              P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota in oggetto indicata viene chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine al parametro cui fare riferimento per la corresponsione del gettone ai componenti dei C.d.A. dei C.I.A.P.I. di Palermo e Priolo che, nominati tra i dirigenti di codesto Assessorato, esercitano le funzioni di Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, ai sensi dell'art. 4, u.c., l.r. n. 25/76 e dell'art. 15 dello Statuto del Centro di Palermo. Ciò in quanto, secondo la normativa vigente in tema di emolumenti da corrispondersi ai componenti i C.d.A. degli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, al Vice-Presidente viene corrisposto un gettone commisurato al 50% di quello del Presidente.
   
                 2. In ordine alla problematica sottoposta all'esame dello scrivente Ufficio va osservato innanzitutto, che ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della l.r. 6 marzo 1976, n. 25 concernente "Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria" "in caso di assenza o impedimento del presidente il consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere di cui alla precedente lett. b".
                 L'art. 4 della legge sopra citata disciplina, infatti, la composizione dei consigli di amministrazione dei due centri interaziendali prevedendo tra i componenti "un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione con un'anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni" (cfr. art. 4, 1° comma, lett. B) a cui vengono assegnate le funzioni di vice-presidente.
                 La disposizione normativa dell'art. 4, secondo comma, della l.r. n. 25/1976 è reiterata dalla disposizione contenuta nell'art. 12 dello Statuto (almeno per quanto riguarda il C.I.A.P.I. di Palermo atteso che non è stato allegato alla richiesta di parere in oggetto lo statuto del C.I.A.P.I. di Priolo) ed estesa da quella contenuta nell'art. 15 dello stesso atteso che le funzioni del Presidente "vengono esercitate dal Consigliere di cui all'ultimo comma dell'art. 12" (e cioè dal consigliere individuato dall'art. 4, primo comma, lett. b) della l.r. n. 25/1976) oltre che in caso di assenza o di impedimento di questi anche " per motivi di particolare urgenza o per delega espressa dal Presidente".
                 Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate si evince con chiarezza che la funzione di vice-presidente è stata attribuita positivamente (e cioè con esplicita disposizione normativa) ad un componente del C.d.A. individuato nel dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione (ora Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione) senza, pertanto, demandare ad alcuna facoltà del C.d.A. né l'individuazione o meno di un componente con funzioni di vice-presidente né la scelta del componente cui attribuire la predetta funzione (di prassi ricadente sul componente più anziano di età o di ufficio, cfr. C. conti, sez. contr. enti, 28/9/1995, 49/95 Rel).
                 E', infatti, riconducibile al principio generale di operatività degli organi collegiali la disposizione normativa dell'art. 4 della l.r. n. 25/1976 che prefigura la sussistenza di un presidente "ad interim" che, anche in difetto di una delega da parte del titolare, assicuri il funzionamento del C.d.A.
                 Nella specie, peraltro, andando oltre la c.d. funzione vicaria del vice-presidente, per sua natura limitata alle ipotesi di assenza od impedimenti temporanei del presidente, la norma statutaria di cui all'art. 15 sopra citato assegna al consigliere individuato dalla norma dell'art. 4 l.r. n. 25/76 le funzioni di presidente anche "per motivi di particolare urgenza o per delega espressa dal Presidente".
                 Sembra, pertanto, allo scrivente che, sebbene al componente di cui all'art. 4, lett. b) della legge regionale de qua non venga attribuito il "nomen iuris" di vice-presidente, sostanzialmente allo stesso è stata attribuita dal legislatore regionale la carica di vice-presidente attraverso l'identificazione della funzione vicaria alla quale, per un generale principio di ragionevolezza, deve essere riconosciuta una "dignità" pari alla funzione presidenziale atteso che diversamente risulterebbe svilita la stessa azione dell'organo ogniqualvolta esso esplichi la propria attività sotto l'egida del suo vice-presidente (cfr. TAR Lazio, sez. III, 27/9/1989, 1575/89).
                 Da quanto sopra esposto dovrebbe scaturire, pertanto, la corresponsione di un compenso pari al 50% di quello spettante al presidente del C.d.A. , secondo quanto previsto dalla normativa in atto vigente (D.P.R. 21 luglio 1994; D.P.R. 29 dicembre 1999).
                 Corre obbligo, però, di rappresentare a codesto Assessorato la sussistenza della disposizione dell'art. 7 del D.P.R. 21 luglio 1994, riconfermato dall'art. 3 del D.P.R. 29 dicembre 1999 secondo cui "ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione, componenti di organi di gestione di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione, spettano i compensi previsti nella tabella allegata... ad esclusione dei casi in cui vi partecipino quali membri di diritto in virtù della carica ricoperta presso l'Amministrazione di appartenenza".
                 Infatti, la problematica relativa all'accertamento dei presupposti in ordine alla corresponsione di un compenso commisurato al 50% di quello del Presidente è strettamente collegata alla valutazione, non rimessa peraltro all'avviso di questo Ufficio, da effettuarsi, nel caso concreto in ordine alla partecipazione del dipendente de quo nell'organismo di cui trattasi quale membro di diritto o meno in virtù della carica ricoperta (dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione) nell'Amministrazione di appartenenza.
                 Alla stregua delle superiori considerazioni vorrà valutare, pertanto, codesto Assessorato la sussistenza o meno in concreto dei presupposti determinanti l'erogazione nella fattispecie prospettata del compenso de quo tenendo conto dei principi espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa con parere 18 luglio 1995, n. 385/95 di cui ad ogni buon fine si allega copia.

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