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Gruppo V                            /23.2000.11

OGGETTO: Locali adibiti a farmacia. Esecuzione sentenza di rilascio per sfratto.

   
   
   
                                                 Assessorato regionale sanità
                                                 P A L E R M O

   
                 1. Ai sensi dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253: "Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia".
                 In relazione alla predetta norma codesto Assessorato - con la lettera in riferimento - integrata con successiva nota del 21.2.2000 n. 472 pone all'Ufficio i due seguenti quesiti: a) quale organo sia competente ad emettere il provvedimento autorizzativo de quo; b) quali siano "i limiti inerenti all'esercizio del relativo potere".
                 Al riguardo ritiene codesto Assessorato che siano nella fattispecie competenti le A.U.S.L., in forza dell'art. 18 della l.r. 20 agosto 1994, n. 33, e che l'autorizzazione in questione sia subordinata al reperimento, da parte del titolare della farmacia di locali idonei, nell'ambito della sede farmaceutica di appartenenza.
   
                 2. Su entrambi i quesiti sottoposti appare da condividere l'orientamento espresso nella richiesta d'avviso.
                 Circa il primo punto si ricorda che con l'art. 1 del D.P.Reg. 13 maggio 1985, n. 256 le funzioni statali in materie d'igiene e sanità pubblica - tra le quali quella in oggetto già di competenza dei prefetti (art. 35 l. n. 253/1950) e poi dei medici provinciali (art. 6, quarto comma l. 13 marzo 1958, n. 296) sono passate alla Regione e per essa all'Assessorato regionale della sanità.
                 Successivamente gli art. 40 della l.r. 3 novembre 1993, n. 30 e 18 della l.r. 20 agosto 1994, n. 33 hanno attuato il decentramento in favore delle Unità sanitarie locali e dei comuni delle funzioni regionali in materia di igiene e sanità pubblica non espressamente riservate allo Stato e alla Regione. In particolare l'art. 18 della l.r. n. 33/1994 attribuisce, al terzo comma, alle Unità sanitarie locali le "funzioni in materia di farmaci e servizio farmaceutico" ad eccezioni di quelle "espressamente attribuite nella materia alla Regione", tra le quali non figura l'autorizzazione oggetto del presente parere.
                 Risulta pertanto, confermata, alla stregua delle disposizioni sopra richiamate, la competenza dell'AUSL ai fini dell'autorizzazione in questione.
   
                 3. Quanto al secondo punto, con costante orientamento la giurisprudenza, anche costituzionale, si è pronunciata nel senso che: "La preventiva autorizzazione amministrativa richiesta dall'art. 35 L. 23 maggio 1950, n. 253 per l'esecuzione di sfratti concernenti immobili adibiti a farmacia, è espressione di un potere della P.A. che - ancorchè da ritenere costituzionalmente legittimo in ragione del prevalente interesse pubblico alla presenza ed alla corretta ubicazione del servizio farmaceutico nel territorio - presenta carattere eccezionale sia sotto il profilo dell'interferenza della P.A. nell'esecuzione di un provvedimento legittimamente  emanato dall'Autorità giudiziaria, sia sotto quello della compressione del diritto al soddisfacimento dell'interesse già riconosciuto meritevole di tutela in sede giurisdizionale in funzione di un interesse pubblico prevalente; pertanto, il corretto esercizio di un siffatto potere comporta un onere di motivazione puntuale ed esaustiva che dia conto - sul presupposto della prevalenza dell'interesse pubblico tutelato - del necessario contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti (Cfr. Corte Cost. 23.12.1987, n. 579 - TAR Toscana 11.2.1992, n. 74.
                 Può quindi concludersi che l'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione de qua deve fondarsi su motivi rispondenti ai principi sopra illustrati, tra i quali può anche figurare l'impossibilità, debitamente provata, da parte del titolare della farmacia di reperire locali idonei nell'ambito della sede farmaceutica di appartenenza.

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