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Gruppo    II                          /22.11.2000

OGGETTO: Servizio prestato in giorni festivi.

   
   
   
                                                           Direzione regionale del
                                                           personale e dei servizi
                                                           generali
                                                           S E D E
   
   
1.            Con la suindicata nota codesta Direzione, anche al fine di emanare un'apposita circolare, chiede come distinguere se la prestazione di lavoro nel giorno festivo debba considerarsi lavoro ordinario e quindi da disciplinare ai sensi dell'art.28 del D.P. 11/95, o vada autorizzata come lavoro straordinario da remunerare perciò ai sensi dell'art.2 della l.r. 115/85.
                 La perplessità sono sorte a seguito di rilevazione, in sede di conferenza di servizio, della diversità dei comportamenti assunti al riguardo dagli Assessorati anche con riferimento all'inclusione delle prestazioni ordinarie nel giorno festivo nel computo delle 36 ore settimanali.
   
   2.            La presente consultazione viene circoscritta nei termini proposti lasciando perciò da parte, perchè non richiesta, ogni indagine circa le misure orarie dei compensi per lavoro straordinario attualmente applicabili.
                 Per distinguere tra lavoro ordinario e straordinario nel caso di prestazione lavorativa in giorno festivo deve aversi riguardo all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale al quale è soggetto il dipendente che presta servizio in giorno festivo. E ciò perchè l'art.28 del D.P. Reg. n.11 del 1995 stabilisce le modalità di compenso del servizio svolto in giorno festivo per particolari esigenze di servizio, regolando così i casi in cui la prestazione lavorativa effettuata in giorno festivo non si aggiunge al lavoro contrattualmente previsto.
                 Ma ad una prestazione di lavoro ordinario nel giorno normalmente destinato al riposo settimanale il dipendente è tenuto solo se tale evenienza è predeterminata e si ricollega a particolari esigenze del servizio che svolge, chè in tutti gli altri casi nei quali la prestazione in giorno festivo riveste carattere di eccezionalità e imprevedibilità, il lavoro va qualificato come straordinario. Si rileva come anche il D.P. Reg. 11 novembre 1999, n.26, di recepimento dell'accordo concernente il personale regionale per il quadriennio giuridico 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, all'art.16 e 9 faccia salve per di più esplicitandolole, proprio le particolari esigenze alle quali fa riferimento il già citato art.28 del D.P. 11/95.
                 Infine va notato come le ipotesi in cui applicare detto art.28 risultino invero estremamente limitate, atteso che al di fuori sia del lavoro ordinario che di quello straordinario opera, per espressa disposizione di fonte pattizia, la pronta reperibilità e che per l'attività prestata in giorno festivo nell'ambito di turnazione esiste specifica disciplina.
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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Direzione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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