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Gruppo    V                          /19.11.2000

OGGETTO: Art. 23 D.P.R. 22 luglio 1996 n.484 - Sostituzione medico di medicina generale.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           Sanità
                                                           PALERMO
   
   
             1. L'art.23 del D.P.R. 22 luglio 1996, n.484 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), nel regolamentare l'istituto delle "Sostituzioni" prevede - tra l'altro - che nell'ipotesi di sostituto designato dal titolare delle scelte "le Aziende per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito; dal 31° giorno .... direttamente al medico che effettua la sostituzione, purchè abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei convenzionati"; e che i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto nell'ipotesi in cui alla designazione dello stesso provvede l'Azienda.
                 Ciò premesso, con la lettera sopra indicata, viene chiesto da Codesto Assessorato se "anche per le sostituzioni di durata non superiore a 30 gg. in caso di sostituto designato dal titolare di convenzione" debbano essere rispettate le "condizioni" di cui agli articoli 1, terzo comma e 6, primo comma, lett.a) dello stesso D.P.R. n.484/1996, nei quali è rispettivamente previsto che il rapporto convenzionale può essere instaurato solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale o aventi titolo equipollente, e che detto rapporto cessa al "compimento del 70° anno di età da parte del medico".
                 Al riguardo viene sottolineato che fino a quando (per i primi 30 giorni di sostituzione) i compensi non vengono erogati direttamente al sostituto, l'Azienda non intrattiene con lo stesso un rapporto diretto, e che durante tale periodo "si instaura esclusivamente un rapporto di fiducia tra titolare e sostituto".
   
                 2. L'interpretazione sistematica della normativa interessata induce a rispondere affermativamente alla questione posta.
                 Dall'esame dell'art.23 del D.P.R. n.484/1996 può desumersi che il medico incaricato della sostituzione del "titolare delle scelte" o su designazione dello stesso titolare o - nel caso in cui quest'ultimo non eserciti tale facoltà - dalle Aziende sanitarie, è chiamato a svolgere i compiti e le attività di medicina generale che competono al sostituito e che sono oggetto della disciplina del citato D.P.R. Nel comma 11 del medesimo art.23 è altresì precisato che l'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, "determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali".
                 Muovendo da tale presupposto appare ragionevole supporre, in assenza di una esplicita contraria disposizione, che le "condizioni" poste dagli artt.1, terzo comma e 6, primo comma, lett.a) del D.P.R. n.484/1996 per l'esercizio dell'attività ivi regolamentata debbano essere rispettate anche per le sostituzioni de quibus indipendentemente dalla loro durata o dalle modalità di designazione, non incidendo tali elementi sui contenuti professionali delle prestazioni da svolgere.
                 A questa conclusione non è per altro estranea la considerazione che le citate disposizioni del D.P.R. in oggetto traggono a loro volta fondamento da norme di rango legislativo dell'ordinamento positivo che, nel disciplinare l'attività di medicina generale nell'ambito del servizio sanitario nazionale, ne subordinano l'esercizio al possesso di requisiti  individuati con l'evidente scopo di tutelare l'utenza sanitaria garantendo  adeguati standards qualitativi delle prestazioni mediche (D.lg.vo 30.12.1992, n.502 e succ. modifiche; D. leg.vo 8.8.1991, n.256; D.Leg.vo 17.8.1999, n.369).
                 Avvalendosi di tale chiave ermeneutica nessun argomento contrario alla tesi qui sostenuta può trarsi dal secondo comma dell'art.23 del più volte citato D.P.R. n.484/1996. Non appare infatti condivisibile l'affermazione che, fino a quando le Aziende sanitarie non erogano i compensi direttamente al sostituto, la sostituzione si esaurisce "esclusivamente in un rapporto di fiducia tra titolare e sostituto". E' appena il caso di ricordare in proposito che, avendo il medico titolare l'obbligo di comunicare "il nominativo del collega che lo sostituisce" alla "competente Azienda", quest'ultima non può ritenersi estranea a detto rapporto. (cfr. art.23, primo comma D.P.R. n.484/1996).
                 Vertendo tuttavia il presente parere sull'interpretazione di norme contrattuali che, per la loro portata generale, postulano un'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale, si suggerisce di acquisire sulla questione l'orientamento dei competenti organi statali.
                 Non è infine superfluo ricordare che l'art.16 del D.P.R. n.484/1996 prevede che le questioni interpretative ed applicative dell'accordo stesso siano esaminate nelle apposite sedi contrattualmente stabilite.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8  settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di rievimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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