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Gruppo    II                          /15.11.2000

OGGETTO: Pagamento indennità personale comandato presso l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           del lavoro della previdenza
                                                           sociale, della formazione
                                                           professionale e
                                                           dell'emigrazione
                                                           PALERMO
   
                           e, p.c.                  Direzione regionale del
                                                           personale e dei SS.GG.
                                                           S E D E
   

                 Con la nota cui si risponde codesto Assessorato chiede il parere dello Scrivente in ordine all'"applicabilità" all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale della nota 170065 del 17 settembre 1994 del Ministero del Tesoro, di risposta ad un quesito posto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con cui, a proposito della spesa per il personale comandato presso la predetta Agenzia, si perviene alla conclusione che gli oneri fondamentali gravano sull'amministrazione di provenienza, mentre quelli accessori sull'amministrazione di destinazione.
                 Chiede di conoscere, inoltre, nell'ipotesi in cui gli oneri accessori gravassero sull'Amministrazione destinataria, quali indennità dovranno essere obbligatoriamente corrisposte.
                 La superiore richiesta ha origine dal fatto che presta servizio presso la suddetta Agenzia, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 24, della legge 56/87 e dell'art.12 della l.r. 36/90, personale proveniente da diversi enti (Stato, Regione Piemonte) al quale, a tutt'oggi, non sono state liquidate indennità accessorie.
   
   2.            Preliminarmente è opportuno chiarire il carattere non vincolante per la Regione del predetto parere del Ministero del Tesoro, reso del resto ad altra Amministrazione statale, dalle cui conclusioni quindi codesto Assessorato è naturalmente libero di dissentire qualora le stesse non appaiano condivisibili.
                 Ciò premesso si osserva che il comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n.56, recepito con l'art.1 l.r. n.36/1990, secondo cui "presso le agenzie può essere comandato ...... personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza", deroga, per quanto attiene alla fattispecie, alla regola dettata dall'art.57, c.3, T.U. 10 gennaio 1957, n.3, ai sensi del quale, nel caso in cui il comando avvenga presso (altri) enti pubblici (ipotesi che la dottrina denomina "distacco": V. p. Virga", Il pubblico impiego", Milano 1991, pag.38) alla spesa per il personale "provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio".
                 Nè sembra applicabile al caso in esame l'art.45, c.23, del d.l.vo 31 marzo 1998, n.80, il quale testualmente recita:
                 "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale........". Il citato art.24, c.5, della legge 28 febbraio 1987, n.56 stabilisce infatti che presso le agenzie regionali dell'impiego "può essere comandato, su indicazione del Direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato" etc.; quindi manca uno degli estremi per l'applicazione della norma: l'obbligatorietà del comando.
                 Ciò premesso appare condivisibile l'avviso del Ministero del Tesoro circa la riferibilità del termine "oneri" al trattamento fondamentale del personale comandato, da intendersi però comprensivo di tutti gli assegni fissi e continuativi. Ciò perchè la parte variabile della retribuzione riguarda prestazioni non autorizzate dall'Amministrazione di provenienza, ma da quelle di destinazione.
                 Quanto all'ultimo quesito, relativo alle indennità da corrispondersi "obbligatoriamente" al personale de quo, si ritiene che, non producendo il comando una alterazione dello stato giuridico e del trattamento economico (C. di S., Sez. VI 12 agosto 1986, n.1017; 27 novembre 1996, n.1637), i dipendenti comandati abbiano titolo alle competenze accessorie esistenti nell'Amministrazione presso la quale prestano servizio solo se le stesse trovino corrispondenza negli accordi di lavoro dei comparti di appartenenza di tali impiegati (contra, nel senso che al  personale mandato spettano le competenze accessorie esistenti nell'Amministrazione presso la quale esso presta servizio, C. di S., Sez. III 14 gennaio 1976, n.99).
                 Il presente parere viene esteso per conoscenza alla Direzione regionale del personale e SS.GG. di questa Presidenza in virtù della sua competenza generale in subiecta materia, restando disponibili a ritornare sulla problematica, sulla scorta di eventuali nuovi profili che dovessero essere forniti dalla stessa.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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