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Gruppo:  II                          /6.11.00

OGGETTO:  Rimborsabilità ad aziende municipalizzate dei permessi usufruiti dai dirigenti per cariche elettive.


   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           enti locali
                                                           PALERMO
   
   
1.            Con la nota in riferimento di pari oggetto, viene chiesto il parere di quest'Ufficio in ordine alla natura giuridica delle aziende municipalizzate al fine di potere individuare il soggetto (ente locale o azienda) gravato dell'onere economico connesso alla retribuzione delle assenze dal servizio dei dipendenti delle aziende stesse fruite da questi ultimi in qualità di amministratori di un ente locale ex art.4, della legge 816/85.
                 Le perplessità di codesto Assessorato nascono dai contrasti giurisprudenziali sorti sul punto sia anteriormente che posteriormente alla riforma introdotta dalla legge 142/90.
   
   2.            Le aziende municipalizzate, strutturate inizialmente (art.2, R.D. 15 ottobre 1925, n.2758) come organi dell'ente pubblico, privi di autonoma personalità, ma dotati, esclusivamente di autonomia gestionale,  finanziaria e contabile e, successivamente (artt.22 e 23 l.142/90 recepiti con l'art.1 l.r. n.48/1991), come enti strumentali degli enti locali, dotati di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e soggetti alla vigilanza dei primi, costituiscono una delle forme organizzative mediante le quali la p.a. svolge attività economica finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi (Cfr. Cass. sez. lav. 19 luglio 1995 n.7825).
                 Ora, è noto che una persona giuridica pubblica, se svolge una attività imprenditoriale, acquista la fisionomia di ente pubblico economico allorchè, come avviene per le aziende speciali ex art.23 L.142/1990 cit., sia tenuta al pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio costi ricavi (cfr. T.A.R. Toscana, 11 novembre 1991, n.627).
                 Peraltro assume rilievo anche l'art.4, co.3, del d.l. 31 gennaio 1995, n.26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n.95, che fa obbligo agli enti locali di iscrivere le aziende speciali nel registro delle imprese.
                 Ne consegue che l'Azienda municipalizzata autotrasporti di XXXX, al pari delle altre aziende comunali di trasporto, è configurabile come ente pubblico economico locale (Cfr. C.d.S.,- Sez.VI 19 marzo 1998, n.311). Analogamente è annoverabile fra i soggetti pubblici economici l'Azienda municipalizzata acquedotto di XXXX, come le altre aziende di servizio di acquedotto (Cfr. Cass., Sez. Lav. 28 gennaio 1997, n.862).
                 Ciò presuppone tuttavia che l'ordinamento delle predette aziende sia stato adeguato alle disposizioni dell'art.23 l.142/1990 cit. (approvazione degli statuti aziendali, conferimento dei mezzi patrimoniali  idonei al raggiungimento dello scopo assegnato alle aziende stesse).
                 Laddove sussistano tali condizioni (verificabili da codesta Amministrazione) le aziende di cui trattasi sono da ricomprendere nella formula giuridica ... "da soggetti pubblici economici"... di cui all'art.4, comma 5, della legge 27 dicembre 1985, n.816 e quindi hanno il diritto di pretendere il rimborso di quanto corrisposto al dipendente, nei confronti del comune presso il quale il dipendente stesso è stato amministratore. (Cass. Sez. lav. 28 giugno 1997, n.862).
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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