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Gruppo     II                      /2/00.11

OGGETTO: Comitato regionale di controllo. Richiesta di parere.

   
   
                               
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEGLI ENTI LOCALI
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con nota n. 21 dell'11 gennaio s., di pari oggetto, codesto Assessorato, dopo avere richiamato il parere di quest'Ufficio 19 dicembre 1997, n. 389/97 sulla legittimità degli atti adottati dalle Sezioni del CO.RE.CO.1 dopo la scadenza del termine di durata in carica del 31 ottobre 1997, consulta nuovamente lo Scrivente sulla stessa questione ripresentatasi a seguito della scadenza dell'ulteriore termine del 31 dicembre 1999, fissato dall'art. 1, co. 1, della l.r. 19 agosto 1999, n. 17.
                 La nuova richiesta di parere viene giustificata con riferimento alle reazioni negative suscitate dalla circolare assessoriale 17 dicembre 1999, n. 618 -illustrante le conseguenze giuridiche della scadenza del predetto termine- sia nella sezione centrale ed in alcune sezioni provinciali del CO.RE.CO. sia in seno all'Assemblea regionale siciliana (seduta del 21 dicembre 1999) e si conclude con l'invito a valutare se codesto Assessorato debba "confermare nei suoi contenuti la nota ...n.618/99 o ...diramare agli Enti interessati nuove direttive".
                 
                 2. L'Ufficio ritiene che la circolare di cui trattasi -avente un chiaro carattere interpretativo epperò insensibile ai rilievi di ordine politico-costituzionale avanzati in sede di dibattito assembleare, peraltro non sfociato in un ordine del giorno impegnativo per il Governo regionale- resista anche alle critiche mosse dall'Organo di controllo interessato ad opera della sua Sezione centrale (nota n. 7425 del 28 dicembre 1999) e delle sezioni provinciali di Palermo (nota n. 2477 del 29 dicembre 1999) e di Siracusa (nota n. 3419 del 30 dicembre 1999).
                 Tali prese di posizione sono imperniate principalmente su quello stesso argomento dell'indefettibilità della funzione di controllo sugli atti degli enti locali che non ha impedito alla Corte costituzionale di dichiarare non fondata, con la sentenza n. 208 del 1992, una norma della Regione Sardegna sulla decadenza dei locali comitati di controllo dopo 60 giorni dalla loro scadenza naturale. Nè il rilievo che nel caso in esame non si tratti di "cessazione naturale" dei comitati può indurre a ritenere inapplicabili nella fattispecie i principi generali del diritto enunciati dalla Corte, poichè la precarietà della posizione in cui versano gli attuali comitati nelle more della riforma del sistema dei controlli non giustifica il protrarsi della loro durata in carica oltre il termine stabilito dalla legge, ma semmai accentua la carenza di potere di tali organi dopo la scadenza del detto termine, come sta a dimostrare il susseguirsi per l'appunto delle leggi di reiterato differimento del termine stesso.
                 L'ulteriore considerazione (nota della Sezione provinciale di Palermo) della irragionevole disparità di trattamento tra organi di nomina del potere esecutivo prorogabili per 45 giorni ed organi di nomina parlamentare soggetti a decadenza -a prescindere da altri rilievi quale quello dell'inapplicabilità agli organi di controllo della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione di cui all'art. 3, co.2, d.l. 293/1994- urta contro un insormontabile argomento ermeneutico desumibile dalle due leggi di proroga sopra citate: sia l'art. 1, co. 2, del l.r. n. 23/1998 che l'art. 1, co. 2, della l.r. n. 17/1999 fanno salvi infatti gli atti adottati dal CO.RE.CO. nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine prorogato e quella di entrata in vigore delle leggi stesse; il che dimostra che il legislatore regionale non ha ritenuto applicabile agli organi in parola la limitata prorogatio di 45 giorni di cui all'art. 3, co. 1, del D.l. 16 maggio 1994, n. 293, conv. dalla l. 15 luglio 1994, n. 444.
                 Appunti di altro genere mossi alla circolare, quali l'aver ignorato il disposto dell'art. 6 d.l. 293/1994 sulla responsabilità anche penale per la mancata ricostituzione degli organi di controllo e l'aver soppresso sostanzialmente la funzione di controllo in generale conculcando il diritto delle minoranze dei consigli comunali e provinciali di chiedere il controllo facoltativo non hanno ragion d'essere: la prima per l'assorbente rilievo che la disposizione richiamata è inapplicabile, ex art. 1, co. 3, d.l. 293/94 ed art. 1, c.1, l.r. 22/1995, agli organi la cui costituzione compete in tutto o almeno in parte, rispettivamente, al Parlamento nazionale o all'A.R.S. (ricostituzione, per quel che tocca il CO.RE.CO. nella sua attuale configurazione, peraltro esclusa dal legislatore regionale); la seconda perchè nella fase di transizione restano in vigore le norme della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e succ. modif. sul controllo obbligatorio o facoltativo, senza che possa darsi per scontata la patologica conseguenza dell'esecutività degli atti per decorrenza dei termini, in quanto l'inesistenza dell'Organo non può equipararsi all'inerzia.
                 La conclusione della circolare, secondo cui la sopra illustrata "situazione di delegittimazione può essere rimediata soltanto in sede legislativa" appare pertanto ineccepibile.
                 Si segnala, infine, per le eventuali iniziative di codesto Assessorato, che il disegno di legge concernente il differimento del termine de quo al 30 giugno 2000 -inoltrata all'A.R.S. l'11 gennaio 2000- contrariamente a quanto si afferma nell'ultima parte della nota in riferimento non contiene, a differenza delle predette ll.rr. 23/1998 e 17/1999, una disposizione di sanatoria degli atti medio tempore adottati.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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