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Gruppo  II                       /332.11.97

Oggetto:      L.r. 20 giugno 1997, n.19. [Nomine in organi dell'amministrazione e di enti]
   
   
                                                   Segreteria Generale
                                                               S E D E
   
   
   1.          Con lettera presidenziale n.26645 del 17 ottobre s. (pervenuta il 20 successivo), di pari oggetto, si pongono allo scrivente alcuni quesiti sulla portata di alcune disposizioni della suindicata l.r. n.19/1997.
               In particolare si chiede:
   a) se l'iscrizione al registro istituito con il d. l.vo 27 gennaio 1992, n. 88 "sia l'unico criterio per la nomina dei revisori contabili negli organi di controllo o se aggiuntivamente debba richiedersi il possesso dei requisiti di cui all'art.3 della l.r. n.19/97, atteso che" quest'ultima "disciplina i criteri e le procedure per le nomine e designazioni degli organi di cui all'art.1 della l.r. 22/95....tra cui rientrano anche gli organi di controllo, quali sono appunto i collegi sindacali";
   b) se l'art.5, co. 6, della l.r. 19/1997, recante il divieto di cumulo degli incarichi, "sia abrogativo dell'art.9 comma 2 della l.r. 15/93, che consente ai revisori dei conti di far parte contemporaneamente di "due collegi nominati dallo stesso ente";
   c) se (in caso di risposta affermativa al precedente quesito) "il divieto di cumulo operi solo con riferimento agli incarichi conferiti in data successiva all'entrata in vigore della legge di che trattasi o se piuttosto si riferisca anche agli incarichi conferiti antecedentemente alla l.r. n.19/97";
   d) "se il divieto di cumulo degli incarichi di cui al comma 6 dell'art.5 della l.r. 19/97 operi anche in relazione alle gestioni commissariali;
   e) se la l.r. 19/97 si applichi anche "a quegli organismi che sono disciplinati da una normativa speciale".
               Sul primo quesito codesto generale Ufficio non esprime alcun orientamento; sul quesito b) propende per un'interpretazione rigida del comma 6 dell'art.5", nel senso che il legislatore regionale abbia voluto vietare l'attribuzione di un incarico di revisione a chi abbia già un incarico di amministrazione attiva o consultiva o viceversa; sul quesito c) propende per l'esclusione dai nuovi incarichi di "tutti coloro che prima dell'entrata in vigore della l.r. 19/97 fossero titolari anche di un solo incarico"; sul quesito sub d) si esprime in senso negativo, "atteso che.....il commissario esercita la funzione di vigilanza spettante all'amministrazione di assicurare il funzionamento dell'ente stesso nelle situazioni di carenza o vacanza degli organi ordinari"; sull'ultimo quesito propende per la prevalenza della l.r. 19/97 nei riguardi delle normative speciali concernenti singoli "organismi".
   
   2.          La legge regionale 20 giugno 1997, n.19, completa il quadro normativo di razionalizzazione delle nomine e designazioni di competenza regionale, delineato con le precedenti leggi 28 marzo 1995, n.22 e 10 agosto 1995, n.57. Onde, per ordine logico, appare opportuno iniziare la presente consultazione dei quesiti attinenti al campo di applicazione della legge, definito dall'art.1 attraverso il rinvio all'art.1 della citata l.r. n.22/1995. Quest'ultimo articolo, al comma 1, ha riguardo "agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonchè degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle province e dei comuni e per gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza dell'Assemblea regionale". L'estrema latitudine della norma e la tassativa indicazione delle eccezioni alla stessa depongono per la sua prevalenza su tutte le altre discipline particolari concernenti singoli organi, le quali, ai sensi dell'art.3 della l.r. 19/97, sono concorrenti rispetto alle disposizioni della medesima relative ai requisiti delle persone da nominare".
               Ciò premesso va ribadito tuttavia che - come già chiarito nel precedente parere dello scrivente 13 settembre 1995, n.14717/301/95.11 - gli organi destinatari della l.r. 22/95 sono quelli ordinari, come si ricava da dati testuali contenuti sia nel d.l. 16 maggio 1994, n.293, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 1994, n.444 sia nella stessa l.r. 22/1995, le cui disposizioni sulla proroga sono strettamente collegate alla "scadenza e ricostituzione" (art.1, co.3, ultima parte), evento, quest'ultimo ovviamente non ipotizzabile per gli organi straordinari.
               Conseguentemente si condivide l'opinione di codesta Segreteria generale anche quanto al penultimo quesito.
               Passando ai due quesiti relativi alla nomina dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, si ritiene in primo luogo che non abbiano ragion d'essere i dubbi nutriti da codesta Segreteria sulla inapplicabilità a tale fattispecie dell'art.3 l.r. 19/97 sui requisiti generali per le nomine e ciò per una duplice considerazione. Sotto il profilo formale, invero, sembra che le "norme vigenti" a cui si riferisce il comma 1 di tale articolo, nell'attribuire carattere complementare ai "requisiti specifici" dalle stesse previsti, siano quelle scaturenti da fonti diverse dalla legge in esame nonchè da disposizioni che fanno corpo con quest'ultima, quali appunto quelle degli artt. 1 e segg. del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, che, attraverso il rinvio recettizio operato dall'art. 9 l.r. 15/1993 - a sua volta richiamato dall'art.6 l.r. 19/97 - è entrato a far parte del corpus della normativa sulle nomine dalla stessa introdotto. Appare poi coerente con tale interpretazione la mancanza nel citato art.6 di alcun cenno al carattere (in ipotesi) complementare dei requisiti di cui trattasi.
               La predetta esegesi sistematica e letterale delle norme in discorso è peraltro suffragata dalla ratio dell'art.6, che è quella di non turbare l'uniformità della disciplina (sovranazionale) sull'attività della categoria dei revisori contabili (v. relazione al disegno di legge n.252). Del resto, da un raffronto tra l'art.3 l.r. 19/97 e l'art.3 del d. l.vo n.88/1992, emerge l'equivalenza dei requisiti previsti, dall'uno, per la nomina a componente di un organo collegiale regionale o pararegionale e, dall'altro, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori, non sembrando rilevante agli effetti di specie la lieve differenza temporale (2 anni) tra l'esperienza di cui alla lettera b) della disposizione regionale ed il triennio di cui alla lettera b) della disposizione statale, attesa la maggiore specificità del secondo, rispetto alla prima.
               Per quanto riguarda in fine il rapporto dell'art.5, co. 6, l.r. 19/97 con l'art.9, co. 2, l.r. 15/93, non sembra dubbio che la nuova regolamentazione dell'intera materia delle nomine ad opera della prima legge, con la sola eccezione di cui sopra riguardante i requisiti dei revisori contabili, comporti, secondo i principi generali, l'abrogazione della seconda.
               Da ciò discende il corollario che il divieto di cumulo scatta anche con riferimento agli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della l.r. n.19/1997 (naturalmente nel senso che deve tenersene conto ai fini delle nuove nomine, non nel senso che chi abbia ricevuto più di un incarico in base alla precedente disciplina possa mantenerne solo uno).

   

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