POS. II Prot. 16340 - 100.2010.11  Palermo, 03/06/2010 


OGGETTO: Amministratori di enti locali. Sospensione dalla carica per misure cautelari ex art. 59, comma 1, d.l.vo 267/2000.




ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE
PALERMO


1. Con nota 78868 del 31 maggio 2010 codesto Ufficio, evidenziando l'urgenza del riscontro, rappresenta allo Scrivente, che il sindaco di un comune siciliano era stato sospeso ex art. 59, comma 1, del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267 in dipendenza dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

A seguito della sostituzione di tale misura con il divieto di dimora nel comune amministrato -misura ritenuta compatibile con l'esigenza di prevenire il pericolo di reiterazione del reato- il provvedimento di sospensione è stato revocato, essendo venuta meno la misura coercitiva, a termini dell'art. 59, comma 5, del medesimo d.l.vo 267/2000.

Ciò premesso codesto Ufficio rappresentando che "nonostante l'applicazione del divieto di dimora nel comune ..., si ha notizia che il sindaco continua a svolgere l'attività connessa alla carica, mediante l'esercizio delle funzioni in località diverse dal comune, in palese violazione della ratio della misura cautelare", chiede un parere dello Scrivente in merito.


2. Sulla problematica rappresentata, va rilevato, anzitutto che non è precisato, da codesto Ufficio, se l'Amministrazione ha solo una "notizia" del comportamento riferito al soggetto stesso, ovvero se abbia certezza di quanto rappresentato.

Ancorchè allo Scrivente non sia stata trasmessa copia dei provvedimenti giudiziari adottati dal competente giudice per le indagini preliminari, e, quindi, della portata e della finalità delle misure via via adottate, tuttavia non può che evidenziarsi che, laddove codesta Amministrazione abbia fondate notizie -ancorchè non certezze- dei comportamenti sopra riferiti dovrà con ogni immediatezza riferirle al G.I.P., acchè lo stesso, nell'ambito della propria competenza e con i poteri connessi, indaghi per accertarne la veridicità ed, eventualmente, adotti i diversi provvedimenti cautelari o coercitivi finalizzati a tutelare le esigenze poste a base dei provvedimenti dallo stesso precedentemente adottati, con le conseguenze derivanti dall'art. 59 del d.l.vo 267/2000.

Per altro verso, le gravi e persistenti violazioni di legge che a termini dell'art. 142 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. g, della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, autorizzano gli organi regionali alla sospensione ed alla successiva rimozione degli amministratori locali, non sembrano riguardare i comportamenti individuali dei soggetti in violazione di doveri propri, ma quelli posti in essere dagli stessi quali amministratori degli enti locali.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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