POS. II Prot. 20185 - 81.2010.11  Palermo, 09/07/2010 


OGGETTO: Regolamento n. 12/2009. Fase transitoria. Risoluzione di contratti dirigenziali ex art. 6. Vice direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego.



La figura di Vice direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego ancorchè non prevista esplicitamente dal regolamento approvato con D.P.Reg. 12/2009, deve ritenersi attuale dal momento che la stessa è correlata ad un incarico organizzativo e non ad una struttura dipartimentale intermedia, e che il relativo ruolo è previsto dall'art. 11 della l.r. 36/1990, disposizione normativa di rango superiore e che riveste carattere di specialità rispetto alle altre norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione della Regione

Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12



PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
e, p.c.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE





1. Con nota 3392/LI/2 del 4 maggio 2010 codesta Segreteria ha trasmesso copia della richiesta dell'Agenzia che legge per conoscenza, -con la quale vien chiesto se il contratto individuale di lavoro del Vice direttore dell'Agenzia medesima sia soggetto a risoluzione, a termini dell'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. 16 dicembre 2008, n. 19, adottato con D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, stante che la nomina del Vice direttore medesimo avviene con decreto presidenziale previa delibera di Giunta regionale- chiedendo allo Scrivente di esprimere il proprio avviso e, al contempo, al Dipartimento della funzione pubblica per esprimere allo Scrivente il proprio orientamento in merito.

Lo Scrivente, con nota 27 maggio 2010, prot. 15838, comunicava di restare in attesa dell'orientamento del Dipartimento regionale della funzione pubblica, stante che il termine di chiusura della fase transitorie di attuazione del Titolo II della l.r. 19/2008 era stato differito al 30 giugno 2010.

Il Dipartimento in questione, con nota 23/6/2010, prot. 90307, ha evidenziato che il regolamento approvato con D.P.Reg. 12/2009 non prevede una specifica struttura organizzativa cui è preposto il Vice direttore dell'Agenzia in parola, nè la funzione dello stesso è ascrivibile a previsioni del funzionigramma dell'Agenzia stessa.



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

L'articolo 6 del regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, approvato con D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, nel porre disposizioni per la prima fase attuativa, dispone che il conferimento degli incarichi dirigenziali ulteriori -rispetto a quelli di strutture di massima dimensione- scaturenti dall'applicazione del regolamento stesso, avvenga previa risoluzione dei precedenti contratti individuali di lavoro (relativi alle pregresse strutture) ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lett. a), del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza.

La norma richiamata dell'art. 41 del C.C.R.L. Dirigenza prevede che l'Amministrazione possa unilateralmente disporre la risoluzione anticipata del contratto individuale di conferimento di incarichi dirigenziali per "motivate ragioni organizzative e gestionali".


Una prima considerazione che s'impone deriva dalla specifica previsione dell'incarico di Vice direttore dell'Agenzia contenuta nell'art. 11, comma 5, della l.r. 21 settembre 1990, n. 36, come modificato, da ultimo, con l'art. 14 della l.r. 26 novembre 2000, n. 24.

Tale disposizione prevede che il vice direttore sia nominato dal Presidente su proposta dell'Assessore e sentita la Giunta regionale; ancorchè, poi, il relativo incarico si concretizzi nel contratto individuale di conferimento, stipulato dal Direttore dell'Agenzia.

Pertanto, per un verso l'incarico di Vice direttore dell'Agenzia non è correlato alla preposizione ad una struttura "scaturente dall'applicazione del presente regolamento"; per altro verso tale incarico, non derivando da una preposizione determinata dal Direttore dell'Agenzia, ma dal Presidente della Regione, non può esser sostanzialmente revocato dal Direttore dell'Agenzia che, per tale incarico, non può che uniformarsi alla nomina operata con la particolare procedura prevista dall'art. 11 della l.r. 36/1990.

Sotto altro profilo, non sembra che la previsione della figura di Vice direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego possa ritenersi definitivamente soppressa in quanto non prevista dal regolamento approvato con D.P.Reg. 12/2009, dal momento che la stessa è correlata ad un incarico organizzativo e non ad una struttura dipartimentale intermedia; e, peraltro, il relativo ruolo è previsto da una disposizione normativa di rango superiore e che riveste carattere di specialità rispetto alle altre norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione della Regione.

Né, infine, può ritenersi che l'incarico di Vice direttore sia biunivocamente collegato a quello di Direttore che, per effetto della previsione dell'art. 6, primo comma, seconda parte, del D.P.Reg. 12/2009, si è intesto risolvere al 1° gennaio 2010, dal momento che l'incarico stesso, come detto, non deriva da una preposizione di tipo fiduciario del Direttore dell'Agenzia, ma, come più volte evidenziato, dal Presidente della Regione.

Pertanto la risoluzione del contratto del Vice direttore dell'Agenzia non può essere operata, tout court, dal Direttore dell'Agenzia.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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