POS. I Prot. 8082 - 43.2010.11 Palermo, 18/03/2010

OGGETTO: Art. 53 D.Lgs n. 165/2001 - Incompatibilità


PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - SEGRETERIA GENERALE
AREA 1^ "AFFARI GENERALI"
PALAZZO D'ORLEANS

SEDE

1. Con nota pervenuta il 17 marzo c.c., codesto Ufficio, rappresenta che con l'entrata in vigore il 15 novembre 2009 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" è stato modificato il d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", norma che sostituisce e integra il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 cui la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 rinvia per l'integrazione della normativa che disciplina l'affidamento di incarichi di strutture di massima dimensione a dirigenti generali, anche esterni all'amministrazione che conferisce l'incarico.
Evidenzia quindi che nella sua versione attuale l'art. 53 d.lgs n. 165/2001 - nel testo integrato e ad oggi vigente nel resto del territorio nazionale - alla rubrica "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", al comma 1 bis, cosi come aggiunto, stabilisce che "Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni".
Ciò premesso chiede allo Scrivente di esprimere parere:
a) sulla immediata cogenza di tale articolo, così come integrato, nell'ambito della Regione Siciliana;
b) in caso di immediata cogenza, sulla portata di tale norma, specie in relazione alla locuzione "direzione di strutture deputate alla gestione del personale" alla luce della riforma introdotta con l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", specificata e integrata con D.Pres. 5 dicembre 2009 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione".

2. In ordine al primo dei due quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio si richiama quanto già espresso nel parere n. 167/2009, prot. 19362 del 4 dicembre 2009 reso in ordine alla applicabilità nella Regione siciliana del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, e si conferma l'immediata applicabilità della norma.
Nel richiamato parere si evidenziava infatti come l'art. 52 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 che introduceva il comma 1 bis nell'articolato dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 fosse immediatamente applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'espresso richiamo contenuto nella legge regionale n. 10/2000, e, segnatamente, dell'art. 23 di tale complesso normativo.
Tale norma alla rubrica "Estensione di normative" stabilisce espressamente al comma 1 che "Al rapporto di impiego del personale regionale e di quello posto alle dipendenze degli enti di cui all'articolo 1, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni", indicando espressamente l'art. 58 (oggi art. 53 D.lgs n. 165/2001) che regola le ipotesi di incompatibilità.
Nulla quaestio quindi in ordine alla immediata cogenza della norma.
3. In relazione al secondo tema proposto, ed in ordine alla portata di tale norma, si osserva che l'articolato di legge connota soggettivamente e oggettivamente il proprio ambito di interesse:
> sotto il profilo soggettivo riferisce il divieto a coloro "che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni";
> sotto il profilo prettamente oggettivo limita il divieto alle ipotesi di conferimento di "incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale".

3.1 Quanto al profilo soggettivo del divieto il dettato normativo appare chiaro ed esaustivo:
> ricollegando l'incompatibilità a precise circostanze: l'avere ricoperto un ufficio o esercitato funzioni all'interno di partiti politici e organizzazioni sindacali, ovvero l'avere svolto rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con le predette organizzazioni;
> determinando le modalità di svolgimento di tale incarico in relazione all'arco temporale da prendere in considerazione per non incorrere nella incompatibilità, rectius nella violazione di legge. Ed infatti mentre nel riferirsi ai rapporti di collaborazione e consulenza il Legislatore ha specificato che l'incarico deve essere stato svolto ininterrottamente nell'ultimo biennio - prefigurando, quindi, come condizione di incompatibilità la continuità nel biennio del rapporto collaborativo e/o consulenziale -, nessuna continuità si richiede in ipotesi di assunzione di cariche in partiti e associazioni sindacali, dovendosi quindi concludere che anche l'esercizio per periodi inferiori (nella sua forma più estrema, anche per un solo giorno) connoti di illegittimità la nomina.
Rispetto a tale profilo - come peraltro rispetto a tutti quelli che vengono puntualmente richiamati all'interno del rinnovellato art. 53 del d.lgs n. 165/2001 ai commi 1 e 1bis quali causa di incompatibilità - va sottolineato che l'esigenza del Legislatore di evitare conflitti di interesse, o, meglio, commistioni di interessi potenzialmente non conciliabili nella contemporanea gestione di funzioni specificamente individuate ed espressamente ritenute inconciliabili, va coniugata con la necessità che siano contemperati gli oneri a carico rispettivamente dell'Amministrazione e del destinatario dell'incarico anche alla luce della diversa e concreta possibilità delle due parti chiamate a sottoscrivere l'atto negoziale di attribuzione dell'incarico di avere certezza in ordine alla insussistenza di condizioni di incompatibilità.

Tutto ciò premesso, va sottolineato come la piena legittimità dell'incarico di conferimento di responsabilità dirigenziale consegua al completamento della fattispecie a formazione progressiva che prende l'avvio con la positiva valutazione della qualificazione professionale desumibile dalle dichiarazioni degli interessati contenute nei rispettivi curricula vitae et studiorum, che prosegue con l'incardinazione del rapporto dirigenziale, ma che è sempre condizionata dall'assenza di cause di incompatibilità iniziali o sopravvenute il cui onere di comunicazione spetta al designando o al designato.

3.2 Quanto al profilo oggettivo, peraltro fatto oggetto di specifica richiesta da parte di codesto Richiedente, si osserva che la locuzione "direzione di strutture deputate alla gestione del personale" appare perfettamente corrispondente con quanto espressamente stabilito dall'art. 7 della legge 16 dicembre 2008 n. 19.
In tale norma alla rubrica "Attribuzioni degli Assessorati regionali", nel modificare l'art. 8, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 - relativo alla attribuzione di compiti agli Assessorati regionali e, in particolare, dei compiti esclusivamente in capo all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - il Legislatore regionale affida univocamente ed espressamente a tale Assessorato la "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza".
In ottemperanza a tale principio e ad ulteriore esplicazione dello stesso il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 dicembre 2008 n. 19" all'art. 3 "Strutture aventi compiti interdipartimentali" espressamente stabilisce al primo capoverso che "  Le funzioni relative alla gestione giuridica ed economica del personale in servizio ed in quiescenza, vengono esercitate per ciascun Assessorato regionale da un servizio del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ubicato presso la sede dell'Assessorato di riferimento e funzionalmente dipendente dal Dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica".
Il principio della esclusiva competenza del Dipartimento delle funzione pubblica in materia di gestione del personale, viene, peraltro, ribadito nel secondo capoverso dello stesso articolo laddove si stabilisce espressamente che "E' fatto divieto di attribuire nei singoli Dipartimenti a strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui al presente comma, ad esclusione di quanto previsto per il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del comando del Corpo forestale della Regione siciliana".
Tutto ciò premesso non appare dubbio come il divieto di cui all'art. 1 bis, per il suo profilo oggettivo, riguardi nell'ordinamento regionale il solo affidamento dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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