POS. II Prot. 6985 - 37.2010.11   Palermo, 09/03/2010 


OGGETTO: Istituto xxxx xxx della Sicilia. Scadenza del Consiglio di amministrazione. Poteri del Presidente in attesa della ricostituzione del Consiglio di amministrazione.



ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
PALERMO


1. Con nota prot. 18753/Serv. III del 25 febbraio 2010, pervenuta allo Scrivente l'8 marzo successivo, codesto Dipartimento, rappresentando che il consiglio di amministrazione dell'Istituto in oggetto è scaduto il 2 gennaio 2010, ancorché abbia operato in regime di proroga nei successivi 45 giorni, mentre il Presidente, nominato per un quinquennio il 18 settembre 2007, attualmente è ancora in carica, ha chiesto un parere in ordine agli atti che il Presidente può adottare nelle more della ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Rappresenta codesto Dipartimento che anche il Collegio dei revisori, già scaduto, non è stato ancora ricostituito.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

La legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, all'art. 1 ha previsto che "Le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 si applicano con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge agli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché.... delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici".
 
Com'è noto, le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 dispongono che gli organi in questione devono essere ricostituiti entro il termine di loro scadenza e, in mancanza di ricostituzione tempestiva, possono agire in regime di prorogatio per non più di 45 giorni, ed in tale regime possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e gli eventuali atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

Esclusa, quindi, l'ultrattività del consiglio di amministrazione scaduto, in ordine   alla possibilità che il Presidente dell'Istituto in oggetto resti in carica per le funzioni statutarie allo stesso ascritte si osserva quanto segue.

In via di principio il Presidente di un ente, pur rivestendo funzioni proprie, è pur sempre un componente del relativo organo collegiale di amministrazione, condividendone i termini di costituzione e di scadenza.

Nella fattispecie in esame, lo statuto dell'ente in oggetto, nel testo risultante dal D.P.Reg. 24 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 45 del 2003, prevede separatamente la nomina e la durata in carica del Presidente (art. 6) e quella dei "componenti" del consiglio di amministrazione (art. 8, comma secondo).

Appare, pertanto, ammissibile che il Presidente, nominato successivamente ai membri del consiglio di amministrazione, in sostituzione del precedente presidente venuto meno nel corso del mandato, possa continuare a svolgere le funzioni proprie, sino alla propria scadenza.

D'altronde, il principio "simul stabunt, simul cadent", espresso (ancorchè per gli organi collegiali societari) dal comma 3 dell'articolo 2386 del codice civile nel testo precedente alla riforma organica della disciplina delle società di capitali posta in essere con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, oggi non ha più carattere cogente (com'era stato ritenuto nel passato) stante che opera ""salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea".

Ciò posto, l'art. 6, secondo comma, dello Statuto dell'ente, elenca le attribuzioni proprie del Presidente dell'Istituto, che, tra l'altro "adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti".

In presenza di una disposizione che attribuisce al Presidente il potere di deliberare provvisoriamente in via d'urgenza in luogo del consiglio di amministrazione, salvo ratifica, va richiamata la giurisprudenza che, sia pure con riferimento agli enti locali ed al potere della giunta di esercitare le competenze del consiglio comunale in caso d'urgenza e salvo ratifica, ha chiarito che "il presupposto dell'urgenza ... può essere sindacato solo .... in sede di ratifica .... in quanto la sua rilevanza costituisce valutazione di merito, non sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità." (v. C. Stato, sez. VI, 19-07-1999, n. 982).
 
Pertanto, sul solco della giurisprudenza, va osservato che la rilevanza del requisito dell'urgenza che, in base alla norma statutaria, legittima il Presidente ad esercitare i poteri ordinariamente spettanti al consiglio di amministrazione non è una valutazione di legittimità ma di merito, rimessa esclusivamente al nuovo CDA in sede di ratifica.

Ovviamente, si ha pur sempre riguardo ad una situazione gestionale del tutto eccezionale e transitoria che, non va sottaciuto, potrebbe esporre l'Istituto ed il suo Presidente, a contenzioso il cui esito potrebbe venir definito, in sede giurisdizionale, con interpretazioni diverse da quelle sopra riferite.

Per cui è assolutamente imprescindibile provvedere, con ogni solerzia, alla ricostituzione degli organi scaduti, ricordando che a termini del comma 3 dell'art.6 del D.L. 16-5-1994 n. 293 " I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva".

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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