Pos. 1   Prot. N. 8487 - 34.2010.11 Palermo, 22/03/2010 


Oggetto: Compensi dei presidenti, vicepresidenti e commissari straordinari del Consorzio di ripopolamento ittico.








ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENETARI.

Dipartimento regionale degli interventi per la
Pesca.
PALERMO


E, p.c.  ASSESSORATO REGIONALE DELLE 

AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA.
Dipartimento regionale delle autonomie locali
PALERMO

1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente in ordine ad una questione relativa alla determinazione del compenso degli organi dei Consorzi di ripopolamento ittico.
In particolare, il richiedente Dipartimento evidenzia che, a seguito dell'emanazione del decreto presidenziale 31 maggio 2007 che ha, tra l'altro, riconosciuto la natura di organi collegiali di dimensione sovracomunale degli enti in discorso, i compensi dei presidenti degli organi dei predetti enti sono determinati ai sensi dell'art. 83, comma 1 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni.
Riferisce codesto Dipartimento che tali compensi sono calcolati nella misura del 75% dell'indennità di funzione del presidente della provincia, come determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della l.r. 30/2000 e del D.P.Reg. 19/2001, esecutivo della precitata disposizione, cui il citato art. 83 della l.r. 6/2001 fa specifico riferimento e con le decurtazioni di cui al comma 3 dell'art. 44 della legge regionale 6/2009.
Nella nota cui si risponde viene, altresì, rimarcato che i compensi degli altri organi dei predetti enti sono, in ogni caso, collegati alla precitata indennità del presidente della provincia, così come previsto dall'art. 4 del D.P.Reg. 21 luglio 1994 che, infatti, definisce il compenso dei vice presidenti nella percentuale del 50% di quelli spettanti ai presidenti dei medesimi organi e prevede per i commissari straordinari un compenso pari a quello dell'organo sostituito.
Il Dipartimento richiedente, nel segnalare che precedenti consultazioni dello Scrivente (n. 4660/1.07.11 del 13 marzo 2007 e n. 980/3.09.11 del 21 gennaio 2009) hanno risolto i problemi in merito ai compensi spettanti ai commissari ed ai vice presidenti degli organi in parola, evidenzia le perplessità manifestate dal collegio dei revisori del Consorzio "XXXX" in ordine all' esatta applicazione delle disposizioni recate dall'art. 19 della l.r. 30/2000, richiamato dal precitato art. 83 della l.r. 6/2001 con particolare riferimento al "dimezzamento delle spettanze nel caso di lavoratore dipendente non in aspettativa" sottolineando di aver, cautelativamente, ritenuto tale disposizione applicabile ai soggetti di cui è questione in attesa dei necessari approfondimenti.
Codesto Dipartimento ipotizza, altresì, che possano ritenersi applicabili "per analogia" ai predetti soggetti anche altre disposizioni dell'art. 19 della l.r. 30/2000 e successive modificazioni, con specifico riferimento ai commi 2, 5, 6, 10 e 11, attesa l'incidenza degli stessi sul calcolo complessivo della misura delle indennità dei presidenti delle province.
Su tali questioni chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere.

2. Circa i problemi posti va, in primo luogo, evidenziato che l'art. 83 della l.r. 6/2001, nel determinare la misura dei compensi spettanti ai presidenti degli organi collegiali di cui all'art. 1 della l.r. 15/1993 e successive modificazioni (tra i quali rientrano gli organi in argomento) rinvia in modo specifico al comma 1 dell'art. 19 della l.r. 30/2000.
Tale richiamo appare operato con l'esplicito intento di determinare il parametro di riferimento cui attenersi ai fini della quantificazione dell'emolumento spettante ai precitati soggetti.
Ed invero, il rinvio e il collegamento a determinati elementi integranti specifiche fattispecie (seppure sostanzialmente differenti) già disciplinate normativamente, costituiscono una prassi sovente utilizzata dal Legislatore. In questi casi, l'effetto, in concreto, prodotto consiste nel sussumere nel corpo di una disposizione parte del contenuto di altra disposizione anziché porre in essere la relativa disciplina ex novo.
E' appena il caso di evidenziare che in relazione ad affinità che ne giustificano il confronto, le fattispecie interconnesse devono, per certi aspetti, considerarsi assimilabili.
Ed infatti, nel caso di specie non vi è dubbio che il Legislatore abbia individuato nella "dimensione sovracomunale" degli organi in questione l'elemento di corrispondenza per l'equiparazione (nella misura del 75% ) del relativo compenso a quello del presidente della provincia. Tuttavia, tale assimilazione non presuppone l'automatica estensione ai soggetti destinatari dell'applicazione delle disposizioni cui si rinvia anche di altre disposizioni della complessiva disciplina legislativa di riferimento.
Siffatte conclusioni sono, in primo luogo, avvalorate dal tenore letterale dell'art. 83 della l.r. 6/2001 che, come sopra riferito, testualmente dispone il rinvio al solo comma 1 dell'art. 19 della l.r. 30/2000, al fine di stabilire esclusivamente "...la misura del 75% dell'indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti..." e, dunque di individuare un mero parametro quantitativo.
In secondo luogo, ai fini della valutazione della eventuale applicazione estensiva o analogica delle disposizioni concernenti lo status degli amministratori locali ad organi di altri enti (ancorché operanti nell'ambito di circoscrizioni territorialmente delimitate come gli organi in questione), va evidenziato che l'art. 15 della l.r. 30/2000, nel sancire il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge (comma 1), puntualizza la definizione di amministratore locale, specificando che si tratta di elencazione valida ai soli fini del Capo II della medesima legge disciplinante, appunto, lo status degli amministratori locali (comma 2).
Tale elencazione, oggetto di una precisa scelta operata dal Legislatore, ha carattere tassativo e non consente, quindi, di riconoscere le peculiarità previste dal Capo II della l.r. 30/2000 ad altri soggetti non menzionati nella medesima disposizione.
Ne discende che la disciplina relativa alle indennità di funzione nonché tutto il complesso delle disposizioni che attengono alle garanzie poste dal legislatore per l'espletamento dei compiti connessi alle funzioni esercitate dagli organi degli enti locali territoriali, possono considerarsi estensibili ad altri organi solo nel caso di espressa disposizione legislativa (Cfr. ex multis: Corte dei Conti, sez. Giurd. Centrale d'appello, sent. 14 settembre 2001, n. 298).
Conseguentemente, non può condividersi l'avviso di codesto Dipartimento ritenendo, per i motivi sopraesposti, i commi 2, 5, 6, 10 e 11 dell'art. 19 della l.r. 30/2000 non applicabili agli organi oggetto della odierna consultazione.

Si ritiene di dover estendere il presente parere, per una opportuna conoscenza, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, alla luce delle funzioni allo stesso ascritte e al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte.

* * *
Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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