POS. II Prot. 7038 - 26.2010.11 Palermo, 10/03/2010

OGGETTO: D.l.vo 3 novembre 2005, n. 241, recante norme di attuazione statutarie in materia finanziaria. Principio di simmetricità di trasferimento delle competenze. Portata della disposizione.




ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
PALERMO



1. Con nota prot. 2517 del 17 febbraio 2010 codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente uno schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle quote di gettito delle imposte pagate dalle imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nel quale l'attuazione del trasferimento alla Regione delle quote spettanti è subordinata, sostanzialmente, all'attribuzione di nuove funzioni, probabilmente sulla scorta di un principio di simmetricità tra maggiori risorse e nuove funzioni tratto dal decreto legislativo in oggetto.

Rileva codesto Dipartimento che, indipendentemente dall'intenzione che si intendesse attribuire alla cosiddetta proposizione di simmetricità contenuta nell'art. 1 del d.lgs. 3 novembre 2005, n. 241, la Corte costituzionale ha dato di tale principio una lettura certa con la sentenza n. 145 del 2008, ritenendo che il criterio di simmetria di attribuzioni di nuove competenze riguardi solo le funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di quote di competenza delle imposte medesime e non l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle di riscossione.

Ciò posto, considerato che il principio del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite risulta anche costituzionalmente garantito dall'art. 119 della Costituzione, codesto Dipartimento, in buona sostanza, chiede allo Scrivente di esaminare il predetto schema di decreto ministeriale, con particolar riferimento alle previsioni dell'art. 4 che correlano l'attribuzione delle quote d'imposta dovute alla Regione al simmetrico trasferimento di funzioni sin'ora esercitate dallo Stato operato dalla Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto regionale.




2. Sulla suesposta questione, sotto il profilo squisitamente giuridico, si osserva quanto segue.

Com'è noto, l'art. 1 (e unico) del d.l.vo 3 novembre 2005, n. 241, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze" ha disposto che:
"1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative".

Alla locuzione "simmetricamente" la Regione aveva attribuito il significato di determinare il principio ulteriore di bilanciamento tra il trasferimento di nuove funzioni ed il trasferimento di nuove risorse economiche sufficienti per farvi fronte. Tant'è che, con ricorso promosso avverso la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosso con ricorso notificato il 23 febbraio 2007, impugnando anche i commi 661 e 662 dell'art. 1 della stessa legge che prevedeva l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali da parte delle Autonomie locali tra le misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, lamentava la lesione criterio di simmetria sancito dalle norme di attuazione dello statuto approvate con D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241.

Come ricordato da codesto Dipartimento, la Corte costituzionale, definendo l'impugnativa in questione con la sentenza 145 del 2008, ha statuito che "il criterio di simmetria previsto dal parametro evocato dalla Regione Siciliana non trova applicazione nel caso di specie.
Tale criterio riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione, delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di "quote di competenza fiscale dello Stato" e non, come sostiene la Regione, l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle di riscossione. Infatti, l'art. 1 del d.lgs. n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'art. 37 dello statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, "sono trasferite alla Regione" - "simmetricamente" al trasferimento del gettito di tale imposta - anche le "competenze previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato", e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta.".

A fronte di una tale interpretazione e affermazione non appare ammissibile che l'interprete si discosti dalla lettura dell'art. 1 del d.l.vo 241/2005 dato dalla Corte che, come sopra detto, ha affermato che la simmetricità resta interno alle norme di attuazione in questione, limitandolo alle sole funzioni di riscossione.

D'altronde, la lettura data dalla Corte costituzionale appare esser la più corretta, anche nella considerazione che le norme di attuazione in parola determinano esse stesse il trasferimento di funzioni ("sono trasferite alla Regione") e non fanno riferimento (esterno) a funzioni che nel futuro si prevede di trasferire alla Regione stessa.

E ciò, a ben considerare, anche va ricorrelato alla circostanza che il d.l.vo 241/2005 non ha riferimento a nuove risorse che vengono attribuite alla Regione, ma a risorse alla stessa già spettanti non solo a termini dell'art. 37 dello Statuto, ma anche a termini dell'art. 7 delle pregresse norme di attuazione approvate con DPR 26 luglio 1965, n. 1074. Talché le disposizioni del d.l.vo 241 del 2005 appaiono meramente attuative delle precedenti norme di attuazione, prevedendo il trasferimento delle correlate funzioni (e oneri) di riscossione e le modalità attuative dell'attribuzione delle risorse.


3. Va ancora considerato che la soprarichiamata sentenza della Corte sui commi 661 e 662 dell'art. 1 della finanziaria 2007 (l. 296/2006) non ha affrontato le specifiche censure regionali in ordine alla situazione di grave squilibrio finanziario determinato dall'attribuzione di funzioni senza corrispondenti risorse, asserendo che non sussisteva in atto alcun elemento idoneo a far ritenere sussistente un'alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte e che, comunque, avesse il carattere della "gravità".


Tale affermazione, ancorché non ben esplicitata, tuttavia è da ricondurre alla genericità della previsione del comma 661 che non quantifica né risparmio statale né, soprattutto, la tipologia delle funzioni e gli eventuali nuovi costi previsti dal relativo esercizio; potendosi, invero, ipotizzare che l'esercizio di alcune funzioni per lo Stato può aver un rilevante costo (correlato, ad esempio, alla dislocazione territoriale di uffici, personale e mezzi) mentre per le autonomie locali potrebbe aver un esiguo impatto economico, in quanto si tratti di funzioni suscettibili di essere esercitate, con modalità aggiuntive, insieme ad altre funzioni proprie.


4. Per quanto sopra osservato, le previsioni dello schema di decreto ministeriale, che sostanzialmente subordinano il trasferimento alla Regione delle quote di gettito delle imposte ivi riguardate alla determinazione, da parte della Commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto, di funzioni sinora esercitate dallo Stato, se intendono subordinare il predetto trasferimento di risorse all'attribuzione di nuove e diverse funzioni appaiono non condividibili e costituzionalmente non legittime in quanto tendono a ritardare l'attribuzione alla Regione di risorse alla stessa già spettanti in base alle preesistenti norme di attuazione (DPR 1970 del 1965 e D.l.vo 241 del 2005) correlandole e subordinandole all'attuazione di altra norma, quella dell'art. 1, comma 661 della l. 296/2006.

Altrettanto è da ritenersi laddove, con l'art. 4 del predetto schema, si intenda ritenere che il trasferimento delle funzioni di riscossione (le uniche "simmetricamente" correlate all'attribuzione di risorse secondo il sopraricordato insegnamento della Corte costituzionale) debba avvenire nel prosieguo, a seguito di ulteriore intervento della Commissione paritetica, stante che il trasferimento delle funzioni di riscossione è direttamente e testualmente riconducibile all'art. 1, comma 1, secondo periodo, del d. l.vo 3 novembre 2005, n. 241, e, quindi, è già avvenuto.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2010 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Alessandra Ferrante