POS. II Prot. 8492 - 22.2010.11 Palermo, 22/03/2010

OGGETTO: A.P.Q. "Giovani protagonisti di sè e del territorio" - Avviso pubblico di cui al D.A. 9 settembre 2009 - Requisito della "inoccupazione".
 
 
 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
- DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI
 PALERMO
 
 
 
 
1. Con nota prot. n.5220 del 15 febbraio 2010 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
 
Con decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 9 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 43 del 18 settembre 2009, Suppl. ordinario, è stato diramato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi dell'azione 7 "Giovani e lavoro" di un accordo di programma quadro, intervenuto con il Ministero dello sviluppo eeconomico e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili.
L'azione 7 in questione concerne la promozione dell'accesso al lavoro e dell'imprenditorialità giovanile su diverse linee di intervento e prevede, per alcune categorie, che i beneficiari siano "inoccupati".
Stante che dalla verifica delle istanze e dei curricula risulta che alcuni soggetti sono in atto "disoccupati" ma con brevi esperienze lavorative pregresse, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente un parere in ordine alla possibilità di interpretare legittimamente il concetto di inoccupazione assimilandolo a quello della disoccupazione, e cioè con riferimento "solo ed esclusivo alla circostanza che il soggetto richiedente non risulti occupato al momento della presentazione dell'istanza e dell'eventuale erogazione del contributo".

Evidenzia codesto Dipartimento che un'interpretazione più estensiva non danneggerebbe altri concorrenti e consentirebbe di aumentare il numero dei beneficiari finali, dando risposte concrete ai giovani in un momento di difficile collocazione con altre offerte in campo formativo e lavorativo.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

I termini "disoccupato" e "inoccupato", se lessicalmente vengono a connotare, rispettivamente, chi non è occupato per aver perso il lavoro e chi non ha mai avuto un'occupazione, tuttavia nel linguaggio corrente vengono utilizzati quali sinonimi.

Lo stesso legislatore ha utilizzato in maniera non univoca la predetta terminologia, talvolta facendo riferimento, partitamente allo stato di disoccupazione ed all'inoccupazione (v., ad es., art. 13, comma 1, lett. b), d.l.vo 10 settembre 2003, n. 276, sia pur equiparando tali stati), talvolta riferendosi all'"inoccupazione" quale stato successivo alla cessazione dell'attività lavorativa (v. d. l.vo 5 dicembre 2005, n. 252, in varie disposizioni dello stesso: ad es. art. 11, comma 4, e art. 14, comma 2, lettere b e c).

Il d. l.vo 21 aprile 2000, n. 181, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, poi, pur distinguendo tra ""disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani"(art. 1, comma 1, lett d), ed ""inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani" (art. 1, comma 1, lett e), ha tuttavia riguardo ad un unico "stato di disoccupazione" concernente "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa" (art. 1, comma 1, lett c,).
E l'art. 2 del medesimo d.l.vo 181/2000, al primo comma prevede che "1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) [e, cioè, lo stato di disoccupazione], dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui àmbito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa", con ciò riunendo in unica categoria i disoccupati (soggetti privi di lavoro, ancorchè precedentemente occupati) e gli inoccupati (cioè coloro che non hanno precedentemente svolto un'attività lavorativa).

In alcuni casi, tuttavia, vien dato rilievo normativamente alla differenza tra "disoccupati" ed "inoccupati" a particolari fini, normalmente riconoscendo ai primi alcuni benefici (ad es., esenzione dal ticket sanitario, in concorrenza con altri requisiti) non previsti per i secondi.

Con riferimento alla problematica sottoposta, tuttavia non può non rilevarsi che l'esegesi richiesta allo Scrivente non riguarda una norma di legge o di altro atto normativo, per i quali valgono criteri ermeneutici il più possibile oggettivi, canonizzati nell'art. 12 delle preleggi, bensì di un atto amministrativo alla cui interpretazione concorrono, anche, i canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362-1371 del codice civile, dettati per i contratti ma validi per tutti gli atti unilaterali (v. art. 1324 cod. civ.) tra cui, prioritariamente, viene evidenziata la reale intenzione degli autori.

Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza amministrativa ritiene che "gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma anche risalendo alla effettiva volontà dell'amministrazione ed al potere concretamente esercitato" (v., per tutte, Cons. di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2003 n. 6316).

Pertanto spetta a codesta Amministrazione, a fronte dell'incertezza interpretativa evidenziata, indagare sulle reali proprie intenzioni, e se, cioè, nel prevedere lo stato di "inoccupati" abbia voluto utilizzare tale termine per escludere specificamente dal beneficio i soggetti che, nel pregresso, avevano avuto qualche esperienza di lavoro, ovvero abbia voluto trattare indifferentemente i disoccupati e gli inoccupati, anche nella considerazione della sostanziale equivalenza che i termini in questione hanno normalmente nel linguaggio comune e la sostanziale ricomprensione delle due categorie in quello "stato di disoccupazione" cui la normativa sul collocamento soprarichiamata ha ordinario riferimento.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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