POS. II Prot. 1826 - 13.2010.11 Palermo, 21/01/2010

OGGETTO: Art. 9 l.r. 19/2008. Trasferimento del personale della soppressa Agenzia reg.le rifiuti e acque all'Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità. Problematiche applicative.




ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento della funzione pubblica e del personale
PALERMO





1. Con nota 20 gennaio 2010, prot. 8873/Serv. Gestione giuridica del personale in servizio codesto Dipartimento evidenziando che l'art. 9 della l.r. 16 dicembre 2009, n. 19, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e per le acque, dispone il trasferimento del relativo personale all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, e rilevando che la norma testè citata non dispone chiaramente che il transito del personale in questione avvenga direttamente nei ruoli dell'Amministrazione regionale o in un ruolo speciale (come venne previsto dall'art. 119 della l.r. 17/2004 per il personale delle soppresse Aziende termali), ha chiesto allo Scrivente se il trasferimento disposto dalla norma in questione sia da intendersi nei ruoli di cui alla l.r. 10/2000.

Chiede, inoltre, codesto Dipartimento se nel provvedimento che dispone il trasferimento debba esser prevista una clausola di salvaguardia che disponga la provvisorietà del trattamento giuridico-economico attribuito ai dipendenti e se, come ritenuto dallo Scrivente nel parere reso al Dipartimento regionale del personale e dei servizi generali con nota prot. 1322 del 25/1/2007 in ordine all'inquadramento del personale delle soppresse Aziende autonome soggiorno e turismo e Aziende provinciali per l'incremento turistico, l'Amministrazione possa avvalersi della facoltà di rivedere in autotutela le posizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti trasferiti ove si dovessero riscontrare irregolarità.

Codesto Dipartimento rappresenta l'eccezionale ed assoluta urgenza di acquisire il parere richiesto.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 9 della l.r. 16 dicembre 2009, n. 19, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e per le acque ("a decorrere dal 1° gennaio 2010": v. art. 10), al comma 2 dispone che "Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali".

La norma non dispone esplicitamente che il trasferimento avvenga nei ruoli di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ma non dispone neppure che il trasferimento stesso avvenga in un particolare ruolo transitorio o ad esaurimento o in una separata posizione.

Tuttavia non pare dubbio che con la disposizione in questione il personale già in servizio presso la soppressa Agenzia entri a far parte del personale dell'Amministrazione regionale e debba esser inserito nel relativo organico.

Si ricorda, in proposito, quanto già lo Scrivente aveva osservato nel parere reso con nota prot. 1322 del 25 gennaio 2007 sull'analoga vicenda del personale delle soppresse Aziende autonome soggiorno e turismo e Aziende provinciali per l'incremento turistico, e cioè che l'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel disciplinare il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, dispone che "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui alla L. 29 dicembre 1990, n.428, art.47, comma da 1 a 4.". L'art.2112 c.c. disciplina il trasferimento di azienda prevedendo che "il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano".

In fattispecie, quindi, il trasferimento dei compiti e funzioni della soppressa Agenzia per i rifiuti e per le acque nonché del relativo personale ad un ramo dell'Amministrazione regionale (l'Assessorato testualmente indicato nella disposizione) in realtà comporti che il personale in questione transiti nell'Amministrazione regionale secondo le generali impostazioni in cui si articola l'organico regionale in base alla l.r. 10/2000 nonché alle altre disposizioni normative che riguardano il personale contrattista della Regione.

In ordine alla "clausola di salvaguardia per l'Amministrazione regionale" che codesto Dipartimento intenderebbe apporre evidenziando "la provvisorietà del trattamento giuridico-economico attribuito ai dipendenti", non vengono esplicitate le perplessità che inducono codesto Dipartimento a tale cautela; così come non vengono evidenziate le concrete ragioni che inducono codesta Amministrazione a chiedere se abbia la facoltà di modificare, in autotutela, eventuali irregolarità di attribuzione di posizioni giuridiche ed economiche possedute dai dipendenti transitati.

In ordine alla apposizione della clausola in questione, come già evidenziato nel parere reso con nota prot. 1322 del 25/1/2007, nulla osta ad apporre, cautelativamente, una clausola di tal genere ove codesto Dipartimento lo ritenesse necessario, fermo restando che già originariamente occorre operare nella maniera più corretta e consona; e fermo restando che in caso di errore la clausola di provvisorietà apposta al provvedimento, invero, non incide sui poteri spettanti all'Amministrazione regionale, pur potendo valere sul piano della chiarezza e trasparenza dei rapporti.


In ordine alla possibilità di agire in autotutela nel caso in cui si riscontrassero irregolarità nell'attribuzione di posizioni giuridiche ed economiche, come evidenziato nel precedente parere sopra richiamato "l'autotutela è la possibilità riconosciuta dalla legge all'Amministrazione di verificare la legittimità e l'opportunità nonchè di garantire l'efficacia e l'esecuzione dei propri provvedimenti amministrativi ..... La problematica che ci occupa, invero, avendo ad oggetto atti che ineriscono al rapporto di lavoro, deve necessariamente tenere conto altresì dei parametri privatistici che, oramai, connotano il pubblico impiego".

Tuttavia la Regione, succedendo a titolo particolare nel rapporto di lavoro già intercorrente tra il personale in transito e la soppressa Azienda, subentra nella stessa posizione del precedente datore di lavoro relativamente a tutti gli obblighi, diritti e poteri, compreso quello di modificare le posizioni attribuite erroneamente al personale.

Come ricordato nel precedente parere sopra citato, infatti, "su fattispecie analoga la Cassazione ha di recente affermato che "In caso di dipendenti statali transitati nei ruoli regionali in base al D.Lgs. ......., la regione succede a titolo particolare nel rapporto di lavoro già intercorrente con l'amministrazione dello stato, subentrando nella stessa posizione del precedente datore di lavoro relativamente a tutti i diritti, obblighi e poteri, ai sensi dell'art.2112 c.c." (Cass., sez. lav., 16 gennaio 2006, n.758, che da tale premessa ha, per esempio, fatto conseguire che "qualora al tempo del trasferimento fosse in corso un procedimento disciplinare iniziato dal precedente datore di lavoro (e, nel caso di specie, sospeso in attesa degli esiti del procedimento penale a carico del dipendente), esso può essere riattivato e portato a conclusione dalla subentrante amministrazione regionale").

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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