POS. II Prot. 2710 - 5.2010.11  Palermo, 29/01/2010 


OGGETTO: Casa Sicilia XXX - Mutamento sede senza preventiva autorizzazione - Risoluzione convenzione istitutiva.





PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA -
Dipartimento regionale di Bruxelles e degli Affari Extraregionali

PALERMO







1. Con nota prot. n.2181 del 24 dicembre 2009 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che viene rappresentata come segue:
- in applicazione dell'art.89 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, che ha previsto l'istituzione della "Casa Sicilia" con funzioni di promozione fuori dall'Italia della cultura, dell'immagine e dei prodotti tipici e di qualità siciliani, in data 22 dicembre 2006 il Presidente della Regione pro tempore ha stipulato la Convenzione con il sig. JJJ KK per l'istituzione della Casa Sicilia sita in XXX, che è stata di seguito approvata con D.P.Reg. n.24 del 20 ottobre 2007;
- con D.D. n.26 del 21 novembre 2007 è stato erogato a Casa Sicilia XXX un contributo una tantum di 50.000 euro, sulla disponibilità del capitolo n.100334 del bilancio regionale;
- con nota dell'1 ottobre 2009 il gestore di Casa Sicilia XXX comunicava a codesto Dipartimento l'intento di trasferirne la sede in un palazzo di interesse storico, ritenuto più adeguato per ubicazione e prestigio, richiedendo a codesta Amministrazione di effettuare il relativo sopralluogo in loco al fine di essere autorizzato al cambio di sede;
- codesta Amministrazione non procedeva con tempestività alla predetta verifica a causa di insorte difficoltà finanziarie; pur tuttavia veniva a conoscenza che il predetto trasferimento era già stato effettuato e la nuova sede era stata inaugurata in data 12 novembre 2009, come poi lo stesso gestore, a seguito di espressa richiesta, confermava.

Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento ritiene che sia stato violato l'art.9, lett. a) della Convenzione (rectius: art.10) che, in caso di mutamento di sede senza previa autorizzazione della Regione, prevede la risoluzione automatica della medesima e cioè senza previa diffida.
Tuttavia, tenuto conto della circostanza che la previa autorizzazione in effetti era stata richiesta dal gestore, codesto Dipartimento intenderebbe procedere ad una presa d'atto del cambio di sede senza sanzionare il comportamento del Gestore, con riserva di successiva verifica, chiedendo allo Scrivente di esprimersi sulla fattispecie.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Per il quadro normativo di riferimento occorre richiamare: a) l'art.89 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2; b) i DD.PP.Reg. 9 febbraio 2004 e 31 maggio 2005; c) la Convezione istitutiva di Casa Sicilia XXX.

a) L'art.89, l.r. n.2/2002 (Legge finanziaria per l'anno 2002), ai commi 1-7, dispone testualmente che  :
"1. È istituita la Casa Sicilia (d'ora in avanti denominata "Casa").
2. La Casa ha il compito di promuovere fuori dall'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani.
3. Le Case sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione.
4. Il testo della convenzione prevede la durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si sottopongono i gestori nei confronti dell'Amministrazione regionale, compresa la previsione di verifiche, almeno annuali, da parte dell'Amministrazione regionale, i requisiti dei locali in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore.
5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti locali e quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre iniziative in collaborazione con le Case.
7. I gestori delle Case hanno titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa.
....(omissis).".

b) Con D.P.Reg. 9 febbraio 2004, pubblicato in GURS 9 aprile 2004, n.16, di seguito modificato con D.P.Reg. 31 maggio 2005, pubblicato in GURS 19 agosto 2005, n.35, si è provveduto a dettare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle "Case Sicilia", istituite ai sensi dell'art.89, l.r. n.2/2002 cit., predisponendosi in allegato lo schema di convenzione per l'affidamento di "Casa Sicilia", come approvato con delibera di Giunta regionale n.161 del 30 maggio 2003.

c) Dalla convenzione stipulata per la costituzione di una Casa Sicilia in XXX, e per l'affidamento della medesima al Gestore, che ricalca pedissequamente il predetto schema, per quel che in questa sede interessa, possono trarsi le seguenti indicazioni:
c.1.) in ordine alla sede è previsto che: "Il Gestore si impegna: - a tenere a disposizione, per tutta la durata della convenzione, i locali siti in XXX, in via ..., che, visionati dalla Regione, si ritengono idonei allo scopo, completi degli arredi, dei macchinari e degli impianti adeguati all'uso cui essi sono destinati. Previa autorizzazione della Regione, l'ubicazione della Casa può essere modificata in presenza di imprevedibili ed obiettive motivazioni ...." (v. art.4, primo periodo);

c.2.) l'art.10 enumera i casi in cui "la presente convenzione si risolve automaticamente, senza bisogno di preventiva diffida" ed, in particolare, alla lettera a), contempla il "caso in cui, in violazione dell'art.4, il Gestore ... muti la ... allocazione (della Casa Sicilia) senza preventiva autorizzazione".

d) Riassumendo, a norma della convenzione, i locali sede della Casa Sicilia devono essere visionati dalla Regione e dalla stessa devono essere ritenuti idonei allo scopo (v. art.4).
Del pari, una volta fissata la sede della Casa Sicilia, l'ubicazione può essere modificata solo previa autorizzazione della Regione (v. art.4).
La convenzione, per il caso di violazione del predetto obbligo contrattuale, prevede la risoluzione automatica della convenzione (art.10, lettera a).

In ultima analisi, fonte degli obblighi del Gestore è la convenzione, che ha natura privatistica.
Occorre a questo punto individuare il diritto nazionale in base al quale la predetta convenzione va inquadrata e disciplinata (per il quale infra sub 3) alla luce delle norme del diritto internazionale privato.


3. Per completezza, in ordine alla legge applicabile alla convenzione de qua, si osserva quanto segue.
Nell'ambito dell'Unione Europea (e la YYY, com'è noto, ne fa parte dal 1° gennaio 2007), la materia della legge applicabile al contratto è regolata dalla Convenzione di Roma (1980) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la quale detta regole uniformi a livello europeo sui conflitti di legge in materia di contratti, allo scopo di prevenire il fenomeno del cd. "forum shopping".
In Italia, l'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" rinvia espressamente alla Convenzione in questione, stabilendo che i contratti con elementi di internazionalità sono disciplinati "in ogni caso" dalla Convenzione di Roma del 1980.

L'art. 3 della Convenzione prevede, in linea di principio, che le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto (non viene richiesto che tale scelta sia espressa in forma scritta; la stessa, per essere fatta valere, deve comunque risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso).
In assenza di scelta della legge applicabile, l'art. 4 della Convenzione di Roma stabilisce come criterio sussidiario l'applicazione al contratto della legge del paese con il quale il contratto presenta il "collegamento più stretto" (art. 4.1). Ai sensi del successivo comma, si presume che il collegamento più stretto si abbia con il Paese in cui la parte che deve fornire la "prestazione caratteristica" ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o la propria amministrazione.

Ciò premesso, pur non avendo le parti espressamente indicato la legge nazionale applicabile, l'intenzione delle stesse si desume ugualmente dalle disposizioni della convenzione e, segnatamente, dall'art.14 che, in ordine alla "Risoluzione delle controversie", dispone che "Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione il Gestore esplicitamente accetta la giurisdizione della competente autorità giudiziaria italiana, Foro di Palermo".

La problematica va allora affrontata e risolta facendo ricorso alle norme dettate dal codice civile.


4. Alla luce delle disposizioni del codice civile si osserva quanto segue.
Con la previsione di cui all'art.10 della convenzione, per la quale la violazione di specifici obblighi contrattualmente assunti dal Gestore determina la risoluzione automatica del contratto (c.d. risoluzione di diritto), le parti hanno convenuto una clausola risolutiva espressa, che è oggetto di specifica disciplina ex art.1456 c.c., a norma del quale:
"I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva".

In ordine alla portata ed agli effetti della clausola risolutiva espressa, la giurisprudenza ha costantemente affermato che:

- la clausola risolutiva espressa attribuisce alla parte il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere (così giurisprudenza costante; v., da ultimo, Cass., sez. I, 01-08-2007, n. 16993);

- l'effetto risolutivo si verifica, in altri termini, quando la parte interessata, a seguito dell'inadempimento, dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa (cfr. Cass., sez. III, 22-10-2004, n. 20595);

- la volontà della parte di avvalersi della clausola risolutiva espressa può essere manifestata in ogni valido modo idoneo, anche implicito, purché in maniera inequivocabile (Cass., sez. III, 05-01-2005, n. 167).

A corollario delle precedenti affermazioni, la giurisprudenza ha altresì concluso che la parte non inadempiente può rinunciare a fare valere la risoluzione automatica del contratto, prestare acquiescenza alla violazione dell'obbligo contrattuale e continuare a dare piena attuazione al rapporto (v., tra le tante, Cass., sez. I, 01-08-2007, n. 16993).

In conclusione, da quanto detto deriva che codesta Amministrazione può ben adottare la linea di condotta proposta e cioè non avvalersi della clausola risolutiva espressa, continuando nel rapporto contrattuale con il gestore della Casa Sicilia XXX, riservandosi la successiva verifica dei locali.
Infatti, come sopra visto, la clausola risolutiva espressa opera non già in via automatica ed indipendentemente dalla richiesta che il contraente faccia dichiarando di volersene avvalere, bensì solo in conseguenza di tale richiesta.
Peraltro, la tolleranza così manifestata da codesto Dipartimento non viene a determinare (anche) l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene in futuro in caso di protrazione dell'inadempimento o di nuovo inadempimento (v., sul punto, Cass., sez. III, 15-07-2005, n. 15026).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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