POS. II Prot. 4899 - 4.11.2010  Palermo, 18/02/2010 


OGGETTO: Fondazione XXX YYY KKK -Scadenza degli organi di amministrazione e di controllo - Mancato rinnovo CDA.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI -
Ufficio di diretta collaborazione On.le Assessore

SEDE







1. Con nota prot. n.6955/GAB del 29 dicembre 2009 codesto Ufficio ha chiesto allo Scrivente di riesaminare, alla luce di nuova documentazione prodotta, la questione già affrontata nel parere n. 174 del 9 novembre 2009, ove si è ritenuto applicabile alla Fondazione XXX YYY KKK (JJJ) l'art.1, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n.22, concludendosi che i relativi organi (nel caso specifico, il consiglio di amministrazione già scaduto e non ancora rinnovato) possono agire in regime di prorogatio per non più di 45 giorni.
Viene, in particolare, evidenziato che l'art.17 dello Statuto (allegato nella precedente consultazione nella sua formulazione originaria) in realtà è stato modificato con delibera n.1 del 18 febbraio 2008, approvata con D.A. del 23 aprile 2008, della quale viene allegato uno stralcio, disponendo nella nuova formulazione che il Sovrintendente, nel caso di scadenza naturale del CDA, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio.
Con successiva nota prot. n.305 del 10 febbraio 2010 viene ulteriormente specificato che, in attesa del decreto del Presidente della Regione di costituzione del consiglio di amministrazione, la JJJ ha continuato ad operare.
In particolare, viene riferito che, per la gestione ordinaria, ha provveduto il Sovrintendente, le cui funzioni, a norma dello statuto, continuano sino alla nomina del nuovo CDA e, per gli atti di straordinaria amministrazione, "l'Ente ha deliberato con determinazioni presidenziali, che si allegano in copia, in considerazione del fatto il Presidente della JJJ deve ritenersi in carica in quanto Organo distinto dal CDA anche se poi fa parte dell'organo collegiale, ed avuto riguardo altresì alle ragioni di assoluta eccezionalità ed urgenza".


2. Nel ribadire quanto già espresso dallo Scrivente nel parere n.174/2009 le cui considerazioni, in merito all'applicabilità al consiglio di amministrazione della JJJ del regime di prorogatio per non più di 45 giorni previsto dall'art.35 della legge regionale 28 marzo 1995, n.22, si intendono qui integralmente richiamate, si osserva ulteriormente quanto segue.

Il citato art.35, l.r. n.22/1995 rinvia alla disciplina recata dal D.L. 16 maggio 1994, n.293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n.444.
E' utile qui richiamare la disciplina recata dalla legge statale, che è stata emanata in ossequio ai principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.208 del 1992, ove si affermava in particolare che "Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale prorogatio di fatto sine die -demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario - violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonchè quelli dell'imparzialità e del buon andamento.".

Così, in particolare, l'art.6 del D.L. 16-5-1994 n. 293, richiamato dall'art.1, comma 1, l.r. n.22/1995, ha disposto che:
"Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.
1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.".

Ribadita la nullità degli atti adottati successivamente ai 45 giorni di prorogatio dal consiglio di amministrazione scaduto, in ordine alla possibilità che gli atti di competenza del consiglio di amministrazione siano adottati dagli (altri) organi in carica, e specificamente dal Presidente della Fondazione (atti di gestione straordinaria) ed dal Sovrintendente (atti di gestione ordinaria), si osserva quanto segue.

L'art.35 della legge regionale 26 marzo 2002, n.20 che, com'è noto, ha trasformato gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali in fondazioni (v. comma 1), ha previsto al terzo comma che queste ultime "sono disciplinate secondo i principi , le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili".
La norma regionale, quindi, non impone il rispetto integrale delle disposizioni del d. l.vo 367/1996, ma il rispetto dei principi dallo stesso emergenti.

Ora, lo statuto della JJJ ha individuato la sfera delle competenze degli organi come segue.

L'art.13, st., in merito alle attribuzioni del consiglio di amministrazione, ha disposto, uniformemente alla disciplina dettata dal D.Lgs. n.367/1996 cit., che:
"Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio d'esercizio;
b) nomina e revoca il Sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie e trasmette la relativa delibera all'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ed all'Assessorato regionale al bilancio e finanze;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Fondazione che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo della Fondazione;
..... (omissis).".

Invece, con specifico riferimento alle competenze del Presidente della Fondazione, lo statuto (inviato in allegato allo Scrivente) si discosta dall'art.11, comma 3, D.Lgs. ult. cit. (per il quale "Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati."), stabilendo all'art.11 che:
" ... Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati. Nei casi di urgenza, esercita i poteri del consiglio di amministrazione, salvo ratifica delle deliberazioni nella prima riunione utile".

Si è, dunque, in presenza di una disposizione che attribuisce al presidente il potere di deliberare provvisoriamente in via d'urgenza in luogo della consiglio di amministrazione, salvo ratifica.

Ora, va qui richiamata la giurisprudenza che, sia pure con riferimento agli enti locali ed al potere della giunta di esercitare le competenze del consiglio comunale in caso d'urgenza e salvo ratifica, ha chiarito che "il presupposto dell'urgenza ... può essere sindacato solo .... in sede di ratifica .... in quanto la sua rilevanza costituisce valutazione di merito, non sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità." (v. C. Stato, sez. VI, 19-07-1999, n. 982).

Ciò posto, sul solco della giurisprudenza, va osservato che la rilevanza del requisito dell'urgenza che, in base alla norma statutaria, legittima il Presidente della Fondazione ad esercitare i poteri ordinariamente spettanti al consiglio di amministrazione non è una valutazione di legittimità ma di merito, sulla quale lo Scrivente, anche in considerazione delle competenze allo stesso attribuite, non ha titolo ad esprimersi, rimanendo la stessa rimessa esclusivamente al nuovo CDA in sede di ratifica.



4. Con riferimento alle funzioni del Sovrintendente, si osserva infine quanto segue.
L'art.18, comma 1, st. e succ. mod., in aderenza alle previsioni recate dall'art.13, D.Lgs. cit., dispone che:
"1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili della fondazione;
b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza musicale;
e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dal comma 8 dell'art.12".

Con riferimento alla durata in carica del Sovrintendente, lo statuto si discosta dalle previsioni del D.Lgs. n.367/1996.

Infatti, come riferito da codesto Ufficio, lo statuto dispone che:
"Nel caso di scadenza naturale del CDA il Sovrintendente continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio" (v. modifica all'art.17, comma 2, statuto, come risulta dall'allegato stralcio della delibera consiliare n.1 del 18 febbraio 2008 di modifica dello statuto, approvata da codesto Assessorato "limitatamente alle modifiche statutarie riguardanti le funzioni del sovrintendente in linea con il Decreto legislativo 367/1996").

Ciò rilevato, non si rinvengono ostacoli all'esercizio delle funzioni di gestione ordinaria da parte del Sovrintendente nelle more della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, in quanto allo stesso spettanti, per espressa disposizione statutaria.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


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A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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