Pos. 2 Prot. N. 20073 - 207.09.11 Palermo 16/12/2009

Oggetto: Cooperativa edilizia - Mantenimento benefici programmi costruttivi - Proroga dei termini ex art. 6 l. r. n. 13/2007.






ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA
PESCA
Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato

PALERMO





1 - Con nota n. 7331 del 24 novembre 2009 codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio sulla possibilità di applicare i benefici di cui all'art. 7 della l. r. n. 25 del 1997 ad una cooperativa edilizia che ha avanzato istanza entro il 31 dicembre 2008 trasmettendo un attestato di revisione datato 7 agosto 2007. Il riferimento è a quanto disposto dall'art. 6 della l. r. n. 13 del 2007 in ordine alla proroga dei termini per il mantenimento delle agevolazioni previste per le cooperative edilizie dalla l. r. n. 25 del 1997.
In particolare, con il primo comma del suddetto art. 6 della l. r. n. 13 del 2007 i termini previsti dalla l. r. n. 25 del 1997, già prorogati dall'art. 31 della l. r. n. 15 del 2004, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008 "limitatamente alle cooperative edilizie in possesso di attestazione di revisione in corso di validità...che hanno mantenuto l'inclusione nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla l. r. 20 dicembre 1975, n. 79 e alla l. r. 5 dicembre 1977, n. 95.".
Dalla lettura della richiesta si evince quindi che ai sensi di tale disposizione codesto Dipartimento ha richiesto ad una cooperativa inclusa nei piani di utilizzazione degli stanziamenti ex l. r. 79/75 e 95/77 l'invio dell'attestazione di avvenuta revisione valida alla data di entrata in vigore della l. r. n. 13 del 2007 ( 26 maggio 2007 ) con l'avvertenza che il mancato invio avrebbe comportato la decadenza dai benefici in questione.
La cooperativa interessata, invocando il terzo comma del citato art. 6 della l. r. n. 13 del 2007, inviava un attestato di revisione datato 7 agosto 2007.
Codesto Dipartimento, nella considerazione che "la norma invocata riapriva il termine di scadenza previsto dall'ultimo comma dell'art. 67 della l. r. 28/12/04 n. 17 alle sole cooperative che non avevano mantenuto la promessa di finanziamento", ha reiterato la richiesta dell'attestazione di revisione valida al 26 maggio 2007.
Avverso tale richiesta la cooperativa interessata, ribadendo la possibilità di usufruire della proroga disposta dal terzo comma dell'art. 6 della l. r. n. 13 del 2007, ha inviato un parere pro veritate reso in tal senso sulla questione in oggetto.
Tanto rappresentato, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio sulla " possibilità di accogliere la richiesta della cooperativa...e conseguentemente di potere applicare la norma di cui all'art. 7 della l. r. 25/97 alla luce del fatto che la stessa ha comprovato con l'invio del progetto esecutivo, munito dei visti ed autorizzazioni, di aver acquistato il terreno nel 2006 ed ha, altresì, prodotto entro il termine del 31/12/2008 l'istanza per l'accesso ai benefici".

2 - Ai fini per cui è richiesto l'odierno parere occorre procedere ad una sintetica descrizione dell'evoluzione della normativa in questione.
L'articolo31dellalegge regionale 5 novembre 2004, n. 15 ha concesso fino al 31 dicembre 2006 alle cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, la proroga dell'avvio dei relativi programmi costruttivi.
Con l'articolo 67, comma 2, della successiva legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la possibilità di avvalersi della suddetta proroga è stata subordinata alla condizione che le cooperative edilizie siano in regola con le revisioni ordinarie, secondo quanto previsto dal d. lgs. 220/2002 in materia di vigilanza cooperativa.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo 67 ha, altresì, previsto che le rimanenti cooperative dovranno dimostrare, attraverso revisione ordinaria, il possesso dei requisiti di legge entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 17/2004, pena la decadenza dal beneficio.
Come già affermato in un precedente parere reso a codesto Dipartimento ( n. 65 del 2006 ) sembra che il suddetto art. 67 operi una distinzione tra cooperative in regola con tali revisioni periodiche e che si possono presumere in possesso dei requisiti necessari al mantenimento delle agevolazioni e cooperative che, non in regola, devono, entro il termine di decadenza previsto dal terzo comma, non soltanto provvedere alla preventiva revisione, ma anche comprovare la sussistenza del possesso di tali requisiti.
Con l'art. 6 della l. r. 8 maggio 2007, n. 13, i termini già prorogati dall'art. 31 della l. r. 15/2004 sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008 per le sole cooperative in possesso di attestazione di revisione in corso di validità ( comma 1 ). Peraltro lo stesso articolo, al comma 3, dispone che " Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, ivi compresa l'assegnazione o il diritto di proprietà dell'area, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall'art. 67, comma 3, dellalegge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
La l. r. n. 17 del 2004, dopo aver limitato, con il comma 2 dell'art. 67, la proroga disposta dall'art. 31 della l. r. 15/2004 alle cooperative in regola con le revisioni ordinarie, ha prescritto, al comma 3 dello stesso art. 67 che "Le cooperative edilizie rimanenti devono dimostrare, attraverso revisione ordinaria, il possesso dei requisiti di legge al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio ".
Nonostante la formulazione dell'art. 6 della l. r. n. 13 del 2007 ed, in particolare del suo comma 3, l'interpretazione logica e teleologica della norma conduce a ritenere che la sua portata riproduca quella di cui all'art. 67 della l. r. n. 17 del 2004.
Merita, quindi, di essere sottolineato come per la applicazione del nuovo termine del 31 dicembre 2008 fissato dal primo comma dell'art. 6 l. r. 13/2007, a seguito della riapertura dei termini di scadenza previsti dall'art. 67, c. 3, della l. r. n. 17 del 2004 è consentito alle cooperative che non siano in regola con le revisioni ordinarie di dimostrare ( attraverso revisione da acquisire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge ) il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni.
Deve, infatti, ritenersi che il rinvio operato dal comma 3 dell'art. 6 della l. r. 13/2007 all'art. 67, c. 3, della l. r. n. 17 de 2004 non sia limitato al termine di scadenza, ma condivida con quest'ultima norma la finalità del "mantenimento delle agevolazioni".
Alla luce della superiore considerazione non si condivide l'avviso di codesto Dipartimento in ordine all'ambito di applicazione del terzo comma dell'art. 6 l. r. 13/2007 ovvero che tale norma sia limitata alle "cooperative che non avevano mantenuto la promessa di finanziamento".
Si ritiene, di contro, che l'art. 6 della l. r. n. 13 del 2007, nel prorogare il termine di presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici previsti dalla l. r. n. 25 del 1997, abbia consentito alle cooperative sprovviste di attestazione di revisione in corso di validità al momento di entrata in vigore della legge di acquisire, entro il termine previsto dal comma 3, apposita documentazione di revisione attestante il possesso dei requisiti di legge.
Conformemente al suindicato orientamento, e sulla scorta della documentazione trasmessa, la cooperativa interessata risponde alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 6 della l. r. n. 13 del 2007, e può accedere ai benefici richiesti.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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