Pos.1 Prot. N. 19765 - 196.09.11 Palermo, 14/12/2009

Oggetto: Contabilità pubblica. Consorzio di garanzia fidi. Riemanazione bandi annullati dal TAR. Risorse economiche da utilizzare.




ASSESSORATO REGIONALE

DEL BILANCIO E DELLE FINANZE.
Dipartimento regionale finanze e credito.
PALERMO


1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente su una questione che di seguito si rappresenta.
Nell'ambito dell'applicazione della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (l.r. 11/2005) codesto Dipartimento ha provveduto all'approvazione e pubblicazione dell'avviso di integrazione al fondo rischi (DDG 718 del 31.12.2007) ed alla relativa copertura finanziaria (DDG 719 del 31.12.2007) per le attività dei confidi svolte dall' 1.1.2007 al 31.12.2007.
Successivamente, a cura dello stesso Dipartimento, in applicazione dell'art. 11 della precitata l.r. 11/2005, è stato pubblicato l'avviso relativo al concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie e con DDG 352 del 7.8.2008 è stata disposta la relativa copertura finanziaria, poi incrementata a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 21/2008 (DDG 752 del 30.12.2008).
In merito agli atti sopracitati il Dipartimento richiedente rileva che gli stessi sono stati oggetto di ricorso giurisdizionale - accolto dal TAR adito - a motivo della pretermissione ai benefici dei liberi professionisti.
Codesto Dipartimento evidenzia, altresì, che ha dato esecuzione alla sentenza di accoglimento del predetto ricorso annullando gli atti impugnati (DDG 1139 del 16.10.2009) e si appresta alla riemanazione degli avvisi, seguendo le indicazioni poste dall'organo giurisdizionale decidente e che vengono riportate sinteticamente nella nota cui si risponde.
Atteso, quindi, il contenuto del dispositivo della sentenza che testualmente accoglie nel merito il ricorso "salva la riemanazione dei bandi impugnati previa ridefinizione, depurata da illegittimi riferimenti alla veste dei soggetti aspiranti, dei requisiti di ammissione ai benefici in esame e dei criteri di selezione delle istanze agevolabili....", codesto Dipartimento chiede se sia possibile l'utilizzo delle somme già impegnate in relazione agli avvisi annullati ovvero se debbano essere reperite nuove risorse a carico del corrente esercizio finanziario.
Codesto Dipartimento ritiene possibile il recupero delle somme già impegnate adducendo, in primo luogo, che la volontà espressa nella citata sentenza "non sia quella di escludere tutti i potenziali aventi diritto bensì di estendere i benefici anche ai liberi professionisti...", in secondo luogo, la possibilità di riemanare gli avvisi di cui è questione avvalendosi delle somme precedentemente impegnate renderebbe "i nuovi provvedimenti più aderenti al principio di competenza, senza sottrarre risorse all'esercizio corrente.".
Riportate le considerazioni espresse da Dipartimento richiedente ed il contenuto del quesito lo Scrivente risponde alla richiesta consultazione.

2. Circa il problema posto va rilevato, in linea generale, che l'impegno di spesa ha natura di una "assunzione dell'obbligo di pagare", o più specificamente di un accantonamento in bilancio di somme occorrenti per determinate spese o determinati pagamenti.

Ciò comporta l'indisponibilità di tali somme per fini diversi da quelli prestabiliti ed il vincolo di una parte dello stanziamento di bilancio alla finalità dell'adempimento dell'obbligazione assunta (Cfr. C. Conti, sez. contr., 29.01.1997, n. 16).
La dottrina dominante, definisce l'impegno di spesa "clausola del provvedimento cui accede", la cui rilevanza giuridica rileva esclusivamente con riguardo al suo effetto nei confronti dei fondi stanziati in bilancio.
Infatti, non avendo autonoma esistenza, per esplicare il proprio effetto di vincolo di destinazione della somma, l'impegno deve essere regolare e deve accedere ad un provvedimento legittimo (Cfr. ex plurimis C.Conti, sez. contr. reg. Sicilia, 12.05.1995, n. 17/95).
Conseguentemente, sembra allo Scrivente che, nei casi di insussistenza (o annullamento) dei provvedimenti cui gli impegni di spesa dovrebbero riferirsi e quindi in carenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, non possa procedersi all'impegno di quote di stanziamento (art. 11 l.r. 47/77 e successive modificazioni).
Poste le superiori brevi osservazioni di ordine generale, si suggerisce, tuttavia, di sentire sul problema posto il Dipartimento regionale bilancio e tesoro attesa la connessione con profili di contabilità pubblica e gestione del bilancio regionale, materia attribuita in via generale al medesimo Dipartimento.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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