Pos. 3   Prot. N. 18334 - 192.09.11 Palermo 18/11/2009  



Oggetto: Responsabile Unico del Procedimento. Collocamento in quiescenza. Sostituzione.




PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento Regionale del Personale,dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio demanio e Patrimonio Immobiliare

Palermo


1. Con la nota n. 181658 del 5 novembre 2009 codesta Presidenza rappresenta quanto segue.
  In relazione ai lavori di recupero e riqualificazione dell'agglomerato minerario "xxxi" sito in xxx sito di carattere storico-archeologico, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ingegnere capo pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di xxx. 
  Con D.D.G. n. 10807 del 29 novembre 2004 è stato approvato il progetto definitivo redatto dalla società di progettazione incaricata con disciplinare del 4.02.2004, per l'appalto integrato dei lavori di recupero e la riqualificazione del sito sopra menzionato per l'importo complessivo dii € 3.860.000,00. 
  Con contratto n. 11992 del 23.02.2006, registrato ad xxx in data 15.03.2006, i lavori sono stati appaltati all'impresa xxx per l'importo di € 1.953.245,62.  
  L'impresa aggiudicataria, con nota n. 11987 del 06.08.2008, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori approvato da codesta Presidenza con il D.D.G. n. 9018 del 22.10.2008. 
  Rileva codesta Presidenza che gli interventi sopra citati non sono ancora stati consegnati poiché sono in corso di esecuzione le opere di bonifica ambientale curate dall'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque di Palermo a causa della presenza di amianto in parte del sito museale. 
  Con nota del 25.09.2009 il Responsabile del Procedimento ha comunicato di essere stato " recentemente posto in quiescenza". 
  Poiché al momento dell'incarico il funzionario aveva i requisiti previsti dall'art. 7 comma 4 del Regolamento n. 554/99 " in quanto tecnico nominato dall'Amministrazione aggiudicatrice nel proprio organico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare ...e con idonea professionalità ed anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni" si chiede di chiarire "se l'ing xxx possa continuare ad espletare l'incarico o se viceversa questa Presidenza debba procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento per il successivo proseguo dell'appalto de quo". 


  2. Ai sensi dell'art. 7, della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale le amministrazioni aggiudicatrici devono nominare per ciascun intervento, un responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori pubblici.  
  Ai sensi del comma 5 della medesima disposizione " il responsabile del procedimento deve essere un tecnico" e, ai sensi dell'art 7 comma 4, del D.P.R 21 dicembre 1999, n. 554, deve essere in possesso di titolo di studio adeguato all'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando non sia richiesta l'abilitazione dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.  
  Il Responsabile Unico del Procedimento è stato volutamente concepito come soggetto interno all'amministrazione, infatti, come precisato dall'Autorità di vigilanza sui contratti con Deliberazione n. 74 del 19/07/2005, "Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., il responsabile del procedimento deve essere un tecnico dipendente della stazione appaltante e, solo ove venga dimostrata una carenza di organico, gli potranno essere affiancati professionisti aventi le necessarie competenze, selezionati con le forme e le modalità di cui al decreto legislativo n. 157/1995 ...". 
  Ed ancora con Deliberazione n. 272 del 19.07.2001 l'Autorità ha precisato che "Il responsabile del procedimento deve appartenere all'organico dell'amministrazione aggiudicatrice; in caso di carenza di personale all'interno dell'ufficio tecnico, sarà necessario reperire la figura professionale di responsabile del procedimento all'interno di altri uffici della stessa amministrazione prima di affidare detta attività con contratti a tempo determinato". 
  Ora sul quesito sopra prospettato, fermo restando quanto precisato in ordine all'appartenenza del RUP all'interno dell' amministrazione, si osserva preliminarmente che non sussiste in via assoluta il principio dell'insostituibilità della persona fisica destinataria dell'incarico di Responsabile del Procedimento. 
  Ed invero tale sostituzione può rendersi necessaria per sopravvenute cause ostative al suo svolgimento quali la risoluzione del rapporto, l'impedimento, la rinuncia dello stesso titolare nonché, come nel caso in esame, il collocamento in quiescenza. 
  L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con deliberazione n. 75 del 28/04/2004, confermando la posizione già espressa nella determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001, ha chiarito che "Non contrasta con le disposizioni dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s. m., la sostituzione del responsabile del procedimento in corso di procedimento, ove l'amministrazione ne ravveda la necessità per ragioni di organizzazione interna agli uffici, nonché per ragioni di opportunità in ordine a comportamenti tenuti dal soggetto incaricato". 
  Pertanto sulla scorta delle superiori argomentazioni codesta Presidenza dovrà procedere alla nomina di un nuovo Responsabile unico del Procedimento per la prosecuzione dell'appalto de quo. 
  Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.  




3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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