Pos. 3   Prot. N. 17425 - 186.09.11 Palermo 05/11/2009 


Oggetto: TRASPORTI - Rilascio attestati relativi al conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,.




       


ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI
                      PALERMO      


1 - Con nota 26 ottobre 2009, n. 661 viene rappresentato che la Segreteria della commissione d'esame per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prevista dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, è chiamata a valutare i requisiti richiesti agli esaminandi, indicati dall'art. 2 del D.M. 16 aprile 1996, n. 338 (che rinvia all'art.3 della legge n. 264/1991) e, fra questi, quelli "morali" dichiarati nella domanda di partecipazione alla prova.
In sede di verifica di tali dichiarazioni nei confronti dei soggetti risultati idonei sono stati richiesti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti che, per alcuni soggetti, hanno evidenziato precedenti penali .
Codesta Amministrazione trasmette i certificati relativi a tre soggetti chiedendo allo scrivente di esprimere il proprio parere sulla possibilità per gli stessi di ottenere o meno l'attestato d'idoneità.
2 - Va premesso che quest'Ufficio, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana) rende pareri "sull' interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari" mentre la richiesta di parere ha riguardo all'adozione di provvedimenti di competenza dell'Amministrazione attiva senza che vengano evidenziati particolari questioni giuridiche.
In uno spirito di fattiva collaborazione si può solo evidenziare come i reati indicati nei tre certificati del casellario, allegati alla richiesta di parere, siano tutti riferibili ad ipotesi che ricadono nella tipologia di reati la cui commissione è prevista dall'art. 3 lett. c) della l. n. 264/1991 come d'ostacolo al rilascio dell'attestato in parola.
Detta disposizione prevede, infatti, che l'autorizzazione in argomento possa essere rilasciata al titolare dell'impresa di consulenza che " non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro lafede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624 (furto), 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.
La norma non contempla la possibilità di una valutazione da parte dell'Amministrazione della gravità delle condanne inflitte in ordine alle concrete fattispecie.
Ora, il primo certificato ha riguardo ad una condanna definitiva, subita nel 1998, per il reato di " interruzione di un ufficio o servizio pubblico" ( art. 340 c.p.) inserito nel libro II, titolo II del codice penale, fra i "delitti contro la pubblica amministrazione".
Il secondo riporta una condanna risalente al 2003 per furto aggravato (art. 624 e 625 c.p.) reato pure previsto dal citato art. 3, lett. c) della l. n. 264/1991.            
Il terzo certificato attesta una sentenza definitiva del 1999 per i reati di contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica autenticazione (art. 468 c.p.) e falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici (art. 482) c.p.; entrambi i reati sono classificati, fra i "delitti contro la fede pubblica" .
In conclusione, tutti i reati risultanti dai certificati giudiziali trasmessi attengono ad ipotesi preclusive del rilascio dell'attestato d'idoneità salvo che, come previsto dallo stesso art. 3 lett. c) citato, per le condanne in questione non sia intervenuta sentenza di riabilitazione (art. 178 c.p.).
**********
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale