POS. 2 Prot.19340 - 181.09.11 Palermo 03/12/2009

OGGETTO: Impiego pubblico - Divieto di assunzioni ex art.1, l.r. 25/2008 - Assunzioni dei familiari delle vittime della mafia e dei centralinisti ciechi - Applicabilità.



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA -
Dipartimento del Personale e dei Servizi generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale


e, p.c.  ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE 


- Dipartimento Lavoro

- Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

SEDI



1. Con nota prot. n.175733 del 28 ottobre 2009 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se il divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato disposto dall'art.1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n.25 per le Amministrazioni regionali e gli enti ivi indicati trovi applicazione con riferimento alle assunzioni dei familiari di vittime della mafia "ed assimilati".
Nell'esprimere il proprio orientamento codesta Amministrazione ricorda che l'art.4, comma 1, l.r. 13 settembre 1999, n.20 obbliga ad assumere, a richiesta, i soggetti ivi previsti, "anche in sovrannumero". Pertanto, anche ove dovesse ritenersi, che il c.d. blocco delle assunzioni operi anche per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette ex legge 12 marzo 1999, n.68 (v. parere dello Scrivente n.144 del 2009), si fa rilevare che in questo caso il legislatore ha inteso introdurre una disposizioni speciale che deroga all'intero quadro normativo e che prescinde -anche- da specifiche esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Lo stesso quesito viene posto con riferimento alle assunzioni dei centralinisti ciechi ex l.r. 7 maggio 1976, n.60 e succ. mod. e integraz. che sono soggette "alla sola condizione" che gli uffici siano dotati di centralino telefonico.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Va premesso che la categoria delle assunzioni dei familiari delle vittime di mafia va trattata separatamente rispetto alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette presentando peculiarità tali da imporre un approccio del tutto diverso alla (medesima) problematica (e ciò a prescindere dalle conclusioni cui si perverrà rispetto alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette).

L'art.4 della legge regionale L.R. 13 settembre 1999, n. 20, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.", dispone testualmente che (si riportano solo i commi 1 e 1-bis):
"Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni - 1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
1-bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.".

Per quanto riguarda le predette assunzioni non può che concordarsi con codesta Amministrazione nel rilevare la norma de qua ha carattere eccezionale ed attribuisce (in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni) ai familiari delle vittime della mafia il diritto all'assunzione dietro presentazione di apposita istanza. I destinatari ivi previsti sono, dunque, titolari di un diritto soggettivo immediatamente azionabile cui corrisponde il correlato obbligo dell'Amministrazione di procedere all'assunzione.

Ma ciò che connota specificamente la fattispecie in oggetto rispetto alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, è che l'unico presupposto legale per l'assunzione dei familiari delle vittime della mafia è lo stato di disoccupazione.
Non è, quindi, richiesta la disponibilità di posti in organico, dovendo tali assunzioni avvenire anche in soprannumero (cfr. C.G.A.. Sez. giurisd. 21.11.2000, n. 41 e C.G.A., sez. cons., 11.12.95, n. 693/95).
La ratio che contraddistingue la disposizione in esame non consente, pertanto, neanche di richiamare quelle esigenze di contenimento della spesa pubblica che sono -di regola- sottese alle norme che dispongono il blocco delle assunzioni.

In conclusione, le assunzioni dei soggetti contemplati dalla norma esaminata, nonchè delle altre categorie di soggetti alle quali i benefici previsti dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono stati estesi, non possono rientrare nel blocco delle assunzioni.


3. Con riferimento ai centralinisti ciechi, occorre richiamare il parere n.144 del 2009 in cui, con riferimento alle assunzioni delle categorie protette ex legge n.68/1999, si era affermato che le stesse rientravano nel blocco delle assunzioni e ciò nella considerazione che lo stesso è fondato su esigenze di contenimento della spesa pubblica che determinano una sospensione di tutte le assunzioni e, soprattutto, dalla ricognizione della normativa statale che, da ultimo, con l'art.17, comma 7, L. 30 agosto 2009, n.102 ha previsto il divieto di assunzione di personale, "ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale".

Si era anche rappresentato che, in mancanza di chiare indicazioni ministeriali sulla effettiva portata della norma, dato che il tenore letterale della disposizione citata (soprattutto se confrontato che le molteplici norme che nel corso del decennio, nel disporre il blocco delle assunzioni, avevano espressamente escluso quelle relative alla categorie protette) depone per il carattere assoluto del blocco, gli addetti ai lavori -a quella data- si erano allineati su una interpretazione che ricomprendeva tutte le assunzioni previste da disposizioni di carattere speciale, comprese quelle delle categorie protette.

Da qui, lo Scrivente aveva concluso che, posto che lo stesso legislatore statale contempla la possibilità di bloccare (anche) le assunzioni "previste da disposizioni speciali" (quali sono le assunzioni delle categorie protette), allora anche la norma regionale, dettata da esigenze di contenimento della spesa, in mancanza di espressa esclusione delle medesime categorie protette dal blocco, poteva essere interpretata come norma speciale essa stessa e tale da derogare la normativa statale di cui alla L. n.68/1999 cit.

Occorre ora tornare sulla questione alla luce di recentissime prese di posizioni ministeriali sulla problematica che, comunque, vale la pena ricordarlo, riguarda l'applicabilità di normativa statale (assunzioni delle categorie protette).

Come già si rilevava nel parere n.144/2009, il blocco introdotto dal legislatore ha immediatamente causato allarme e proteste nel mondo delle associazioni delle persone disabili, a fronte del quale il Ministro Sacconi prima (alla Conferenza nazionale di Torino, tenutasi il 2 e 3 ottobre, organizzata dal Forum italiano sulla disabilità) ed i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro, Salute e Politiche sociali, dopo, hanno fornito una interpretazione che fa salve le assunzioni dei disabili.

Infatti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è di recente espresso in ordine alla portata dell'art.17, comma 7, L. n.102/2009, con il quale, come già ricordato, è stato disposto il blocco delle assunzioni pur se previste da disposizioni di carattere speciale, precisando che "anche in accordo con quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella bozza di circolare relativa all'applicazione della normativa in oggetto, sottoposta all'esame preliminare di questa amministrazione con nota n.390341 del 17 settembre u.s., si ritiene che l'assunzione delle categorie protette nel limite del completamento della quota d'obbligo, possa considerarsi esclusa dal divieto temporaneo posto dal ripetuto articolo 17. Ciò in quanto trattasi di una categoria meritevole di tutela e la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle predette categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare dall'articolo 15, comma 3, della citata legge n.68/1999"1.

Il Ministero, peraltro, richiama la deliberazione della Corte dei Conti-Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva n.36/2008.
Le Sezioni Riunite, invero, affrontano una (diversa) questione interpretativa, relativa alla mancata previsione da parte dell'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.244 -che prevede limiti alle assunzioni effettuabili dagli enti locali non soggetti al patto di stabilità- di una espressa deroga per le assunzioni relative alle categorie protette.
Tuttavia, la deliberazione è rilevante ai fini che ci occupano in quanto la Corte dei Conti ha ritenuto che "il rango costituzionale dei valori tutelati conferisca a tale legislazione -intesa alla tutela delle fasce deboli della popolazione- una connotazione di specialità; tale natura di ius singulare si declina, tra l'altro, nella previsione dell'obbligatorietà, da parte delle amministrazioni pubbliche, di procedere all'assunzione, nell'ambito della rispettiva quota di riserva di soggetti disabili, peraltro con modalità diverse dalla normale forma dell'accesso concorsuale. Tale obbligatorietà risulta, per così dire, rinforzata da una previsione sanzionatoria di ampio spettro e, quindi, di immediata incisività".

La Corte dei Conti, posta in luce la natura speciale della normativa in oggetto, ha poi richiamato le norme statali che negli anni hanno espressamente escluso dal blocco le assunzioni delle categorie protette, nonchè una circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esclude dall'aggregato "spese per il personale" delle amministrazioni le spese per il personale appartenente alle categorie protette2.

Il Giudice contabile ha, infine, così concluso: "Tali considerazioni unitamente alla logica complessiva emergente dal sistema, inducono queste Sezioni Riunite a ritenere che, pur non rinvenendosi nella disposizione limitativa di cui all'art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296 una espressa deroga, tale limite non possa ritenersi esteso alle assunzioni che l'Ente è tenuto ad effettuare, nell'ambito della rispettiva quota di riserva, al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge n.68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili".

Analogamente, la Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot n. 13/III/15270/2009, nel rispondere ad un quesito della Agenzia Liguria Lavoro relativo al significato da fornire all'art. 17, comma 7, della legge 102/2009, ha ritenuto che il divieto riguardi esclusivamente le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti Pubblici non economici, valutando, tuttavia, che le esigenze di inserimento e di integrazione lavorativa di un soggetto disabile debbono prevalere rispetto alla disciplina delle assunzioni3.
Nella medesima nota, tuttavia, il Ministero specifica che "Per completezza occorre ricordare che l'art. 6 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, nel disciplinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni, prevede, al comma 6, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, per gli enti che non provvedono agli adempimenti individuati dalla medesima disposizione.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, la Scrivente Direzione Generale ritiene che le amministrazioni non possano procedere alle assunzioni del personale in questione nel solo caso in cui trovi applicazione il sopra richiamato art. 6, comma 6, del D.L.vo 165/2001.".

Tutto ciò premesso, si deve rilevare che le suesposte note ministeriali e la deliberazione della Corte dei Conti hanno invero ad oggetto (non la norma regionale, ma) le norme statali che dispongono il blocco delle assunzioni.
Le stesse, tuttavia, sottolineano la specialità della normativa statale sulle assunzioni delle categorie protette, assumendola in generale come non derogabile dal blocco delle assunzioni.
Non si può, pertanto, non tenerne conto dal momento che si dibatte comunque di una legge statale -la L. n.68/1999- che deve necessariamente avere uniforme applicazione in tutto il territorio dello Stato.

Va da sè che le suesposte considerazioni devono essere estese anche alle assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi dato che, pur essendo disciplinate da norme differenti (L. 29 marzo 1985, n.113 e L.r. 7 maggio 1976, n.60), identica è la ratio e, comunque, sono computabili nella quota prevista dalla l. n.68/1999.

In conclusione, il blocco delle assunzioni disposto dall'art.1, l.r. n.25/2008 cit. non può avere ad oggetto (anche) le assunzioni obbligatorie (dei disabili e) dei centralinisti ciechi.
E ciò, come sottolineato dai Ministeri citati e dalla Corte dei Conti, ai fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall'art .3 della legge n.68/1999 e, comunque, nell'osservanza degli adempimenti previsti dall'art.6, D.Lgs. n.165/2001 cit.

Il presente parere viene esteso, per opportuna conoscenza, al Dipartimento Lavoro ed all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, competenti in materia, sia al fine di renderli partecipi delle problematiche in discorso e delle soluzioni proposte, sia per consentire alle stesse di formulare, qualora lo ritengano necessario, le proprie osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, lo Scrivente si riserva ogni utile approfondimento.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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1 Nota prot. n.112763 del 3 novembre 2009 resa all'Assessorato del Lavoro, della Previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana. 2 V. Corte dei Conti cit.: "Della natura speciale di tale normativa, riflesso diretto della rilevanza delle situazioni che esso mira a tutelare, si rinviene traccia anche nella talvolta frenetica produzione legislativa degli ultimi anni, intesa al contenimento della spesa degli enti locali, siano essi soggetti o meno al patto di stabilità interno. In proposito, infatti, la legge finanziaria per l'anno 2005 (legge n.311/2004) al comma 95 dell'art.1, applicabile agli enti locali in virtù del disposto di cui al comma 98 del medesimo articolo, nel prevedere il divieto per le pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, espressamente escludeva dal divieto le assunzioni relative alle categorie protette. Nella medesima ottica si colloca la circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.9/06 che, nel fornire autorevole interpretazione dell'art.1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) in materia di spese per il personale delle amministrazioni regionali, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario regionale, espressamente esclude dalle spese di personale, per tutti gli enti interessati, le spese per il personale appartenente alle categorie protette. Ad avviso delle Sezioni Riunite l'esclusione di tali spese dalla base di calcolo dell'aggregato "spese per il personale" risulta strettamente collegabile al rilievo che, stante la cogenza dell'obbligo dell'assunzione dei disabili nell'ambito della rispettiva quota di riserva, il margine di autonoma determinazione dell'ente, sotto il profilo della compatibilità dei relativi costi, risulta del tutto assente per le componenti di spesa in esame". 3 V. citata nota ministeriale: "Oggetto: Assunzioni obbligatorie L. 68/1999. Pubbliche amministrazioni - Si fa riferimento alla lettera del 25 settembre u.s. con cui si chiedono chiarimenti sulla possibilità di assumere personale appartenente alle categorie protette a fronte dell'entrata in vigore ... della legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'art. 17, comma 7, dispone il divieto di procedere ad assunzioni di personale sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal comma 3 della medesima disposizione. Preliminarmente, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, si precisa che il divieto assunzionale previsto dal richiamato art. 17, comma 7, riguarda esclusivamente le amministrazioni centrali dello stato e gli enti pubblici non economici. Ciò detto, in ordine al quesito posto le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette, ai fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista dall'art .3 della legge 68/1999, sono da ritenersi escluse dalla disciplina limitativa delle assunzioni. L'esigenza di inserimento e di integrazione lavorativa dei soggetti considerati, infatti, appare prevalente rispetto alla disciplina limitativa delle assunzioni. Per completezza occorre ricordare che l'art. 6 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, nel disciplinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni, prevede, al comma 6, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, per gli enti che non provvedono agli adempimenti individuati dalla medesima disposizione. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, la Scrivente Direzione Generale ritiene che le amministrazioni non possano procedere alle assunzioni del personale in questione nel solo caso in cui trovi applicazione il sopra richiamato art. 6, comma 6, del D.L.vo 165/2001". ?? ?? ?? ??