Pos. 3   Prot. N. 20628 - 177.09.11 Palermo 23/12/2009 


Oggetto: Dipendente regionale nominato presidente ATO permessi.




Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali
PALERMO   


1- Con la suindicata nota codesto Dipartimento riferisce che un proprio dipendente che non ha richiesto l'autorizzazione all'assunzione della carica di Presidente dell'ATO XXX Ambiente Spa, ha invece richiesto di fruire dei permessi previsti per gli amministratori locali.
Al riguardo codesto Dipartimento pone il tema dell'obbligatorietà della preventiva richiesta di autorizzazione per la fattispecie sopra indicata e dell'applicabilità del regime dei permessi previsti per gli amministratori locali ai Presidenti degli ATO, senza però esplicitare i propri dubbi né prospettare alcun orientamento.


2-Le società d'ambito sono enti aventi propria personalità giuridica, costituiti tra enti pubblici territoriali e quale modalità di gestione di un servizio attribuito in forma associativa e collettiva in capo a tutti gli Enti dell'ambito ottimale, con modalità aventi natura e carattere obbligatorio in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Si tratta di società sorte per legge che, pur avendo formalmente natura giuridica privata ed autonomia gestionale, svolgono attività pubblica non dissimile da quella che perteneva ai Comuni che vi partecipano.
Sul tema quest'Ufficio ha già avuto modo di segnalare con riguardo ad altre fattispecie come si vada " consolidando in questi ultimi anni nella giurisprudenza nazionale - in linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, il cui elemento caratterizzante è l'influenza dominante dei pubblici poteri, prescindendo dalla natura formale -, l'orientamento della prevalenza degli aspetti pubblicistici sostanziali sulla forma privatistica ai fini della qualificazione di un soggetto. Si è quindi affermato che una s.p.a. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto l'influenza pubblica, è assimilabile ad un ente pubblico. Anche la dottrina ha osservato che le società a capitale pubblico, derivanti dalle privatizzazioni dei precedenti enti pubblici, presentano caratteristiche di specialità rispetto al modello tradizionale di società commerciali" ( Parere n. 353/2005).   

Della descritta configurazione giuridica è poi riprova l'avvenuto invio presso le società d'ambito di appositi commissari ad acta ai sensi dell'art. l'art. 61 della L.r. n. 6 del 14/05/2009.
Ancora va rilevato che il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, commi 1 e 2 dell'art. 200 continua a prevedere che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di Ambiti territoriali ottimali, mentre all'art. 201 modifica la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione
Infine è utile sottolineare come l'art 45 della L.r. n. 2/2007 ha stabilito che le società d'ambito che gestiscono il servizio d'igiene ambientale in Sicilia vengano poste in liquidazione. Intervenuto il Decreto Presidenziale 20 maggio 2008 in tema di "Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in liquidazione delle attuali società di ambito" le società d'ambito sono destinate a cessare la propria attività non appena entreranno in funzione i nuovi soggetti.   

Tutto ciò premesso, circa lo status spettante al Presidente di tale società fondamentale rilievo assume la disposizione recata dal comma 11 dell'art.11 L.R. 28-12-2004 n. 17 secondo cui agli amministratori delle suddette società d'ambito si applica lo stato giuridico di pubblico amministratore.
Invero anche se nella legislazione non si rinviene una definizione generale di pubblico amministratore per tale tradizionalmente si intende chi ha in cura la gestione di un ente pubblico.
Al riguardo la Corte dei Conti rammenta che il ruolo dell'amministratore pubblico si chiarisce distinguendolo dal manager privato. Mentre infatti quest'ultimo persegue un legittimo utile d'impresa a favore degli azionisti, il pubblico amministratore è tenuto a fornire servizi pubblici, con criteri di efficacia e di efficienza, assicurando il buon andamento dell'ente o della società, in un'ottica di risultato e nei limiti di bilancio (Cfr. apertura dell'anno giudiziario nelle Province autonome di Bolzano e Trento, 6 e 7 febbraio 2004).
Può quindi notarsi come la disposizione dell'art. 11 cit sia pienamente in linea con l'elaborazione giurisprudenziale sopracitata di cui mostra infatti di recepire espressamente gli esiti con riferimento ai soggetti che gestiscono le società d'ambito.   

Ne consegue che per un dipendente pubblico che amministra una società d'Ambito, e ciò senza necessità di approfondimenti circa l'assenza di scopo lucrativo o il ricorrere di specifiche eccezioni, sia esclusa la causa di incompatibilità sancita in via generale per le cariche in società costituite a fine di lucro, dall'art.60 del T.U. Imp.civ.St. richiamato dall'art.53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Considerato, quindi, che l'incarico di che trattasi rientra tra quelli che in astratto possono essere espletati anche da un dipendente pubblico è tuttavia necessario evidenziare al contempo che in concreto, per l' accettazione e lo svolgimento del medesimo, devono comunque intervenire gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e succ.modif., in base al quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Ciò, salvo che il soggetto in questione non rivesta ad altro titolo una carica elettiva di amministratore di ente locale (sindaco, consigliere comunale) la cui accettazione non è soggetta ad autorizzazione del datore di lavoro.
Passando al secondo profilo sottoposto all'esame dello Scrivente occorre richiamare un precedente parere (n.32 del 2009 che si allega) reso all'Assessorato della Sanità circa la portata della disposizione contenuta nel comma 11 dell'art. 11 della l. r. n. 17 del 2004 al fine della valutazione dell'applicabilità ad un dipendente interessato del regime dei permessi di cui al capo II della l. r. n. 30 del 2000.
Approfondendo la generica dizione "stato giuridico di pubblico amministratore" tenuto conto dell'ambito di riferimento costituito dall'ente da amministrare si è infatti giunti a concludere che il legislatore abbia inteso riservare agli amministratori delle società d'ambito lo status di amministratore degli enti locali, compiutamente definito e disciplinato anche dalla legge regionale, ed in particolare se lavoratori dipendenti i benefici riconosciuti dall'art.23 della L.r. 30 del 2000 e succ. modif. ai lavoratori amministratori di consorzi tra enti locali.
Non ritenendo lo Scrivente di discostarsi dalle suesposte considerazioni deve però ribadirsi che solo una volta rimosso attraverso l'autorizzazione l'ostacolo all'espletamento dell'incarico il dipendente potrà fruire dei permessi di cui al citato art.23.

3-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.          Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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