Pos.1   Prot. N. 20402 - 164.09.11 Palermo, 19/12/2009 


Oggetto: Stipendi, assegni, indennità. Consigliere di parità. Spettanze dopo la scadenza. Aer. 14 D.Lgs. 198/2006. Applicabilità.









ASSESSORATO REGIONALE      DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELL'EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE. 


Dipartimento regionale del lavoro.
PALERMO





1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in ordine alla disciplina da applicare al mandato ed alla indennità di carica dei consiglieri di parità.
In particolare, il richiedente Dipartimento evidenzia che in data 3.03.09 e 15.03.09 la consigliera regionale e la consigliera provinciale di parità sono cessate dalla carica per scadenza del mandato e che fino a tale data lo stesso Dipartimento ha erogato i relativi compensi.
Nella nota cui si risponde viene rilevato, altresì, che l'Amministrazione regionale non ha ancora provveduto alle nuove nomine e che le predette consigliere, avendo continuato, comunque, ad esercitare le relative funzioni hanno richiesto il pagamento dei previsti emolumenti anche per il periodo successivo alla scadenza del relativo mandato.
A supporto di tale richiesta le predette consigliere invocano l'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 198/2006 che prevede la proroga delle funzioni fino alle nuove nomine.
Tale disposizione sarebbe, secondo le predette consigliere, di diretta applicazione in forza della permanenza in vigore del comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 196/2000 contenente la cosidetta "clausola di salvaguardia" in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Codesto Dipartimento richiama le disposizioni legislative regionali che disciplinano gli incarichi di cui è parere, ed in particolare: l'art. 4 della l.r. 35/88 e il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 36/90 concernenti la composizione della Commissione regionale per l'impiego; i commi 4 e 5 dell'art. 9 della l.r. 4/99 e l'art. 18 della l.r. 18/99 relativamente alla corresponsione dell'indennità di carica ed al trattamento di missione nonché il comma 2 dell'art. 123 della l.r. 17/2004 in ordine alla competenza alla nomina dell'incarico da parte dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale, l'emigrazione e l'immigrazione.
Nell'evidenziare che i decreti assessoriali di nomina delle consigliere di parità, nel rispetto delle disposizioni statali richiamate dal comma 2 dell'art. 123 della l.r. 17/2004, sono stati adottati in applicazione della normativa regionale anche sotto il profilo della disciplina del trattamento economico, codesto Dipartimento ritiene necessaria una comparazione delle disposizioni statali e regionali verificando, in particolare, la portata sostanziale dell'art. 14 del D.Lgs. 198/2006 in rapporto a quanto disciplinato dall'art. 28 della l.r. 30/1997, come sostituito dall'art. 18, comma 1 della l.r. 10/1999.
Conseguentemente, il medesimo Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in ordine ai seguenti quesiti:
a) se, nella materia de qua, debba ritenersi prevalente la disciplina statale;
b) se l'art. 18 della l.r. 18/1999 debba ritenersi integralmente abrogato dalla successiva disciplina statale ovvero debba ritenersi non più vigente il solo comma 4 del medesimo articolo;
c) se, nel caso di risposta positiva al quesito sub a) e, quindi, in applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 198/2006, l'indennità di cui è questione debba essere corrisposta alle consigliere con riferimento ai novanta giorni successivi alla scadenza del mandato ovvero computando il periodo complessivo fino alla nuova nomina.
2. Per la soluzione dei quesiti rivolti allo Scrivente, sembra che, in via preliminare, debbano essere espresse alcune osservazioni generali circa la natura, il ruolo e le funzioni dei consiglieri di parità.
Ed invero, sin dalla istituzione la figura del consigliere di parità è stata unanimamente riconosciuta come organismo di garanzia dell'attuazione del principio costituzionale di parità e di pari opportunità uomo-donna, con specifico riferimento all'ambito lavorativo, ed altresì, considerata presenza centrale nella strategia di intervento per sanzionare le discriminazioni e per incentivare le azioni positive. L'art. 15 del D.Lgs. n. 198/2006, infatti, che stabilisce in modo specifico i compiti e le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, ne sancisce la funzione di attuazione e verifica dell'integrazione nelle politiche di genere da realizzarsi attraverso il coordinamento strutturale e permanente con gli organi dello Stato.
A tal fine, nell'esercizio delle funzioni, le consigliere e i consiglieri sono pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza (art. 13 D.Lgs. 198/2006), hanno mandato istituzionale per promuovere politiche attive del lavoro a sostegno dell'occupazione femminile e per intervenire in caso di violazione delle norme di pari opportunità nei luoghi di lavoro ed operano per diffondere le buone prassi e la cultura del "gender mainstreaming" (Cfr. Direttiva 2006/54/CE) in tutti i   possibili settori di intervento pubblico (art. 42 D.Lgs. 198/2006).
Inoltre, alle consigliere e ai consiglieri regionali è riconosciuta la possiblità di costituirsi parte civile, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi ma quale "danneggiato" del reato di maltrattamenti commessi nei confroti di più lavoratori, al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito (Cfr. Cass., sez. VI penale, sent. 16031/2009).
Dalle brevi considerazioni appena espresse circa le molteplici ed essenziali funzioni attribuite all'organismo di garanzia di cui è questione, discende de plano che non può ammettersi soluzione di continuità nell'esercizio delle stesse funzioni.
Infatti, il Legislatore statale nell'ambito della complessiva normativa recata dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006) ha disposto una fattispecie ad hoc di prorogatio (art. 14) - non potendosi applicare agli organismi de quibus la disciplina generale in materia di proroga degli organi amministrativi - ed un sistema di sostituzione nelle ipotesi di inerzia nella designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali (art. 12, comma 4).
Passando agli specifici quesiti sub a) e sub b), che si esaminano congiuntamente, va rilevato che il comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 196/2000 (mantenuto in vigore dall'art. 57 del D.Lgs. 198/2006) prevede la consueta clausola di salvaguardia per l'adeguamento da parte delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano ai principi desumibili dal medesimo decreto (primo periodo del comma 4) e una disposizione a carattere suppletivo per assicurare, contro l'esposizione al rischio di ineffettività, l'immediata applicazione del decreto anche nei confronti delle regioni ad autonomia differenziata (secondo periodo del comma 4).
Invero, il Legislatore regionale già con il comma 5 del'art. 9 della l.r. 4/1999 ha disposto, con riguardo alle funzioni e le attribuzioni del consulente o consigliere di parità, regionale e provinciale, un rinvio dinamico alle disposizioni statali nella materia e, successivamente, con l'art. 18 della l.r. 18/99 (che ha sostituito l'art. 28 della l.r. 30/1997) e con l'art. 123 della l.r. 17/2004, nell'esercizio della propria autonomia, ha regolamentato, diversamente da quanto disciplinato in sede statale, taluni specifici ambiti della normativa relativa ai consiglieri di parità regionale e provinciali.
Sembra, dunque, allo Scrivente che i problemi posti sub a) e sub b) non vadano risolti avendo riguardo ad una eventuale alternativa prevalenza di norme statali e regionali bensì ricostruendo il sistema normativo regionale complessivo, identificando gli specifici spazi normativi che il Legislatore ha voluto mantenere e disciplinare per adeguare l'ordinamento della Regione ai principi recati dalla normativa statale nella materia e le disposizioni statali (di principio e di dettaglio) che, attraverso il non modificato rinvio dinamico (comma 5 dell'art. 9 della l.r. 4/1999), ha ritenuto di voler applicare nel territorio della Regione.
Risulta conseguentemente immodificata (e vigente) la disciplina normativa regionale relativa allo status dei consiglieri in questione (indennità di carica, aspettative, permessi ecc.), alla durata e alla non rinnovabilità del mandato (art. 28 l.r. 30/1997 come sostituito dall'art. 18 l.r. 18/1999), alla competenza dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale, l'emigrazione e l'immigrazione alla nomina dei predetti consiglieri regionali e provinciali (vedi comma 2 dell'art. 123 l.r. 17/2004 il cui riferimento al previgente D.Lgs. 196/2000 ha esclusivo riguardo al comma 1 dell'art. 2). Risulta, per converso, attualmente applicabile, in forza del precitato rinvio dinamico, la restante disciplina statale nella materia.
Con riguardo specifico alla proroga delle funzioni di consigliere regionale e provinciale fino alla nuova nomina non sembra che vi siano dubbi circa l'applicabilità della disposizione statale.
Ciò, per un duplice ordine di ragioni.
Il primo ordine di ragioni ha riguardo al dato testuale dell'art. 123 della l.r. 17/2004, il quale, come sopra riferito, nella diversa disciplina relativa alla procedura di nomina fa esclusivo riferimento all'organo nominante; il secondo ordine di ragioni attiene, invece, alla natura propria dell'organo di garanzia di cui è questione ed all'esercizio delle essenziali funzioni attribuite allo stesso che, come sopra evidenziato, non può conoscere soluzioni di continuità.
Appare tuttavia, chiaro che la proroga degli organo costituisce un rimedio ponte per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure delle nuove nomine, non protraibile indefinitamente.
A tal proposito va evidenziato che, sebbene nella Regione il potere di nomina dei detti organi sia stato normativamente attratto in via esclusiva nella competenza dell'Assessore e non è, conseguentemente, più applicabile la nomina in via sostitutiva ex comma 4 dell'art. 12 del Dlgs. 198/2006, l'eventuale protrarsi della mancata nomina dopo la scadenza può, tuttavia, trovare rimedio, nella generale possibilità di avocazione da parte del Presidente della Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.Lgs.P.Reg. 28-2-1979 n. 70 e successive modificazioni.
Con riguardo al quesito sub c) ed attese le superiori considerazioni in merito agli altri quesiti, sembra allo Scrivente che nelle ipotesi (come il caso in esame) di svolgimento delle funzioni in regime di proroga debbano essere corrisposti i dovuti compensi fino alle nuove nomine.

* * *
Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale