Pos. 2 Prot. N. 20528 - 158.09.11 Palermo 22/12/2009

Oggetto: P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.13 b) - Ammissibilità spese di progettazione.






ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
Dipartimento interventi strutturali
PALERMO





1 - Con nota del Servizio VIII prot. 84290 del 28 settembre 2009 codesto Dipartimento, con riferimento al bando di attuazione della sottomisura 4.13 b) del POR Sicilia 2000/2006, ha chiesto allo Scrivente "se le spese di progettazione sostenute dal beneficiario finale per l'attuazione delle azioni previste in progetto, debbano essere commisurate alle operazioni effettivamente realizzate oppure, come previsto dal bando, possano essere pagate in relazione alle azioni approvate in sede di finanziamento del progetto medesimo".
Tale richiesta trae origine da un rilievo, mosso dall'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, sulla liquidazione ad un consorzio delle spese di progettazione effettuata da codesto Dipartimento con riferimento a quanto approvato in sede di finanziamento del progetto e non alle azioni effettivamente realizzate.
Riferisce codesto Dipartimento che "la riduzione della spesa ( rispetto al progetto approvato ) sostenuta dal beneficiario finale per l'attuazione delle azioni non è dovuta ad errori di progettazione dell'intervento, bensì a sopravvenute modifiche normative che hanno indotto il Consorzio a rivedere alcune tipologie di interventi preventivati. Nello specifico a sostituire alcune azioni con altre, sulle quali peraltro l'Amministrazione regionale si è espressa favorevolmente.".
Codesto Dipartimento osserva che la liquidazione delle spese di progettazione sostenute dal consorzio è avvenuta ai sensi dell'art. 9 del bando che rapporta, per le spese di progettazione, l'importo massimo ammissibile al finanziamento all'importo complessivo del progetto approvato. Rileva, quindi, che non esiste una normativa di riferimento che permetta all'amministrazione regionale di liquidare le spese di progettazione in relazione alle opere realizzate.
Di contro, l'Ufficio deputato al controllo di secondo livello ha posto a base del proprio diverso convincimento il combinato disposto degli articoli 9 e 30 del Reg. CE 1260/99 nonché il punto 1.4 della Norma 1 del Reg. CE 1685/01, ribadendo che le spese di un'operazione, incluse quelle di progettazione, devono essere riferite ad azioni effettivamente realizzate e non a quelle approvate in sede di finanziamento del progetto, ancorchè non attuate nel corso di realizzazione dell'operazione, invitando perciò codesta Amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate.


2 - Il bando di attuazione della misura 4.13 b) del POR Sicilia 2000/2006 "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ed al controllo di prodotti regionali di qualità", all'art. 9 "Spesa massima ammissibile a finanziamento e livello di aiuto" dispone che "per quanto riguarda le spese di progettazione l'importo massimo ammissibile al finanziamento non può superare il 7 % ( nel caso di professionisti laureati) o il 5 % ( nel caso di professionisti diplomati ) dell'importo complessivo del progetto approvato".
Le norme invocate dall'Ufficio di controllo a sostegno della richiesta di recupero delle somme indebitamente pagate da codesto Dipartimento per le spese di progettazione sono l'art. 9 lett. k) del Reg. CE n. 1260/99 che definisce "operazione : ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi"; l'art. 30 dello stesso regolamento che, relativamente ai requisiti di ammissione, stabilisce che "Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato"; il punto 1.5 della Norma 1 del Reg. CE n. 1685/2000 che con riferimento ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali dispone che "il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione..".
Da tali disposizioni sembra evincersi che l'ammissibilità del cofinanziamento delle spese sostenute dal beneficiario finale degli interventi autorizzati è ancorata alla realizzazione del progetto o dell'azione.
Ad analoga considerazione conduce la disposizione contenuta al punto 1.8 della citata Norma 1 del Reg. CE 1685/2000 che recita :"Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato".
Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono criteri più rigorosi ( ai sensi del punto 1.10 della Norma 1) per determinare la spesa ammissibile, costituiscono spese ammissibili le spese generali sostenute dal beneficiario finale qualora, in conformità del suddetto punto 1.8, tali spese soddisfino tre condizioni, vale a dire che siano basate su costi effettivi comprovati mediante idonei documenti, che tali costi siano connessi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali ossia che siano risultanti da risorse e servizi necessari ai beneficiari finali per la realizzazione dell'operazione cofinanziata, che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo modalità lasciate alla determinazione degli Stati membri ( così Corte di Giustizia C.E. sent. 289 del 2007 ).

Una ulteriore riflessione che conforta l'orientamento sin qui espresso, deriva da quanto riferito da codesto Dipartimento in ordine alla modifica del progetto inizialmente approvato. Come precisato nella richiesta di parere, codesta Amministrazione si è espressa favorevolmente sulla revisione degli interventi preventivati.
L'art. 22 del bando in questione autorizza l'Amministrazione ad assentire alle modifiche dei progetti esecutivi approvati, compatibilmente alle finalità del progetto iniziale. Tale assenso comporta l'autorizzazione ( pur se non espressa in un diverso provvedimento di ammissione ) a realizzare il "nuovo" progetto. Riportando tale concetto alla previsione dell'art. 9 del bando, che ammette al finanziamento le spese di progettazione in misura percentuale rispetto all'importo complessivo del progetto approvato, detta statuizione risulta rispettosa del finanziamento delle spese in discorso limitatamente alle azioni autorizzate ( nuovo progetto approvato ) e realizzate.
Infine, in aggiunta alle superiori considerazioni può farsi ricorso a criteri teleologici riconducibili alla finalità dell'intervento comunitario.
L'erogazione dei benefici economici va garantita dall'applicazione di criteri rigorosi volti a consentire che l'aiuto comunitario possa incentivare l'effettiva realizzazione dello sviluppo delle attività considerate. Occorre, cioè, che la spesa ammessa a finanziamento sia funzionale al raggiungimento degli obbiettivi del progetto e che sia connessa alle attività espletate ed ai risultati attesi.
Si ritiene, pertanto, che conformemente ai rilievi espressi dall'Ufficio di controllo di secondo livello vadano recuperate le maggiori somme erogate per spese di progettazione non collegate alle opere effettivamente realizzate.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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