POS. II Prot._______________/157.09.11

OGGETTO: Consulenti del Presidente e degli Assessori regionali. Rimborso spese per missione. Ammissibilità.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE
PALERMO




1. Con nota 30 settembre 2009, priva di protocollo, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha chiesto se sia ammissibile comandare in missione i propri consulenti, in correlazione alla materia esplicitamente indicata nel conferimento dell'incarico.

Nella stessa nota viene chiesto se la normativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 dicembre 2000 abbia subito modifiche.


2. Sulla questione suesposta si rileva quanto segue.

A termini dell'art. 51 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, "il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione.
Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può comunque superare il trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità".

Il successivo articolo 52 stabilisce che il rapporto dei consulenti non costituisce rapporto di pubblico impiego.

Pertanto il rapporto di consulenza, considerato anche il rapporto ampiamente fiduciario (v. Corte dei Conti, Sez. giurisd. Regione siciliana, sent. n. 70 del 2/5/2000; C.G.A., sent. n. 46 del 2/4/2002), va inquadrato in un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il linea di principio, se il compenso fissato per la prestazione di lavoro autonomo sia o meno comprensivo delle spese occasionate dallo svolgimento dell'incarico -tra le quali quelle per spostamenti e permanenza fuori sede-, è questione che andrebbe prioritariamente risolta alla stregua delle previsioni contrattuali, desumibili anche dalla lettera d'incarico.

Nella fattispecie, tuttavia, le predette previsioni normative (art. 51, comma secondo, lr 41/85) prevedono il "trattamento di missione" partitamente rispetto al compenso fondamentale remunerante la prestazione di consulenza.

E in attuazione delle predette previsioni è intervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 dicembre 2000, citata nella richiesta di consultazione, che fissa il compenso mensile precisando che, in aggiunta al compenso fondamentale, è dovuto il rimborso spese per viaggi e permanenza fuori sede connessi all'espletamento dell'incarico attribuito.

In ordine alla specifica richiesta, se cioè sia ammissibile il comando in missione dei consulenti, va osservato che i termini "comando" e "missione" sono correlati con la struttura del lavoro subordinato piuttosto che al rapporto consulenziale, rispetto al quale la problematica va affrontata, piuttosto, in termini di ammissibilità dell'espletamento dell'incarico del consulente fuori sede, con conseguente rimborso delle spese sostenute per il trasferimento e la permanenza a fronte della produzione dell'idonea documentazione.

Tale questione va positivamente risolta sia con riguardo alla disposizione legislativa dell'art. 51 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 4, soprariportata, nonché alle citate previsioni della deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 dicembre 2000.

In ordine all'attualità delle previsioni di quest'ultima lo Scrivente non può fornire alcuna assicurazione sulla sua attualità, che potrà essere data solo dalla Segreteria della Giunta regionale, ancorchè la stessa, interpellata per le vie brevi, parrebbe escludere che la Giunta regionale abbia successivamente riaffrontato la questione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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