Pos. 3   Prot. N. 16858 - 154.09.11 Palermo 27 ottobre 2009  



Oggetto: Demanio e Patrimonio. Pagamento canoni di locazione per immobili confiscati.




PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento Regionale del Personale,dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio demanio e Patrimonio Immobiliare
Palermo


   
  1. Con la nota n. 148309 dell'11 settembre 2009 codesta Presidenza chiede di conoscere se l'Amministrazione regionale debba o meno corrispondere all'amministrazione finanziaria del gruppo xxxx i canoni di locazione degli immobili intanto maturati dall'1.1.2008 ad oggi stante i solleciti di pagamento . A tal fine espone che la legge 31 maggio 1965 n. 575, all'art. 2 undecies comma 2, ha annoverato la Regione tra i soggetti cui vengono trasferiti per finalità istituzionali e sociali i beni confiscati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso. 
      L'Amministrazione regionale al fine dell'assegnazione a titolo gratuito di immobili già occupati ad uso governativo ha quindi chiesto all'Agenzia del Demanio - Filiale Sicilia, (che ha in gestione i beni dello Stato trasferiti a titolo originario), l'immediata acquisizione di alcuni immobili facenti parte del "Gruppo xxxx". 
      Avviato l'iter sono insorti problemi correlati alla natura di detti immobili e al contenuto del provvedimento di confisca che ha avuto ad oggetto non i singoli beni costituenti il patrimonio della società ma il capitale sociale di diverse società riconducibili a xxxx. 
      In particolare, a fronte dell'immediata disponibilità dell'Agenzia del Demanio e dell'"Amministrazione finanziaria" del gruppo xxx alla assegnazione alla Regione ad uso gratuito mediante la stipula di atti di comodato con cessazione dell'obbligo di pagamento del canone a fare data dal 1 gennaio 2008, il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, ha sollevato perplessità in ordine al procedimento posto in essere "paventando possibili responsabilità a carico dell'Agenzia del Demanio e dell'Amministrazione finanziaria del gruppo " xxxx", "per distrazione dei cespiti dalla loro naturale destinazione che per le società, oggi confiscate, è quella di essere inscritte in bilancio tra le rimanenze di esercizio". 

Viene quindi chiesto se "l'Amministrazione Regionale debba o meno corrispondere all'amministrazione finanziaria del gruppo xxxx i canoni di locazione degli immobili intanto maturati dall'1.1.2008 ad oggi stante i solleciti di pagamento".

       


      2. Sulla questione proposta sembra opportuno fare un breve accenno alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ordine alla confisca di beni, misura di prevenzione di carattere patrimoniale introdotta dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (cosiddetta Rognoni - La Torre) che ha integrato la legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ed.ii recante " Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere". 
  La normativa surrichiamata prevede che quando alla fase preventiva e cautelare del sequestro segue la confisca ( cfr. art. 2 nonies) " i beni confiscati sono devoluti allo Stato" . 
  Il successivo art. 2 decies, come modificato dal comma 20 dell'art. 2 della l. 15 luglio 2009, n. 94, prevede poi che, ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali sia effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio. 
      Ai sensi dell'art. 2 undecies, comma 2, tali beni sono specificamente mantenuti al patrimonio dello Stato o trasferiti al patrimonio degli enti locali che ne facciano richiesta.     Ora, nel caso di specie come si evince dalla nota di codesta Presidenza prot. n. 161361 del 5 ottobre 2009 ed, in particolare, dall'allegata nota dell'Amministratore finanziario prot. n. 26 del 25 settembre 2009, il procedimento per l'assegnazione dei beni immobili alla Regione non si è concluso. Infatti non sono stati sottoscritti i contratti di comodato d'uso, ed un' eventuale richiesta di trasferimento dei beni al patrimonio regionale presuppone, di fatto, un intervento del legislatore.  
      Appare evidente, quindi, che gli immobili, che come già detto non sono ad oggi di proprietà regionale, sono in atto detenuti dall'Amministrazione regionale sine titulo essendo "i rapporti locativi ormai andati in scadenza".  
  Ciò premesso se, come rappresentato da codesto Dipartimento, l'amministrazione regionale ha stipulato un contratto di locazione per gli immobili in questione, vigente nel corso del 2008, fintantochè l'Agenzia del Demanio non adotti le procedure previste dalla legge per la dismissione degli immobili -presupposto indispensabile per la successiva assegnazione alla Regione degli stessi e - si ribadisce -in assenza di un valido titolo alla occupazione, al quesito formulato da codesto Dipartimento va data risposta positiva. L'amministrazione è quindi tenuta a corrispondere senza indugio il canone locativo stabilito nel contratto, operando con immediatezza per evitare l'insorgere di un contenzioso che vedrebbe, ragionevolmente, soccombente l'amministrazione regionale con aggravio dei costi. 
   
  Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente. 





3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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