Pos.1 Prot. N. 14902 - 143.09.11 Palermo, 30/09/2009

Oggetto: Assistenza e solidarietà sociale. Interventi a favore di detenuti in espiazione di pena ex l.r. 16/1999. Estensibilità a soggetti sottoposti a misure cautelari.







GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI

FONDAMENTALI DEI DETENUTI E PER IL

LORO REINSERIMENTO SOCIALE.

Via Gen. Magliocco, n. 36
PALERMO






1. Con la nota suindicata codesto Ufficio chiede allo Scrivente di esprimersi in merito all'estensibilità delle disposizioni concernenti le agevolazioni per l'avvio di attività lavorativa da parte di detenuti in espiazione di pena, recate dalla l.r. 16/1999.
In particolare, l'Ufficio del Garante, nel rammentare che le disposizioni della citata l.r. 16/1999 mirano ad offrire ai detenuti "un'opportunità di reinserimento sociale attraverso l'avvio di un'attività lavorativa autonoma", segnala che sono state presentate presso lo stesso Ufficio numerose istanze volte ad ottenere le misure di aiuto contenute nella predetta legge.


L'Ufficio richiedente richiama le procedure prescritte dalla legge per ottenere le suddette misure di favore e riferisce che è stata presentata da un soggetto una istanza corredata della documentazione all'uopo richiesta, ad esclusione del nulla osta ex art. 5 della citata legge 16/1999.
Nella nota cui si risponde si evidenzia che il richiedente di cui è questione, ancorchè recentemente scarcerato, è assoggettato, comunque, a limitazioni della libertà personale e si rileva che la mancanza di tale prescritto assenso è dovuta alla differente condizione del richiedente, non attualmente in detenzione o ammesso a misure alternative ma sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.
Ritenendo la suddetta richiesta meritevole di attenzione, anche alla luce dell'obiettivo di reinserimento sociale che si vuole perseguire con la legge in discorso, l'Ufficio del Garante sarebbe propenso ad accettare l'istanza anche in assenza degli specifici requisiti richiesti e chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere in merito.

2. Con riguardo al quesito posto va in via preliminare osservato, concordando con codesto Ufficio del Garante, che la finalità prioritaria della legge regionale 16/1999 consiste nel recupero sociale del detenuto attraverso l'attività lavorativa precostituendo le condizioni per un'efficace reinserimento dello stesso nella collettività.
D'altra parte, com'è noto, il lavoro dei detenuti si pone come uno strumento principale del trattamento rieducativo e risocializzativo del detenuto (art. 27, terzo comma, Cost.), elemento centrale del sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo.
Tuttavia, dalla lettura delle disposizioni della già più volte citata l.r. 16/1999 non può che evincersi che le stesse siano rivolte in via esclusiva a "detenuti in espiazione di pena".
Ed infatti, il chiaro tenore letterale delle norme non può dare adito a dubbi circa la non estensibilità delle misure ivi previste in favore di soggetti diversi da quelli specificamente contemplati (vedi art. 2, comma 1; art. 5, comma 1; ).
Ne' sembra, inoltre, che la misura coercitiva della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza ex art. 282 c.p.p. possa essere ritenuta in qualche modo assimilabile alla detenzione.
Tale misura cautelare (non computabile, infatti, in detrazione dalla pena definitiva) consiste nell'obbligo di presentazione periodica a un ufficio di polizia giudiziaria, in modo da controllare la reperibilità dell'imputato, senza comprometterne le esigenze di vita o di lavoro e non incide sullo stato di libertà, limitandosi a imporre all'imputato un adempimento periodico e lasciandone inalterata la libertà di locomozione e circolazione.
Conseguentemente, se sotto il profilo letterale non può, come sopra descritto, avallarsi una lettura estensiva delle disposizioni della l.r. 16/1999, anche sotto il profilo logico - sistematico non sembra che possano condividersi le considerazioni dell'Ufficio richiedente, essendo con ogni evidenza precipuo interesse del Legislatore regionale quello di intervenire, attraverso l'avvio di una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria, in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni in cui si realizza concretamente la privazione della libertà personale.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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