Pos. 2   Prot. N. / 142.11.09 



Oggetto: Trasferimento immobile comunale ad Azienda USL ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 502/92 - Contestazione dell'ente locale.



Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento per la pianificazione strategica

PALERMO




1 - Con nota del Servizio 3 prot. 1127 del 21 agosto 2009 codesto Dipartimento, dopo aver indicato l'iter legislativo-procedimentale per l'attribuzione alle Aziende Usl ed Ospedaliere del patrimonio loro riconosciuto ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 502 del 1992, ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
La titolarità di un immobile compreso nel Decreto del Presidente della Regione del 14 gennaio 1998 di trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale interessata ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 502 del 1992 e dell'art. 55 della l. r. n. 30 del 1993 è stata rivendicata dal Comune competente per territorio che ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'operatività del trasferimento in discorso.
Del suddetto D.Pres.Reg., pubblicato nella Gazzetta ufficiale di questa Regione, veniva data contezza al Comune in questione dall'Azienda sanitaria con l'indicazione degli immobili di cui sarebbe stata richiesta la trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari in favore della stessa Azienda. Viene riferito che nessuna contestazione venne a tal proposito sollevata dall'ente locale interessato.
Alla luce della situazione descritta codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio in merito alla "contestazione formulata dal Comune......relativa alla legittimità del Decreto Presidenziale ...del 14/01/1998, inerente al trasferimento dell'immobile..".

2 - Si premette che lo Scrivente non dispone, agli atti, delle informazioni necessarie per affermare se il decreto presidenziale in parola sia legittimo con riguardo al rispetto delle norme che disciplinano l'attribuzione alle Aziende sanitarie del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
L'art. 5 del d. lgs. n. 502 del 1992, nel testo modificato dal d. lgs. n. 517 del 1993, per quanto qui interessa, così recita :"1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni di cui all'art. 65, primo comma - come sostituito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 - della L. 23 dicembre 1978, n. 833 .2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con provvedimento regionale. Tale provvedimento costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a imposte e tasse.".
Al fine della soluzione del quesito non è dato verificare se l'uso dell'immobile oggetto di contestazione sia stato, nel tempo, vincolativamente destinato alle unità sanitarie locali, esulando comunque dalle competenze di quest'Ufficio la ricostruzione della situazione di fatto posta a base del trasferimento in oggetto.
Ove codesto Dipartimento accerti l'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari all'operatività della norma in parola, rilevando così l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, vanno tenute presenti le seguenti considerazioni.
Le disposizioni regionali relative al trasferimento dei beni alle Aziende sanitarie, ai sensi del predetto art. 5 del d. lgs. 502/92 e delle norme transitorie contenute nell'art. 55 della l. r. n. 30 del 1993, si rinvengono nel D.A. del 28 aprile 1995 che detta i "Criteri per l'individuazione dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e del personale delle Unità sanitarie locali da trasferire alle aziende ospedaliere" e nel D.P.Reg. 16 maggio 1996 "Disposizioni relative al trasferimento di beni mobili, immobili ed attrezzature alle Aziende unità sanitarie locali ed alle Aziende ospedaliere". Detti atti, nel richiamare il disposto del citato art. 5, c. 2, del d. lgs. 502/92, ribadiscono rispettivamente che "I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con decreto del Presidente della Regione" e che "Il suddetto Assessorato (della sanità), verificata la completezza degli atti, li sottoporrà al Presidente della Regione per l'adozione del provvedimento di trasferimento dei beni interessati alle Aziende ospedaliere ed UU.SS.LL.".
Che, pertanto, il contestato decreto presidenziale del 14 gennaio 1998 abbia operato il trasferimento dei beni in esso previsti non pare possa essere messo in dubbio. Detta costruzione viene confortata da una pronunzia della Corte di Cassazione ( sent. 12720 del 2007 ) che proprio con riferimento al comma 2 dell'art. 5 del d. lgs. n. 502 del 1992 ha affermato che il trasferimento del patrimonio si realizza "mediante la necessaria intermediazione di un atto amministrativo di carattere procedimentale, e cioè costitutivo ed autoritario, assumente ruolo decisivo per il perfezionamento della vicenda traslativa" correggendo la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui riconosceva "natura meramente dichiarativa" al provvedimento regionale di cui al detto art. 5, c. 2, d. lgs. 502/92.
Affermata la natura costitutiva del D.P.Reg. 14 gennaio 1998 di trasferimento dell'immobile in discorso, se ne esamina la contestabilità alla luce delle regole che disciplinano gli strumenti di giustizia amministrativa applicabili.
Il provvedimento in questione, quale atto costitutivo di natura ablatoria, non rientra nella categoria degli atti ricettizi e, pertanto, deve ritenersi perfetto con la mera adozione da parte dell'autorità emanante, mentre la successiva notificazione o comunicazione assolve esclusivamente ad una funzione partecipativa nei confronti dei destinatari rilevanti ai soli fini della decorrenza del termine di l'impugnazione. Relativamente alla decorrenza del termine per impugnare l'atto lesivo in discorso, si ritiene di puntualizzare quanto segue.
L'art. 21 della l. n. 1034 del 1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali", relativamente al termine per ricorrere avverso un atto ritenuto lesivo, dispone che esso decorre dal giorno" in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione".
Va considerato che, pur essendo stato il provvedimento in discorso pubblicato nella GURS, deve essere realizzata nel destinatario la sua conoscenza legale attraverso la notifica dell'atto, in quanto destinato ad incidere su situazioni di soggetti predeterminati ed individuabili in base alla direzione degli effetti medesimi (v. Cass. sez: un. N. 110 del 2001 ). Come, però, stabilito dal Consiglio di giustizia amministrativa ( dec. n. 317 del 1995 ) nel sistema della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 la notifica o la comunicazione e la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi costituiscono strumenti di conoscenza legale in tutto equiparati all'eventuale conoscenza di fatto che l'interessato abbia conseguito dell'atto lesivo dei suoi interessi, sicchè è irrilevante che la piena conoscenza sia avvenuta a mezzo di strumenti legali o in via di fatto; peraltro il suddetto sistema soffre un'eccezione nel caso di atti ricettizi, di quegli atti cioè il cui risultato pratico non può essere realizzato dall'autorità emanante in via diretta ed autonoma, ma solo in via mediata attraverso l'attività dei destinatari, della cui colaborazione l'autorità stessa deve necessariamente avvalersi.
Ove, pertanto, il Comune interessato sia stato destinatario delle previste forme legali di conoscenza del provvedimento in discorso, avrebbe dovuto invocare la tutela delle proprie posizioni giuridiche nei prescritti termini.
Tanto considerato, si resta a disposizione per l'esame di ogni quesito che codesto Dipartimento voglia richiedere allo Scrivente con l'indicazione delle norme che, alla luce delle risultanze dell'esame della documentazione relativa all'immobile contestato, presentano difficoltà interpretative e/o applicative.
.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale