Pos.1 Prot. N. 14808 - 141.09.11 Palermo 28/09/2009


Oggetto: Sanzioni amministrative - Sanzioni per l'addestramento, allenamento e gare di cani in periodi e/o zone non consentiti.



Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Strutturali

PALERMO



1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulle sanzioni da irrogare a quanti siano sorpresi ad addestrare e/o allenare cani da caccia fuori dalle c.d. zone cinologiche previste dall' art. 41, comma 4 lett. a) e b) della L.r. 1 settembre 1997, n.33 o in periodi non consentiti dal calendario venatorio.

Rappresenta al riguardo codesto Dipartimento che esiste un contrasto interpretativo tra le diverse "Ripartizioni faunistico venatorie ed ambientali", organi decentrati di codesto Dipartimento con sede in ciascun capoluogo di provincia, chiamate ad irrogare le sanzioni di cui sopra.

Infatti, mentre alcune Ripartizioni applicano la sanzione di cui all' art. 32, comma 9 bis, della L.r. n. 33/1997 altre contestano " per il medesimo comportamento" (cioè per l' addestramento e allenamento dei cani da caccia fuori dalle zone gare ed allenamenti, appositamente previste dalla legge) la violazione di cui all' art. 17, commi 2 e 3, della L.r. n.33/1997 e applicano la sanzione di cui all' art. 31, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n.157, per effetto del rinvio contenuto nel citato art. 32, comma 7.

Codesta Amministrazione non esprime al riguardo il proprio orientamento.

2. Sulla questione esposta si osserva preliminarmente quanto segue.

Come precisato dalla dottrina più recente per "illecito" si deve intendere "la violazione di un precetto compiuta da un soggetto", cui si ricollega come pena "in senso tecnico" (indirizzata alla prevenzione generale o speciale) la sanzione. Più specificamente si può definire come sanzione amministrativa "la misura afflittiva irrogata nell'esercizio di potestà amministrative come conseguenza di un comportamento assunto da un soggetto in violazione di una norma o di un provvedimento amministrativo"(cfr. Elio Casetta - Manuale di diritto amministrativo - Giuffrè Editore 2008 decima edizione, pag.335 e ss.).

I principi generali della sanzione amministrativa vanno ricercati nella legislazione ordinaria, costituita dalla L. 24 novembre 1981, n.689 nella quale sono contenuti principi di tipo garantistico, modellati, almeno parzialmente, su quelli penalistici.

Essi operano sul piano delle fonti (principio di legalità), sul piano della successione delle leggi nel tempo (principio di irretroattività), sul piano della interpretazione (principio del divieto dei analogia).

In particolare la tassatività delle sanzioni, ormai sganciata dal referente penalistico, è espressamente affermata dall' art.1 della L.689/1981, introducendosi una riserva di legge che può essere riferita anche alla legge regionale.

Il procedimento prende avvio di norma dall' accertamento, da parte dei competenti organi, dei fatti che integrano le fattispecie di illecito amministrativo e si conclude con l' irrogazione della sanzione.

La funzione dell' attività accertativa è quella di acclarare i fatti che possono rilevare ai fini di un eventuale esercizio del potere sanzionatorio: tale attività costituisce prius logico indispensabile rispetto all' irrogazione della sanzione.

Con riferimento alla fattispecie sottoposta all' esame dello Scrivente sembra anzitutto opportuno, al fine di individuare la sanzione da applicare, distinguere tra l' allenamento e l' addestramento dei cani da caccia fuori dalle zone cinologiche previste dall' art.41 della L.r. n.33/1997 e l' allenamento e addestramento fuori dai periodi previsti dal calendario venatorio.

L' art.41 L.r. n.33/1997 regolamenta le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia. In tali zone, distinte in zona A e zona B (comma 4) , viene praticato l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia secondo le modalità e nei periodi consentiti dai commi 5 e 6.

Il comma 9 bis dell'art.32 della L.r. n.33/1997, aggiunto dall' art.15 della L.r. 8 maggio 2001, n.7, testualmente statuisce che "Chiunque esercita l'allenamento o l'addestramento di cani da caccia di qualsiasi razza, in difformità a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'articolo 41, viene punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a 300.000 ed è responsabile dei danni eventualmente causati dagli animali."

Tali disposizioni non pongono alcun problema interpretativo: per il principio in claris non fit interpretatio nel caso di violazione delle disposizioni di cui all' art.41 non può che applicarsi la sanzione di cui al comma 9 bis dell' art. 32.

Peraltro per il principio di tipicità della sanzione amministrativa l' applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dalla legge comperterebbe l' illegittimità del relativo atto di accertamento.

Con riguardo alla seconda fattispecie si precisa che ogni anno, in occasione della pubblicazione del "calendario venatorio regionale" di cui all' 18 della L.r. n.33/1997, l' Assessore regionale per l' Agricoltura e Foreste con proprio decreto disciplina " l'intera annata venatoria" e detta disposizioni per l' allenamento e l' addestramento dei cani da caccia nel territorio cacciabile.

In genere l' attività de qua, può essere svolta, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l' apertura della caccia alla selvaggina stanziale, con esclusione dei due giorni che precedono l' apertura medesima.

Per l' annata venatoria 2005/2006 con D.A. 5 luglio 2005 l' Assessore regionale per l' Agricoltura e Foreste aveva previsto che la violazione delle disposizioni relative all' allenamento dei cani nel territorio cacciabile comportava l' applicazione delle "sanzioni previste dall' art. 9 bis dell' art.32 della legge regionale n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni".

Analoga disposizione era dato riscontrare all'art.7 del D.A 3 agosto 2006 con il quale l'Assessore regionale per l' Agricoltura e Foreste approvava il calendario venatorio 2006/2007.

I successivi calendari venatori compreso quello 2009/2010 (cfr. art.6 All.A al D.A. n.634/2009) , nel disciplinare l' attività di allenamento e addestramento dei cani nulla dispongono in ordine alla sanzione da irrogare, probabilmente in ossequio al sopra ricordato principio della riserva di legge.

Ciò posto, in applicazione del principio di riserva di legge, stante il divieto di applicazione in via analogica della sanzione amministrativa, non sembra allo Scrivente che possa applicarsi alla fattispecie in esame la sanzione di cui all' art.9 bis citato.

Né può trovare applicazione nella fattispecie in esame l' art.17della L.r. n.33/1997.

Tale articolo rubricato Esercizio dell' attività venatoria dopo avere precisato al primo comma che " l' esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme previste dalla presente legge", disciplina ai commi 2 e 3 fattispecie diverse da quelle dell' addestramento e dell' allenamento dei cani da caccia.

Il secondo comma specifica, infatti, che "Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157", tra i quali vengono menzionati vari tipi di fucile, l'arco etc..

Il terzo comma precisa poi che è " considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla".

Per il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative le Ripartizioni faunistico venatorie non possano contestare la violazione dei sopra calendati commi e applicare la relativa sanzione a chi sta addestrando o allenando cani da caccia in periodi non previsti dal calendario venatorio, in quanto i commi esaminati disciplinano l'esercizio venatorio.

Sembrerebbe pertanto allo Scrivente che l' unica sanzione applicabile sia quella di cui all' art. 32, comma 8, che funziona quale disposizione di chiusura del sistema sanzionatorio previsto dalla L.r. n.33/1997.
Ove poi si ritenesse necessario estendere alla fattispecie in esame il disposto di cui all' art.9 bis ovvero prevedere una specifica sanzione occorre un intervento in tal senso del legislatore regionale.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

******


Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale