Pos. 3   Prot. N. 12770 -128.09.11 Palermo, 11/08/2009 


Oggetto: Edilizia residenziale pubblica- Art. 16 l.r. 20-11-2008, n. 15




ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANTO E PESCA DIPARTIMENTO COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO                               P A L E R M O 


1 - Con nota 29 luglio 2009, n 5134 Codesto Dipartimento espone che l'art. 16 della l.r. 20 novembre 2008, n. 15 (recante norme in materia di contrasto alla criminalità) impone ai soggetti privati destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica di importo superiore a 150.000,00 euro, per la realizzazione di opere di edilizia civile, di impianti sportivi o ricreativi e strutture di ricettività turistica, di affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA).
Fra i destinatari della disposizione vanno annoverate alcune cooperative edilizie finanziate dalla Regione che hanno già appaltato le opere civili da realizzare.
Viene chiesto se la disposizione citata (art. 15 della l.r. n. 15/2008) trovi applicazione nei confronti delle cooperative finanziate in data anteriore alla sua entrata in vigore e se in tale ipotesi le imprese appaltatrici incaricate dell'esecuzione dei lavori prive di attestazione SOA debbano munirsene e se la relativa certificazione possa essere sostituita da un atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento della qualificazione.
2 - L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile stabilisce che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". In riferimento a tale disposizione una recente pronuncia della sez. III della Corte di Cassazione (la numero 9972 del 16-4-2008) ha affermato che tale principio implica comunque l'applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente ma soltanto se la nuova legge è diretta a disciplinare tali effetti.
Ora, l'art. 16 della l.r. n. 15/2008 pone un obbligo per il futuro di affidamento dei lavori ad imprese "qualificate" senza disciplinare le conseguenze sui contratti di appalto già stipulati. Pertanto, in relazione all'assoggettabilità o meno dei privati alle norme in argomento non rileva la data del finanziamento, che non esaurisce la fattispecie oggetto della disposizione, ma quella del perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva di evidenza pubblica correlata all'affidamento, anche sotto riserva, di lavori.
Tale conclusione è avvalorata anche dalla pronuncia della Cass., sez. III, 18-07-2002, n. 10436 per la quale " Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente".
Fattore causale che è da individuare nell'introduzione dell'obbligo di affidamento dei lavori, da parte del privato, alle imprese in possesso dei su richiamati requisiti. Pertanto, ove risulti che una cooperativa abbia stipulato l' appalto in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 16 della l.r. 15/2008 non si ritiene ipotizzabile che tale intervento legislativo possa sortire effetti retroattivi su un contratto già concluso mentre appare comunque tuzioristicamente corretto - se codesta Amministrazione richiedente dovesse ritenerne l'utilità - richiedere che sia resa una dichiarazione sostitutiva di notorietà nei termini di cui all'istanza di parere.

********

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale