Pos. 2   Prot. N. / 123.11.09 



Oggetto: Periodo di gestione degli stabilimenti balneari ex art. 2 l. r. n. 15/2005.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE
Dipartimento territorio ed ambiente
PALERMO




1 - Con nota del Servizio IX prot. 56192 del 17 luglio 2009 codesto Dipartimento ha manifestato difficoltà interpretative, e conseguentemente applicative, dei primi due commi dell'art. 2 della l. r. 29 novembre 2005, n. 15 che così recitano:" 1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati. 2. Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone."
Viene rilevata da codesto Dipartimento una contraddizione tra le suddette disposizioni esplicitando che mentre il primo comma prevede per la prosecuzione dell'attività collaterale alla balneazione una semplice comunicazione del concessionario all'autorità concedente cui compete conseguentemente una semplice presa d'atto di tale volontà, il secondo comma prescrive per il riconoscimento dell' uso "ampliato ai sensi del comma 1" apposita richiesta del concessionario ( valutabile dall'autorità competente ) ed il pagamento del conguaglio del canone previsto.
All'applicazione delle disposizioni in parola osterebbero, inoltre, alcune prescrizioni della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali o del Genio civile che stabiliscono l'obbligo si asportare le strutture strumentali al termine della stagione balneare. Di tali prescrizioni non viene, comunque, indicato il fondamento normativo.
In relazione alle suddette considerazioni viene chiesto l'avviso dello Scrivente.
Con successiva nota n. 57718 del 24 luglio 2009 è stata trasmessa " per le eventuali valutazioni" copia della sentenza del TAR Sicilia, sez. I, n. 325/2008.
2 - La diversità rilevata da codesto Dipartimento nel contenuto dei primi due commi dell'art. 2 "Periodo di gestione degli stabilimenti balneari" della l. r. n. 15 del 2005 recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo" non si traduce, a parere di quest'Ufficio, in una contraddizione tra le disposizioni in questione.
Mentre, infatti, il primo comma pone una regola valevole per le concessioni da rilasciare dopo l'entrata in vigore della legge, il secondo comma disciplina l'applicazione della suddetta regola alle concessioni in corso di validità a quel momento.
La diversità di disciplina, correttamente rilevata da codesto Dipartimento, può essere spiegata con le seguenti considerazioni.
L'attribuzione della facoltà di gestire gli stabilimenti balneari per tutto il periodo dell'anno, disposta legislativamente, presuppone che una valutazione dell'incidenza del relativo esercizio con riguardo alle strutture mantenibili ed al canone dovuto venga effettuata preliminarmente al rilascio della concessione ed esplicitata nel contenuto della stessa.
Diversamente, per la gestione degli stabilimenti balneari esercitata in base a concessioni già rilasciate all'entrata in vigore della l. r. n. 15 del 2005, la suddetta valutazione di incidenza ( carente nell'atto concessorio ) viene ora prescritta esplicitamente dal secondo comma dell'art. 2 in parola.
La superiore interpretazione è confortata dalla lettura dei lavori d'aula del disegno di legge n. 988/A ( poi l. r. 15/2005 ).
Risulta, infatti, dal resoconto della seduta n. 326 del 26 ottobre 2005, che il testo del primo comma dell'art. 2 era il seguente:"1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, limitatamente all'uso elioterapico delle relative strutture ed attrezzature da individuarsi, nel numero e nel tipo mediante previsione di apposita clausola nel relativo titolo concessorio o comunque in apposito provvedimento".
Detta disposizione è stata, con apposito emendamento, sostituita dalla vigente norma, mentre immutato risulta il testo del secondo comma.
Pur se nella formulazione dell'attuale primo comma dell'art. 2 della l. r. n. 15 del 2005 non è stata inserita la "previsione di apposita clausola nel relativo titolo concessorio", detta "cautela" risulta implicitamente disposta per il fatto che la vigente formulazione consente la gestione degli stabilimenti per tutto l'anno "avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive" e senza la previsione di alcuna possibilità di valutazione da parte del soggetto concedente del proseguimento dell'attività oltre la stagione balneare.
In ordine alle difficoltà manifestate da codesto Dipartimento con riferimento a particolari prescrizioni della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e del Genio civile che, in contrasto con la norma in oggetto, obbligano i gestori di stabilimenti balneari al ripristino dei luoghi (con asportazione delle strutture strumentali alla balneazione) al termine della stagione balneare, si rileva che non si evidenzia in atti quale sia il fondamento giuridico delle suddette prescrizioni.
Si osserva in proposito che nella Regione Siciliana, per effetto delle norme di attuazione in materia di demanio marittimo (D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684), nonché del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana (D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 ),la competenza a rilasciare concessioni sui beni del demanio marittimo è di codesto Assessorato.
Il Dipartimento richiedente nel procedimento concessorio in questione è quindi amministrazione procedente e dominus del procedimento, come tale, competente sia per l'istruttoria preliminare, sia per l'adozione del provvedimento finale.
Il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo è disciplinato, quanto al suo svolgimento, in via generale dal codice della navigazione ed è procedimento complesso in cui intervengono diversi Organi.
Proprio in tema di intervento di Organi di altri rami dell'Amministrazione regionale, va evidenziato che i pareri acquisiti nel corso del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo sono volti alla preventiva verifica della compatibilità della concessione con i diversi interessi pubblici in essa implicati ( così C. Stato II n. 2364/02 ) e la tutela di specifici interessi generali - quali quello paesaggistico, idrico, idrogeologico ecc. - per cui ai fini dell'esito finale dell'istanza "assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, ma anche gli aspetti convenzionali relativi alle opere da realizzare, alla durata in funzione dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento programmato, nonché alla connessa attività di gestione delle opere stesse"( C. Conti, sez. centr, contr. Stato n. 5/P del 2005 ).
Proprio il riferimento all' "equilibrio economico - finanziario dell'investimento programmato" fornisce un ulteriore spunto di riflessione.
In proposito l'esame del quadro normativo di riferimento induce a ritenere che le già citate interazioni di altri Organi circa le modalità di fruizione del bene concesso, correlate a possibili atti di limitazione dell'esercizio della concessione, se costituiscono obbligatorio momento di valutazione di profili diversi e complementari rispetto a quelli presi in considerazione dal dominus del procedimento, vanno esercitate in modo da non comprimere il contenuto della concessione stessa per la quale, peraltro, il richiedente ha l'obbligo di pagamento del canone.
In linea di principio ove le citate prescrizioni di altri Organi diversi da codesto Dipartimento operino in difformità/limitazione con l'autorizzazione al proseguimento della concessione ed al mantenimento delle strutture correlate alla fruizione, occorre verificarne il fondamento giuridico considerandone la cogenza solo in ipotesi di norme primarie speciali - caratteristica che ne comporta la prevalenza rispetto a quelle di pari grado prive di tale connotazione - e, rimanendo inibito ogni potere di limitazione in ogni altro caso.
Ora, se è vero che l'intervento della Soprintendenza o del Genio civile è legittimato dalle norme che disciplinano il procedimento di rilascio della concessione demaniale, è anche vero che la formulazione del primo comma dell'art, 2 in oggetto sembra consentire la prosecuzione della gestione degli stabilimenti balneari per tutto l'anno prescindendo dall'assenso dei soggetti che hanno contribuito al rilascio della concessione stagionale.
Infatti il legislatore ha espressamente statuito che è consentita la gestione previa mera comunicazione all'autorità concedente da parte del gestore "avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive" .
Del resto, come affermato nella disamina relativa al primo quesito, nel rilascio della concessione ai sensi del primo comma dell'art. 2 in parola i soggetti concorrenti all'emanazione del provvedimento concessorio sono già intervenuti ed in quella sede hanno avuto la possibilità di valutare preventivamente l'impatto sul bene demaniale scaturente dall'esercizio della facoltà accordata dalla norma al gestore.
Ove, peraltro, rispetto a quell'originario momento positivo di valutazione, le amministrazioni preposte alla tutela dei diversi vincoli verifichino il mutamento delle condizioni oggettive sottese all'originario nulla osta che ha consentito la realizzazione degli impianti installati, le Stesse potranno farsi promotrici presso il dominus del procedimento dell'iniziativa per la revoca della concessione o per una modifica della stessa opportunamente motivata con l'indicazione degli interessi pubblici tutelati, ed in grado di "giustificare una valutazione di opportunità idonea a derogare alla normativa citata...che esclude la possibilità di limitare l'efficacia della concessione alla sola stagione estiva" (TAR Sicilia n. 325/08 allegata alla richiesta di parere ).
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3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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