POS. II Prot._______________/117.11.2009

OGGETTO: Lavoro - L.S.U. del Museo archeologico di Centuripe - Stabilizzazione.




PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

SEDE


e, p.c.   ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE -  

Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
PALERMO






1. Con nota prot. n.128123/50/IV/7/4.7/1 del 22 luglio 2009 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di individuare il personale precario del Museo archeologico regionale di Centuripe che abbia "effettivamente" titolo per rientrare nel processo di stabilizzazione in applicazione dell'art.8, comma 1, L.r. 14 aprile 2006, n.16, così come modificato dall'art.76, comma 7, primo periodo, L.r. 14 maggio 2009, n.6.
Sottolinea codesto Dipartimento che la citata norma deve essere correlata alla modifica recata all'art.2, terzo comma, L.r. 15 maggio 1991, n.17, dall'art.127, comma 18, L.r. 28 dicembre 2004, n.17, che ha incluso, tra i musei regionali ivi elencati, il Museo archeologico di Centuripe, "tramite apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la gestione dello stesso".
Ciò premesso, viene altresì rappresentato: 1) che il comune di Centuripe e la provincia regionale di Enna hanno fatto pervenire a codesta Amministrazione l'elenco dei beneficiari con la richiesta del loro inserimento nel processo di stabilizzazione previsto dalla l.r. n.16/2006 cit.; 2) che, a seguito di espressa richiesta da parte di codesto Dipartimento, è pervenuta la convenzione stipulata in data 29 maggio 2005 tra il comune di Centuripe, la provincia di Enna e la Soprintendenza di Enna ex art.2, terzo comma, l.r. n.17/2004 cit. "in uno ad ogni delibera e/o contratto posti in essere nei confronti dei soggetti inseriti negli elenchi" (documentazione allegata alla nota cui si risponde); 3) con particolare riferimento alla predetta convenzione, che la medesima avrebbe operato una "trasformazione" del museo civico di Centuripe in museo regionale.
A tale ultimo riguardo, codesto Dipartimento sottolinea che la convenzione non è in linea con le disposizioni di cui all'art.2, l.r. n.17/1991 cit. che, invero, presuppone una "trasformazione" soltanto per le istituzioni indicate al secondo comma, e non anche per quelle di cui al terzo comma, ove il museo di Centuripe è stata inserito.
Infine, codesto Dipartimento ha ricordato che il processo di stabilizzazione del personale di fatto utilizzato dagli uffici regionali, ha avuto avvio con la delibera della Giunta regionale n.369/2005, a seguito della quale si è proceduto alla stipula di contratti individuali quinquennali decorrenti dall'1 gennaio 2006 con scadenza 31 dicembre 2010.
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, codesta Amministrazione ha chiesto allo Scrivente "in quale modo ed in quale momento i soggetti ... siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali del comune e a quale data occorre fare riferimento in ordine allo svolgimento del servizio presso il museo archeologico regionale di Centuripe" ovvero, in altri termini, quale sia "il momento temporale in cui il personale da stabilizzare debba considerarsi in servizio presso il suddetto sito museale" e "se tale prestazione di servizio deve essere mantenuta sino all'entrata in vigore della l.r. n.6/2009".
In secondo luogo, viene chiesto allo Scrivente se il personale debba essere "ricontrattualizzato" da codesta Amministrazione con oneri a proprio carico o "se possa considerarsi già attuativo della l.r. n.16/2006 cit. il rapporto contrattuale in essere, fermo restando che la Regione, allorquando concluderà il percorso di trasformazione dei contratti quinquennali ex legge 16/06 in rapporti a tempo indeterminato, sarà tenuta ad inserire detto personale tra i beneficiari".


2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata, va ricordato che non spetta allo scrivente Ufficio l'individuazione dei comportamenti da porre in essere da parte dell'Amministrazione attiva, risultando allo stesso invero ascritta unicamente una specifica competenza consultiva in ordine all'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.
Ci si esprimerà, pertanto, esclusivamente in ordine all'aspetto tecnico-giuridico della questione, fermo restando che ogni valutazione in concreto e di tutti gli aspetti di merito spetta a codesta Amministrazione.

Appare necessario richiamare innanzitutto il quadro normativo di riferimento.
Il Museo civico di Centuripe è stato oggetto di una specifica disposizione legislativa, l'art.127, comma 18, l.r. 28 dicembre 2004, n.17, che ha inserito il medesimo nell'elencazione contenuta nel terzo comma dell'art.2, l.r. 15 maggio 1991, n.17.
Si riportano, ai fini che qui interessano, i primi quattro commi dell'art.2, l.r. n.17/1991 cit.:
"1. Sono istituiti musei regionali interdisciplinari nelle città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa.
2. Assumono carattere di museo regionale le seguenti istituzioni:
........ (omissis)
3. Sono, altresì, istituiti il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia - Tallarita di Riesi, il museo regionale delle miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera-museo di Cozzo Disi, il museo regionale naturale di Pantalica, il museo regionale del territorio di Messina, il museo regionale del Barocco in Noto e il museo delle tradizioni silvo-pastorali in Mistretta, nonché il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo del carrubo, delle arti e degli strumenti del lavoro rurale di Vittoria ed il Museo archeologico regionale di Centuripe, tramite apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la gestione dello stesso.
4. Nelle more del verificarsi delle condizioni per la gestione da parte della Regione dei sopraddetti musei, la gestione degli stessi può essere affidata ai comuni interessati e l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai comuni medesimi i contributi di cui all'articolo 11.
...... (omissis).".

L'art. 76, comma 7, primo periodo, L.R. 14 maggio 2009, n. 6 ha modificato il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, aggiungendo, dopo le parole "Enti Parco", le parole "e il Museo archeologico regionale di Centuripe" e prevedendo che, per le finalità del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, il Fondo unico per il precariato, di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è incrementato di 600 migliaia di euro.
Come prevede l'art. 79, comma 2, della stessa legge n.6/2009 la modifica decorre dal 1° gennaio 2009.

A seguito della modifica, l'art.8, comma 8, l.r. n.16/2006 risulta il seguente:
"Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco e il Museo archeologico regionale di Centuripe rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione".


3. Al fine di chiarire le perplessità di codesta Amministrazione, da una attenta analisi esegetica delle disposizioni su richiamate possono trarsi le seguenti considerazioni.

L'art.2, l.r. 15 maggio 1991, n.17, recante "  Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali  ", in effetti, ai commi 2 e 3 contiene due disposizioni (parzialmente) differenti: il secondo comma ha ad oggetto una serie di "istituzioni" già regionali e, dunque, già gestite dalla Regione siciliana che, per effetto della disposizione in commento, assumono il carattere di "museo"; il terzo comma, invece, istituisce come regionali, musei comunque già esistenti ma gestiti da altri soggetti istituzionali.
In particolare, per il museo civico di Centuripe, il passaggio di gestione è affidato alla stipula di un'apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna.
Il quarto comma prevede, infine, un periodo transitorio, nelle more del verificarsi delle condizioni per la gestione da parte della Regione, disponendo che in questa fase la gestione del museo di Centuripe possa essere "affidata" al comune interessato, cui la Regione eroga i contributi previsti dalla legge.

Dal tenore letterale delle previsioni normative sembra chiaro che il museo de quo ha acquisito lo status di museo regionale già per effetto dell'entrata in vigore dell'art.127, comma 18, l.r. n.17/2004 cit. e, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2005, come prevede l'art.129, comma 2, della stessa legge.
Difatti, proprio la circostanza che, nelle more, la gestione possa essere affidata dalla Regione ai comuni interessati, sottintende che l'istituzione de qua è già, per effetto della legge, un museo della Regione.
Correttamente, dunque, la convenzione, nelle sue premesse, dà per presupposto "che tale Museo, in virtù del comma 18 dell'art.127 della legge 28 dicembre 2004, n.17 ha acquisito lo status di Museo archeologico regionale".

Un primo punto cui si può pervenire è dunque il seguente: il personale che prestava servizio presso il museo è stato utilizzato per finalità proprie della Regione dalla data di entrata in vigore della legge n.17/2004.

Passando all'esame dell'art.8, l.r. n.16/2006 cit, come di recente modificato, è chiaro che occorre avere riguardo a soggetti (ancora) in servizio al momento dell'entrata in vigore dell'art.76, settimo comma, l.r. n.6/2009 cit., in forza del quale tale personale "rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione".

Ora, il processo di stabilizzazione attivato dalla Regione, come ricorda codesto Dipartimento, è quello che ha preso avvio con la delibera n.369/2005, a seguito della quale sono stati stipulati contratti individuali quinquennali con scadenza, come riferisce codesta Amministrazione, 31 dicembre 2010.
Va da sè che il personale de quo debba essere inserito in tale medesimo processo e confluire in un unico bacino con il restante personale riguardato dalla stabilizzazione di modo che, nel prosieguo, e cioè alla scadenza contrattuale, si possa provvedere -eventualmente- in modo unitario.
Per quelle unità di personale che abbiano già stipulato un contratto con l'ente locale sarà sufficiente formalizzare la cessione dello stesso in favore della Regione, successore ex lege nella gestione del personale in servizio presso il Museo, a meno che non si renda necessario modificare determinate clausole contrattuali per renderle omogenee con il contenuto dei contratti già stipulati dalla Regione a seguito della citata delibera della Giunta regionale.

Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, al fine di renderla partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte e per consentire alla stessa di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie osservazioni al riguardo, alla cui stregua, eventualmente, lo Scrivente si riserva ogni utile approfondimento.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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