Pos. 3   Prot. N. 12287 - 115.09.11 Palermo, 03/08/2009 


Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO - Assunzioni - precedenti penali.




       
                  PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
PALERMO           
   

1 - Con la su indicata nota n. 125404 del 16 luglio 2009, Codesto Dipartimento, Servizio gestione giuridica del personale in servizio, espone che in relazione alla procedura di assunzione di due soggetti sono emersi precedenti penali che fanno dubitare della possibilità di costituzione del rapporto di lavoro. Il primo soggetto è stato condannato con sentenza del 18 febbraio 2009 per il reato di cui agli articoli 718 e 719, n.2 del codice penale (gioco d'azzardo, aggravato perché commesso in un pubblico esercizio) alla pena di mesi tre di arresto e di euro 200,00 di ammenda con sospensione della pena e confisca e distruzione di quanto sequestrato.
Il secondo soggetto risulta invece imputato in due procedimenti, l'uno per il reato previsto dall'art. 570, commi 1 e 2 del cod. penale, con udienza già fissata per il 1° luglio 2009; l'altro per violazione dell'art. 629, co. 2-1 - 110 Cod. penale in relazione al quale è stata fissata l'udienza del 18 giugno 2009.
Viene chiesto allo scrivente di esprimersi in merito alla " possibilità di procedere alle due assunzioni a causa di detti reati anche in relazione agli obblighi ed ai requisiti di condotta che un dipendente deve possedere.
2 -  In merito a quanto richiesto possono confermarsi i principi generali espressi con parere n. 72/2002, reso al Dipartimento della Programmazione, col quale veniva evidenziato che l'art. 2, comma 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ( recante la disciplina per l'accesso ai pubblici impieghi) individua come impeditivi della costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione l'esclusione dall'elettorato politico attivo e la precedente destituzione, dispensa o decadenza dal servizio.  

La disposizione rinvia sotto il primo profilo alla disciplina positiva sull'elettorato attivo di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, che all'art. 2 lo esclude, fra l'altro, nel caso di applicazione di misure di prevenzione ) o di sicurezza e di condanna con sentenza passata in giudicato che importi l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici .
Il comma 5, poi,0 prevede che " Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ".
Pertanto, l'esistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, ove non espressamente prevista come requisito negativo, non è di per sè ostativa all'assunzione richiedendosi un'autonoma e specifica valutazione da parte dell'Amministrazione in ordine alla rilevanza dei reati commessi o attribuiti, alla natura della regola violata, alla personalità e successiva condotta dell'interessato in relazione alla natura e qualità del rapporto e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni (Corte Cost. n. 408 del 23/11/1993; Cons. Stato V, 6/9/1999, n. 1021; VI, 17/10/1997, n. 1487; III, 21/5/1996, n. 712/96; T.a.r. Lazio, sez. III, 18-04-2002, n. 3327; C. Stato, sez. V, 21-06-2007, n. 3324) .
Ora, il primo soggetto risulta condannato per gioco d'azzardo col minimo della pena, peraltro sospesa. Il secondo è stato invece rinviato a giudizio ma non ancora condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e per quello di estorsione in concorso con altre persone (artt. 629 e 110 c.p.).
In entrambi i casi la richiesta di parere non reca particolari sui fatti che hanno dato luogo, nel primo caso, alla condanna e, nel secondo, al rinvio a giudizio e pertanto non è possibile una valutazione in ordine alla loro relazione con la posizione e le funzioni che i due soggetti interessati andrebbero a ricoprire nell'Amministrazione regionale. Ora, alla luce dei principi sopra richiamati tale valutazione , comunque di competenza di codesta amministrazione attiva, appare già nel primo caso non preclusiva dell'assunzione per il tipo di reato e l'entità della pena; nella seconda ipotesi andrebbero possibilmente acquisiti ulteriori elementi conoscitivi sul contesto dei fatti di imputazione fermo restando che la pendenza del giudizio potrebbe essere apprezzata come d'ostacolo all'assunzione in base a considerazioni analoghe a quelle riferibili all'applicazione della misura della sospensione cautelare nel caso di rinvio a giudizio per lo stesso reato di un dipendente già in servizio.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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