Pos. 2   Prot. N. / 110.11.09 



Oggetto: Compravendita immobile da parte della Regione - Trattamento tributario ai fini IVA.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO
E DELLE FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
PALERMO






1 - Con nota n. 38502 dell'8 luglio 2009 codesto Dipartimento, alla luce della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 169/E dell'1 luglio scorso, ha chiesto l'avviso dello Scrivente sul trattamento IVA di una compravendita di immobile da parte della Regione per la successiva valorizzazione tramite dismissione " nell'ambito delle prescrizioni dell'art. 9 l. r. 17/2004 ".
Con lettera n. 12268 del 3 agosto 2009 quest'Ufficio ha chiesto a codesto Dipartimento chiarimenti in ordine alla natura ed all'attività del soggetto venditore atteso che l'applicazione dell'Iva ha riferimento alla cessione di beni effettuata " nell'esercizio di imprese..." da parte del cedente.
Con riferimento alla richiesta dello Scrivente è stato comunicato, con nota n. 43971 del successivo 5 agosto, che l'immobile da acquistare appartiene alla "Società Iniziative Industriali s.p.a." posta in liquidazione e che lo stesso, una volta acquisito al patrimonio della Regione "verrà valorizzato attraverso una mera dismissione". Nessuna informazione viene, invece, fornita relativamente all'attività della società venditrice.

2 - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" dispone all'art. 1 che "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate" .
I successivi articoli definiscono gli elementi, soggettivi ed oggettivi, che concorrono ad individuare l'ambito di operatività del tributo in parola.
Così chiarisce, in via generale, l'art, 2 che "Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.".
L'art. 4 specifica al comma 1 che " Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile".
Per quanto qui interessa, il secondo comma del detto art. 4 statuisce che "Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto; ".
Dalle suddette disposizioni si ricava immediatamente che gli elementi che assurgono a presupposti per l'assoggettabilità di una operazione all'IVA sono, per la parte concernente la fattispecie in esame :
- elementi oggettivi :la cessione di beni;l'onerosità dell'operazione;la realizzazione dell'operazione nel territorio dello Stato;
- elemento soggettivo : la qualità del soggetto che cede il bene.
Si prescinde dall'esporre ogni considerazione sulla definizione delle "cessioni ...effettuate...nell'esercizio di imprese" con riferimento al citato comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 ed in particolare all'abitualità ed alla natura commerciale dell'attività come individuata dall'art. 2195 del codice civile.
Infatti, per le società ( soggetto venditore nel caso di specie ), in base al secondo comma del suddetto art. 4, le operazioni poste in essere dalle stesse si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio dell'impresa e sono assoggettabili pertanto ad IVA a prescindere sia dalla natura dell'attività esercitata sia dall'oggetto sociale. Per questi soggetti ( così come per gli altri enti commerciali) invero, tutta l'attività è, per presunzione assoluta, da rapportare all'esercizio d'impresa in funzione della forma propria del soggetto che effettua le operazioni e la forma giuridica societaria assunta è elemento sufficiente per l'applicabilità dell'imposta alle operazioni effettuate, quale che sia l'oggetto sociale o la natura dell'attività esercitata ( così "Manuale dell'imposta sul valore aggiunto" XXVI Ed. IPSOA ,2007, pag. 78 ).
La considerazione che la società in questione è attualmente in liquidazione non osta all'applicabilità del suddetto principio di imposizione. Infatti, qualificata la società quale soggetto passivo dell'imposta, è rilevante l'accertamento del momento di cessazione di tale qualifica. Per le società commerciali la liquidazione costituisce lo stadio finale della vita della società che rimane in vita sino alla chiusura della liquidazione ed all'approvazione del bilancio finale dei soci.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che "L'atto formale di cancellazione di una società ..dal registro delle imprese (che ha solo funzione di pubblicità) così come il suo scioglimento con conseguente instaurazione della fase di liquidazione non determinano l'estinzione della società stessa ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima, a seguito della procedura di liquidazione" ( per tutte Cass. civ. sent. 646 del 2007).
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che la compravendita in questione sia soggetta all'imposta in questione. Codesto Dipartimento acquirente rimarrà inciso dalla stessa al pari di ogni privato consumatore ove l'operazione ( acquisto di beni ) non possa considerarsi effettuata "nell'esercizio di impresa" e non possa, quindi operarsi la detrazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 19 ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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