Pos. 3   Prot. N. 14150 - 100.11.09 Palermo 16/09/2009 


Oggetto: Opere pubbliche. Appalto di lavori. Incarico professionale. Compenso per redazione di perizie di variante



PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare
Palermo

1. Con la nota prot. n. 107968 del 18 giugno 2009 codesto Dipartimento rappresenta che in ordine ad un disciplinare di incarico Rep. n. 1111 del 18 dicembre 2003 con cui ad una professionista è stato conferito l'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo dei lavori di restauro di una chiesa sita a xxx ed in relazione al quale quest'Ufficio ha reso il parere prot. n. 1544/294.11.07 del 23 gennaio 2008, sono pervenuti in sanatoria i disciplinari con cui il Soprintendente BB.CC.AA. di xxxi ha incaricato la suddetta professionista per la redazione di due perizie di variante.
Ad avviso del richiedente tali prestazioni rientrano nell'ambito dell'incarico già conferito con il disciplinare e quindi devono ritenersi comprese nell'onorario corrisposto ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto.
Viene chiesto quindi l'avviso di quest'Ufficio "circa l'opportunità di approvare da parte di questa Presidenza gli atti posti in essere dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di xxx, redatti in conformità al DA n. 80 dell'11/9/2008- che regolamenta modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi esclusivamente per gli uffici del Dipartimento BB.CC.AA - e se sia necessario, per dirimere la vicenda, riconoscere alla professionista un ulteriore compenso di complessivi € 21.475,68 compreso C.N.P.A.I.A, IVA e tassa all'Ordine per la redazione delle perizie di variante".



2. Preliminarmente si evidenzia la circostanza che la richiesta di parere verte, fra l'altro, sulla valutazione dell'opportunità di adottare un atto amministrativo che esula dall'ambito dell'attività dello Scrivente la cui competenza, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, di cui al D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, risulta circoscritta, per quanto qui rileva, all'ipotesi di "pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari".
Tuttavia, nell'ottica di una fattiva collaborazione finalizzata al buon andamento della pubblica amministrazione, non ci si esime dal rendere la richiesta consulenza.
Con riferimento alla fattispecie in esame non può che ribadirsi quanto già evidenziato nel proprio precedente parere prot. n. 1544/294.11.07 del 23 gennaio 2008 allegato alla presente richiesta di consultazione.
Per determinare il compenso spettante al professionista deve farsi riferimento al disciplinare di incarico che regola compiutamente le prestazioni professionali oggetto del rapporto contrattuale, e indica, peraltro, i criteri per la determinazione del compenso.
A tale riguardo l'art. 2 prevede che "Il professionista...resta obbligato all'osservanza della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e della normativa nella stessa esplicitata, fermi restando, a pena di nullità, I limiti e gli obblighi di cui all'art. 11 della stessa legge."
All'art. 6 si legge: "L'onorario... sarà desunto dalle varie classi e categorie di opere, dalle tabelle "A" e "B" allegate alla legge 02.03.1949 n. 43, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali per l'ingegnere e l'architetto, e s.m.i. e, fermi restando in ogni caso e comunque, il limite economico inderogabile di cui all'art. 11 della l.r. n. 7/02 e la disponibilità economica del capitolo di pertinenza".
All'art. 10 viene precisato che " ....... Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori spetta ai professionisti il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%. Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta ai professionisti il pagamento degli onorari per spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del 25%".
Sulla base di quanto sopra riportato si osserva che la clausola prevista all'art. 6 ultima parte del disciplinare " fermi restando in ogni caso e comunque, il limite economico inderogabile di cui all'art. 11 della l.r. n. 7/02 e la disponibilità economica del capitolo di pertinenza" nonché quanto disposto all'art. 2 ultima parte "fermi restando, a pena di nullità, I limiti e gli obblighi di cui all'art. 11 della stessa legge" pongono-relativamente al compenso spettante al professionista -un principio di carattere assoluto e inderogabile.
Tale disciplina, del resto, è coerente con la normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico che prevedeva, prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 16/2005, che gli incarichi professionali potessero essere affidati ad un professionista di fiducia solo qualora non superassero la soglia di €100.000.
Ciò premesso il superamento della soglia oltre la quale la legislazione consente il ricorso all'affidamento fiduciario, determinando un vizio di legittimità della procedura ad evidenza pubblica, si riflette sul contratto di incarico stipulato tra l'amministrazione ed il professionista. Deve rilevarsi a tale proposito che sulla qualificazione giuridica della patologia contrattuale sono sorte diverse teorie in dottrina ed in giurisprudenza.
Secondo l'impostazione tradizionale della giurisprudenza civile, infatti, il contratto stipulato sulla base di un'aggiudicazione illegittima è annullabile ai sensi dell'art.1425 c.c. (annullabilità per incapacità legale a contrattare della PA) o dell'art. 1427 c.c. ( annullabilità per vizi del consenso).
Altra parte della dottrina propende per la nullità del vincolo negoziale per violazione di norme imperative, movendo dall' assunto secondo il quale le regole dell'evidenza pubblica costituiscono norme di natura imperativa.
Quest'ultima tesi è seguita dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale se l'ordinamento prescrive l'indizione di una gara per la scelta del contraente, la stipula del contratto a trattativa privata da luogo a nullità per contrasto con norme imperative. (cfr. C. Stato, sez. VI, 19-6-2001, n. 3246).
Restano, comunque, in entrambi i casi fermi gli eventuali profili di responsabilità di chi ha concorso alla produzione di un atto invalido se lesivo della sfera giuridico patrimoniale del professionista coinvolto.
Ciò posto sulla base delle superiori considerazioni, posto che il disciplinare di incarico costituisce la fonte di legittimazione per la redazione delle perizie di variante e suppletive, l'onorario va comunque ricondotto entro i limiti complessivi sopra precisati comprensivi delle parcelle per le perizie in questione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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