Pos. 3 Prot. N. 10102 - 99.09.11 Palermo, 19/06/2009

Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO - commutabilità dei periodi ricongiunti in applicazione della l. n. 29/1979 nell'anzianità di servizio effettivo.



       


PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
P A L E R M O

1 - Con nota 11 giugno 2009, n. 104146 codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente circa la computabilità dei periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979 nel calcolo dei 40 anni di effettivo servizio al cui compimento la delibera di Giunta 12-12-2008 prevede la possibilità di collocare in quiescenza il dipendente regionale ancorchè lo stesso non abbia ancora raggiunto il limite dei 65 anni di età. Nella fattispecie, un dipendente contesta l'inclusione in tale periodo di "effettivo servizio" di quello ricongiunto ai sensi della citata legge n. 29/1979 presso la XXX spa e l'YYY. In proposito, codesta Amministrazione manifesta l'avviso che fra tali periodi assicurativi ricongiunti vadano individuati quelli corrispondenti alla concreta prestazione lavorativa con esclusione di altri periodi pur utili ai fini previdenziali quali il riscatto del titolo di studio o di periodi di aspettativa o altro.

2- Il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 16-12-2008 n. 19 ( Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) prevede che " Nel caso di compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi."
La disposizione, nella legislazione statale, trova riscontro nell'art. 72, comma 11 del D.l. n. 112/2008 che nel testo originario faceva riferimento al " compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente" e che successivamente, è stata modificata dall'art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15 col riferimento a 40 anni di "effettivo servizio".
La deliberazione della Giunta n. 98/2009 manifesta la volontà dell'Amministrazione regionale di adeguarsi alla nuova formulazione dell'art. 72, comma 11 e rinviare al servizio effettivo e non alla contribuzione. Che ciò avvenga senza una modifica dell'art. 5, comma 3 della l.r. n. 19/2008 può suscitare qualche perplessità in ordine al rapporto fra fonti del diritto che, però, può risolversi considerando che detta disposizione regionale non obbliga l'amministrazione al recesso dal rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto 40 anni di anzianità contributiva e che la Giunta intenda fare applicazione di tale possibilità per quello che abbia raggiunto i 40 anni di effettivo servizio.
Ora la locuzione di "effettivo servizio" appare adoperata, sia dal legislatore nazionale che dal Governo regionale, non tanto nel senso tecnico proprio della legislazione pensionistica ( per la quale per "servizio effettivo" si intende: il servizio di ruolo; il servizio militare; i seguenti servizi valutabili a domanda da parte dell'interessato: il servizio non di ruolo reso alle dipendenze dello Stato o di Enti di diritto pubblico; il servizio ricongiungibile ai sensi della Legge n. 523/54;
il servizio ricongiungibile ai sensi della Legge n. 29/79; il servizio ricongiungibile ai sensi della Legge n. 45/90; i periodi e/o i servizi riscattati; i periodi di contribuzione figurativa e volontaria;l'aumento di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato dai lavoratori privi della vista ) ma in antitesi a quella di "anzianità contributiva" ed il senso delle diversità fra le due locuzioni va ragionevolmente ricercato nel consentire il recesso dal rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione nei confronti del dipendente che abbia effettivamente lavorato per quaranta anni e non di quello che abbia cumulato periodi assicurativi (riscatti, contributi volontari, ecc.) comunque utili a pensione.
Per quanto riguarda il dipendente cui si riferisce la richiesta di parere, considerato che la legge n. 29/1979 attiene al ricongiungimento di "periodi assicurativi" andrebbero individuati fra questi, per l'inclusione nei quaranta anni di "effettivo servizio" quelli corrispondenti ad uno o più periodi di concreta prestazione lavorativa senza computare periodi altrimenti riscattati ai fini di quiescenza.
Riguardando comunque la questione l'applicazione di analoga disposizione statale sarebbe utile un raffronto sul punto col Dipartimento della Funzione pubblica.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.










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