Pos. 3   Prot. N. 11100 - 98.09.11 Palermo, 08/07/2009 


Oggetto: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VENDITA ALLOGGIO FF.OO. IN XXXX. (JJJ KK)






PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
P A L E R M O

1 - Con nota prot. 101171, priva di data, pervenuta a quest'Ufficio l'11 giugno u.s., codesto Dipartimento espone di aver pubblicato un piano di vendita di alloggi acquistati per le forze dell'ordine impegnate in Sicilia ai sensi della L.R. 31-12-1985, n. 54; per una delle abitazioni oggetto del bando, sita nel comune di Xxxx, sono pervenute due sole offerte ed a seguito della rinunzia all'acquisto da parte del migliore offerente l'alienazione dovrebbe procedere nei confronti del secondo graduato che, nelle more della gara, è stato trasferito in sede di servizio esterna al territorio della Regione. Codesto Assessorato manifesta la possibilità di procedere ugualmente alla cessione dell'alloggio nei suoi confronti osservando che il bando di gara richiede il mantenimento dello status di appartenente alle Forze dell'ordine sino alla definizione della procedura ma non estende tale previsione al possesso della sede di servizio in Sicilia.
2 - Va premesso che il bando di gara ha natura di provvedimento concreto che non è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice amministrativo (C. Stato, sez. V, 27-10-2005, n. 5992) e costituisce la lex specialis del relativo procedimento (C. Stato, sez. V, 04-08-2000, n. 4304). Orbene, codesto Dipartimento, che ha predisposto il bando, appare l'organo più indicato ad interpretarlo potendo quest'Ufficio valutare se la soluzione prospettata si presti a censure di illegittimità. Orbene, in base al principio per il quale l'Autorità legislativa o amministrativa ubi voluit dixit, è plausibile che il bando non abbia voluto estendere il mantenimento, sino a definizione della procedura, del requisito della sede di servizio in Sicilia richiesto, invece, per l'appartenenza alle Forze dell'ordine.
D'altra parte ciò è in linea con l'osservazione che la vendita degli immobili in questione non persegue direttamente lo scopo di assicurare al personale delle Forze dell'ordine un alloggio collegato alla sede di servizio nell'Isola ( finalità, questa, perseguita dalla legge regionale n. 54/1985) ma, come indicato nella premessa contenuta nel bando, la cessione in proprietà è stata disposta ai sensi della legge n. 560/1993 che ha come scopo principale e dichiarato la liquidazione del patrimonio pubblico per il finanziamento di ulteriori programmi di edilizia residenziale e l'accesso alla proprietà immobiliare dei cittadini già assegnatari o, in mancanza, di terzi purchè "in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica" ( cfr. art.. 1 comma 9 della legge n. 560/1993) .
Ora, il comma 9 dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (recante " Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica") prevede come causa di decadenza la mancata occupazione dell'alloggio assegnato. Ma tale circostanza opera dopo l'assegnazione, come condizione risolutiva della stessa, mentre nessun cenno viene fatto al possesso di tale requisito nella fase antecedente .
Va altresì considerato che la particolare condizione del personale militare o di polizia, soggetto per la tipologia di impiego a frequenti trasferimenti, può giustificare la scelta operata dal bando di gara in ordine alla differenziazione dei citati requisiti (cfr. Cass., 24-07-1987, n. 6434 a proposito dell'art. 22, l. della legge 18 agosto 1978, n. 497, che consente agli assegnatari di alloggi militari ex Incis, di conservare, a determinate condizioni di reddito e di impossidenza di altri alloggi, il diritto di permanere nell'alloggio anche nel caso di trasferimento in altra sede) .
Sembra pertanto che il trasferimento fuori dalla Sicilia non sia d'ostacolo alla vendita dell'immobile che tuttavia andrà occupato dal nucleo familiare dell'acquirente al fine di non incorrere nella decadenza prevista dal citato art. 9, comma 11, del DPR 1035/1972 che deve intendersi applicabile alla fattispecie per effetto di quanto disposto dal sopra riportato art.. 1 comma 9 della legge n. 560/1993 .

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.











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