Pos. 3  Prot. N. 12682 - 97.09.11 Palermo, 10/08/2009 


Oggetto: TRASPORTI - Applicazione di interessi e rivalutazione su richiesta di restituzione di indebito nei confronti della società XXX YYY.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI
P A L E R M O

1 - Con nota 3 giugno 2009, n. 2545 / Serv. I/UO AP, codesta Amministrazione chiede l'avviso dello scrivente Ufficio sull'applicazione di interessi legali e rivalutazione monetaria al recupero di somme corrisposte in misura superiore al dovuto nei confronti di un soggetto che ne ha beneficiato indebitamente.
Riassumendo in breve quanto premesso nella richiesta di parere, la legge 22 aprile 2005, n. 58, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 16/2005, ha previsto l'erogazione di fondi destinati a ricoprire i maggiori oneri sostenuti dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea per l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2007.
L'attività di erogazione di tali fondi è concretamente iniziata in Sicilia nell'anno 2006 in relazione al piano di riparto del contributo 2005 ed è proseguita negli anni successivi.
Nel 2008, su indicazione del Ministero dei Trasporti, sono stati chiesti a tutte le aziende beneficiarie del contributo i dati a consuntivo relativi agli anni 2005-2006-2007 .
In tale occasione un'azienda ha comunicato di aver dichiarato a preventivo per il 2006 ed il 2007 importi inesatti che hanno condotto l'Assessorato ad erogare, nel 2006, una maggiore somma di euro 75.466, 73 della quale è stata chiesta la restituzione in uno agli interessi legali dal momento del pagamento e rivalutazione monetaria . La società ha versato la sola sorte capitale opponendo che ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile non sarebbe tenuta a corrispondere le somme accessorie. Da qui, la richiesta di consultazione in merito alla legittimità della pretesa avanzata da codesto Dipartimento.
2. L'art. 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica ) come convertito in legge 22 aprile 2005, n. 58, prevede che i contributi in argomento siano erogati " con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004" .
Ancorchè non evidenziato nella richiesta di parere, sembra che il dato indicato erroneamente dall'azienda beneficiaria del contributo si riferisca al costo del personale destinatario del CCNL. Non viene precisato se il dato contabile relativo al costo del personale sia stato oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio e si osserva, inoltre, come la mancata allegazione alla richiesta di parere di documentazione relativa alla procedura di finanziamento non consente allo scrivente qualsiasi valutazione dell'elemento psicologico sotteso all'errata percezione del beneficio (colpa lieve, grave, dolo) . Tuttavia, rileva sicuramente che l'indebita percezione di una somma notevolmente superiore al dovuto è da attribuire unicamente ad un fatto addebitabile all'impresa che, pertanto, non può opporre all'amministrazione l'art. 2033 del codice civile in relazione alla propria buona fede. Tale articolo, dispone: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato . Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda ". La norma prende in considerazione la buona fede o meno del percettore in ordine al diverso decorso del pagamento degli interessi ma tali interessi sono sempre e comunque dovuti. La buona fede si presume e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento(Cass., sez. III, 10-03-2005, n. 5330) e di tale prova deve comunque farsi carico con apposita indagine codesto Dipartimento.
Merita però chiarire che, ad avviso dello scrivente Ufficio, la fattispecie in esame non costituisce un "indebito oggettivo" di cui al citato art. 2033 c.c. perché tale ipotesi presuppone la mancanza di una causa giuridica del pagamento (cfr. Sez. Lav., sent. n. 927 del 06-02-1984, Sez. III, sent. n. 3060 del 18-05-1984). Nella fattispecie, infatti, tale mancanza non appare configurabile essendo la causa giuridica ravvisabile nella spettanza del contributo pubblico. L'indagine va quindi limitata alla sua quantificazione che è risultata inesatta per effetto di una dichiarazione non veritiera resa dal beneficiario. E' evidente che, ai fini per cui è richiesto il parere, una cosa è percepire in buona fede un pagamento privo di causa giuridica altra indurre in errore (consapevolmente o meno) l'Amministrazione nella quantificazione di un sussidio sulla base di dichiarazioni inesatte.
Resta comunque il dato oggettivo che la circostanza che l'impresa abbia dichiarato di aver preso coscienza dell'errore in sede di compilazione dei moduli predisposti dal Ministero per la verifica dei consuntivi relativi agli anni cui si riferiscono i contributi e di aver spontaneamente comunicato il proprio errore non può spostare i termini della questione: l'inesatta liquidazione del beneficio è da imputare a fatto dell'impresa che è responsabile della sua erronea quantificazione. Valuterà pertanto codesto Dipartimento se attribuire l'inesatta dichiarazione ad errore o ad altro elemento psicologico, ma non sembra che la società di trasporto possa sottrarsi all'obbligo di restituire le somme percepite in eccesso al dovuto aumentata degli interessi corrispettivi maturati dalla data del pagamento indebito così come dovrà risarcire il maggior danno da svalutazione monetaria che potrà essere comprovato in via presuntiva in base al notorio indebitamento pubblico (cfr. C. conti, sez. giur. reg. Abruzzo, 17-03-2005, n. 233 per la quale "Ove sia presa in considerazione la rivalutazione monetaria, trattandosi di p.a., essa va calcolata su base annua e secondo gli indici del tasso medio dei Bot e Cct, che è il normale sistema di indebitamento dello stato").
Resta comunque da evidenziare come la vicenda, potendo dar luogo ad un potenziale contenzioso, andrebbe sottoposta all'Avvocatura distrettuale dello Stato che sarebbe chiamata a patrocinare codesto Dipartimento in caso di controversia giudiziaria.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.









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