Pos. 3   Prot. N. / 96.11.09 



Oggetto: Trattamento di trasferta richiesto da personale degli Enti locali in posizione di comando presso il D.R.P.C.




Allegati n...........................
Presidenza della Regione
Dipartimento Regionale della
Protezione Civile

                      e p. c. Dipartimento regionale del                             personale, dei servizi generali, di                         quiescenza, previdenza ed                             assistenza del personale                         PALERMO 


                       
  1-Con la suindicata nota, di pari oggetto, viene chiesto il parere di quest'Ufficio in ordine all'accoglibilità delle istanze, avanzate da alcuni dipendenti di enti locali che prestano servizio presso codesto Dipartimento regionale in posizione di comando, per il riconoscimento dei rimborsi spese e delle indennità previste in favore dei dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio dall'art.41 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali, stipulato in data 14.9.2000. 
  All'uopo viene rappresentato che gli istanti risultano destinatari di provvedimenti di comando, rinnovati di anno in anno, e che nella disciplina della materia sono frattanto intervenute le disposizioni di cui all'art.1,c.da 213 a 216, della L.n.266 del 2005. 


2- Come correttamente rilevato in chiusura della richiesta del presente parere il trattamento di trasferta riguarda non il personale in quanto comandato ma in quanto inviato in missione.
Ed infatti è proprio quest'ultimo che viene indicato, dall'art. 41 del CCNL 14.09.2000, di cui le istanze in esame invocano l'applicazione, con l'espressione " dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla propria sede di servizio"
Anche secondo l'ARAN l'espressione citata è da intendere nel senso di dipendenti cui sia stato ordinato di prestare servizio cosicchè quanto previsto dal medesimo art.41 non spetta al dipendente comandato.
Del resto che il termine trasferta sia sinonimo di " missione" non si desume solo dal dato testuale (cfr. anche comma 10 del medesimo art. 41) ma è riconosciuto a livello generale. La giurisprudenza, inoltre, ha sempre messo in luce la differenza ontologica dell'invio in missione rispetto alla situazione di comando, istituto cui si fa ricorso quando l'esigenza dell'amministrazione che lo richiede, è tale da comportare lo spostamento, per un periodo non breve, del pubblico dipendente in altra località, che diventa per lui l'ordinaria sede di lavoro e, perciò, sede in cui egli assume stabile dimora, senza obbligo di rientro fin quando non sia scaduto il periodo di comando (se prefissato) e senza, quindi, i disagi che deve invece affrontare colui che per un arco brevissimo di tempo è utilizzato in una località diversa da quella di provenienza (ex multis Cons. St.,sez.IV, 29-9-2003,n.5566).
Alla luce di ciò, non ricorrendo nel caso di specie le caratteristiche della missione, deve escludersi l'applicazione del trattamento di trasferta.
La soluzione a cui si è pervenuti esime, quindi, da ulteriori approfondimenti circa l'attuale regime del trattamento di trasferta, quale risulta a seguito dell'entrata in vigore delle norme di legge che per i pubblici dipendenti hanno soppresso la relativa indennità anche se prevista da norme contrattuali.

3-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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